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Tribunale di Salerno - sent. n° 1459/05
per la vendita di un immobile in Salerno, al …omissis…; che l’incarico era stato fatto proprio dai fratelli del venditore; che la provvigione pattuita era pari al 6% del corrispettivo richiesto (Quindi £. 14.400.000, essendo il corrispettivo £ 265.000.000); premesso altresì che l’immobile era stato visitato da numerosi clienti, tra i quali l’acquirente, il quale si era impegnato a versare £ 6.000.000 all’agenzia in caso di conclusione dell’affare ed aveva sottoscritto tre proposte di acquisto dell’immobile, la prima per £ 225.milioni, la seconda per £ 235.milioni e la terza per £ 240.milioni, che i venditori avevano rifiutato ritenendole incongrue; che successivamente questi ultimi avevano chiesto di sospendere ogni altra attività non essendo più interessati alla vendita; che, invece, all’insaputa dell’agenzia, in data …omissis…con atto per notar …omissis…l’acquirente acquistava l’immobile dai venditori, rifiutandosi poi di corrispondere la provvigione ad essa dovuta, conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di Salerno l’acquirente e i germani del venditore per sentir dichiarare che la compravendita era occasionata dall’attività di mediazione svolta dalla società immobiliare e per l’effetto condannare i venditori al pagamento della somma di £ 14.400.000 oltre iva e l’acquirente al pagamento della somma di £ 6.000.000 oltre iva, ovvero a quella somma maggiore o minore ritenuta di giustizia, con gli interessi dalla conclusione dell’affare e il rimborso delle spese di lite.
Si costituiva l’acquirente, il quale preliminarmente eccepiva di non aver acquistato l’immobile al quale faceva riferimento la società attrice; eccepiva altresì che era stato il Sig. Tizio, all’epoca legale rappresentante della società, e non esso convenuto, a rinunciare all’incarico ed a restituire l’assegno ricevuto a titolo di caparra; che effettivamente le trattative sino a quel momento erano state condotte dal solo mediatore; che nell’estate del 1998 esso convenuto era stato informato dal Sig. Caio della vendita di un appartamento in Salerno, che aveva poi visionato ed acquistato dopo le trattative di rito.
Chiedeva pertanto il rigetto della domanda col favore delle spese di giudizio.
Si costituivano congiuntamente il venditore e i suoi germani che chiedevano il rigetto della domanda eccependo che l’acquisto era avvenuto in epoca successiva alla cessazione del mandato all’agenzia, che scadeva il 31/7/97, e che l’affare si era concluso per l’intervento del Sig. Caio; in subordine chiedevano la riduzione delle provvigioni richieste, facendo rilevare che il prezzo di acquisto dell’immobile era della minore somma di £ 201.milioni.
Rigettata l’istanza avanzata dalla società attrice ex art. 186 ter cpc e disattese le istanze di prova orale e le altre avanzate dalle parti, il giudice rinviava per la precisazione delle conclusioni all’udienza del …omissis…Qui le parti si riportavano alle conclusioni rassegnate nei rispettivi atti introduttivi e la causa veniva trattenuta in decisione con la concessione dei termini di cui all’art. 190 cpc per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.


MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda è parzialmente fondata e va accolta per quanto di ragione.
Occorre preliminarmente rilevare che la indicazione, nelle conclusioni dell’atto di citazione, dell’immobile oggetto della intermediazione del mediatore come ubicato in …omissis…appare evidente errore materiale nella stesura dell’atto medesimo, che, in quanto tale, è inidoneo ad inficiarne la vendita.
Ed infatti, se l’interpretazione dell’oggetto della domanda deriva dall’esame dell’intero corpo dell’atto introduttivo della lite, non può ritenersi equivoco ovvero contraddittorio, e pertanto tale da impedire ai convenuti una idonea difesa, l’atto di citazione per il presente giudizio, nel quale in premessa la difesa dell’attrice non soltanto faceva riferimento ad un appartamento sito in …omissis…, ma faceva pure espresso richiamo all’atto di conferimento dell’incarico per la vendita da parte dei germani del venditore ed alla proposta di acquisto dell’acquirente, entrambi riportanti i dati del medesimo appartamento ed allegati all’atto di citazione.
Ne consegue che anche a voler ritenere ammissibile la specificazione, fatta per la prima volta in comparsa conclusionale, che l’eccezione – genericamente sollevata in comparsa di risposta dall’acquirente – di non aver acquistato l’immobile per cui è causa si riferiva all’appartamento ubicato a …omissis…, la predetta deve comunque ritenersi infondata avendo il convenuto ben potuto individuare l’immobile oggetto della mediazione e, conseguentemente, esplicare, come in concreto ha fatto, tutte le sue difese.
Quanto al merito, la documentazione allegata dalla società attrice, che i convenuti non hanno contestato, dimostra l’effettiva opera di mediazione posta in essere per la vendita dell’appartamento di proprietà del venditore all’acquirente. Ed, infatti, risulta agli atti che per il tramite del mediatore ebbe l’acquir...

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