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QUESITO N. 150 : Se in riferimento ad un incarico di mediazione di vendita in esclusiva è possibile inserire una penale più alta della provvigione.-
Quesito 150: Se in riferimento ad un incarico di mediazione di vendita in esclusiva è possibile inserire una penale più alta della provvigione per l’ipotesi della mancata accettazione del venditore, o di suoi aventi diritto, di una proposta di acquisto conforme alle condizioni stabilite nell’incarico oppure se è necessario che le penali siano minori o uguali alla provvigione

La clausola penale, ai sensi dell’art. 1382 c.c. è “La clausola, con cui si conviene che, in caso d’inadempimento o di ritardo nell’adempimento, uno dei contraenti è tenuto a una determinata prestazione, ha l’effetto di limitare il risarcimento alla prestazione promessa, se non è stata convenuta la risarcibilità del danno ulteriore. La penale è dovuta indipendentemente dalla prova del danno”.
Pertanto, la clausola penale costituisce una pattuizione accessoria del contratto, che svolge, oltre alla funzione di rafforzare il vincolo contrattuale, quella di stabilire, in via preventiva, la prestazione dovuta per il caso di inadempimento o di ritardo nell’adempimento, con l’effetto di determinare e limitare a tale prestazione la misura del risarcimento dovuto, indipendentemente dalla prova della concreta esistenza del danno effettivamente sofferto (C.f.r. Cass. 10 dicembre 1979, n. 6415; Cass. 4 giugno 1991, n. 6306).
Unico obbligo per il creditore rimane quello di provare l’inadempimento (C.f.r. Cass. 6 novembre 1998, n. 11204).
Il legislatore stabilisce, poi, all’art. 1384 c.c. che, nel caso in cui la penale prevista nel contratto sia di importo manifestamente eccessivo, questa può essere equamente ridotta dal giudice.
La norma pone implicitamente un limite all’esercizio dell’autonomia privata nella determinazione della penale, che deve essere ragguagliata nel suo ammontare alla pregnanza dell’interesse all’adempimento, in un quadro di bilanciamento complessivo degli interessi delle parti.
Ne deriva che il superamento di tale limite legittima l’intervento del giudice in funzione correttiva. In tal senso la Suprema Corte a Sezioni Unite ha affermato che: “In tema di clausola penale, il potere di riduzione ad equità, attribuito al giudice dall'art. 1384 c.c. a tutela dell'interesse generale dell'ordinamento, può essere esercitato d'ufficio per ricondurre l'autonomia contrattuale nei limiti in cui essa appare meritevole di tutela, e ciò sia con riferimento alla penale manifestamente eccessiva, sia con riferimento all'ipotesi in cui la riduzione avvenga perché l'obbligazione principale è stata in parte eseguita, giacché in quest'ultimo caso la mancata previsione da parte dei contraenti di una riduzione della penale in caso di adempimento di parte dell'obbligazione si traduce comunque in una eccessività della penale se rapportata alla sola parte rimasta inadempiuta”. ( C.f.r. Cass. S.U. n 18128/2005)
Tale orientamento è stato, peraltro, recentemente confermato con la sentenza del 28 settembre 2006 n.21066, in cui la Suprema Corte ribadisce e rafforza il concetto sostenendo che il potere del giudice di ridurre la penale ha natura di potere-dovere, da esercitarsi anche in presenza di volontà delle parti contraria alla riduzione.
In materia, poi, di contratti stipulati tra il professionista ed il consumatore, dunque in materia di mediazione atipica per esempio, detta normativa necessita di coordinamento con il disposto di cui all’art. 1469 bis, 2° comma, n. 6, c.c. che presume la vessatorietà della clausola penale, fino a prova contraria, laddove imponga al consumatore, in caso di inadempimento o di ritardo nell’adempimento, il pagamento di una somma a titolo di penale di importo manifestamente eccessivo.
Avuto riguardo agli orientamenti giurisprudenziali che si profilano in materia, dunque, in via di estrema sintesi possiamo affermare che:
in caso di clausola penale pattuita in misura maggiore rispetto alla provvigione, l’orientamento prevalente la configura come manifestamente eccessiva.
In tempi relativamente recenti il Giudice di merito si è, difatti, pronunciato con una sentenza del seguente tenore : “Nel contratto di mediazione lo squilibrio a vantaggio del mediatore nella tutela dei contrapposti interessi delle parti, consente di ritenere sproporzionata e manifestamente eccessiva la penale posta a carico del cliente per il caso di mancata accettazione di proposte d’acquisto confor...

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