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Jus variandi nei contratti bancari: costi di chiusura e trasferimento del conto
Jus variandi nei contratti bancari: costi di chiusura e trasferimento del conto
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Pubblicato da : Dott. Roberto Marcelli
Data: 13/11/2006

1. La recente modifica introdotta dalla Legge del 4/8/06 n. 248 (conversione D.L. del 4/7/06, n. 223).
L'istituto dello jus varandi – facoltà di modificare, in un rapporto contrattuale, le originarie condizioni normative ed economiche – è una possibilità riconosciuta alle banche dal T.U.B. ( art. 118 Testo Unico Bancario D.Lgs. 1 settembre 1993 n. 385)
Il ricorso alla facoltà dello jus variandi per modificare unilateralmente tassi, prezzi e altre condizioni – sin'anche ad introdurre nuovi oneri e spese – è stato, negli ultimi anni, largamente utilizzato dalle banche, determinando disagi nei confronti dei clienti.
Tale clausola, che presenta una chiara natura vessatoria, è stata consentita dal legislatore del T.U.B. del '93, in considerazione del particolare rilievo dei contratti di durata  HYPERLINK "http://www.overlex.com/stampa.asp?id=1094&txttabella=articoli" \l "bookmark0#bookmark0" 1 relativi a servizi bancari e finanziari, che necessitano di adeguarsi prontamente alle modifiche che intervengono sul mercato finanziario.
Nella successiva normativa posta a tutela dei consumatori – “Codice di consumo” (art. 7 Legge n. 229/03) – che ricomprende anche i contratti bancari, si presumono abusive le modifiche unilaterali che non presentino un giustificato motivo e/o che non prevedano un congruo termine di preavviso al consumatore, che ha diritto di recedere dal contratto.
L'art. 118 del T.U.B. e la successiva delibera CICR del 4/3/03 risultavano, prima della recente modifica, non pienamente rispondenti al “Codice di consumo” sia perché non era previsto alcun riferimento al “giustificato motivo” sia perché il preavviso non risultava adeguato, in quanto si consentiva una comunicazione impersonale tramite pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale e si poneva un termine limitato di quindici giorni per l'esercizio del diritto di recesso.
Tali contraddizioni avevano già generato, da parte della Magistratura, talune sentenze orientate ad integrare il dettame del T.U.B. con quanto disposto dal “Codice di consumo” ( C. A. di Roma 24/9/02).
La recente Legge del 4/8/06 n. 248 (conversione del D.L. del 4/706 n. 223) è intervenuta a sanare tali incongruenze: l'art. 118 del T.U.B. è stato sostituito, prevedendo il giustificato motivo, la comunicazione scritta al cliente, il termine di 30 gg. di preavviso e il termine di 60 gg. per la facoltà di recesso senza oneri.



TESTO PRECEDENTE
Art. 118 T.U.B. ( D.Lgs. n. 385 del 1/9/93)
•  Se nei contratti di durata è convenuta la facoltà di modificare unilateralmente i tassi, i prezzi e le altre condizioni, le variazioni sfavorevoli sono comunicate al cliente nei modi e nei termini stabiliti dal CICR.
•  Le variazioni contrattuali per le quali non siano state osservate le prescrizioni del presente articolo sono inefficaci.
•  Entro quindici giorni dal ricevimento della comunicazione scritta, ovvero dall'effettuazione di altre forme di comunicazione attuate ai sensi del comma 1, il cliente ha diritto di recedere dal contratto senza penalità e di ottenere, in sede di liquidazione del rapporto, l'applicazione delle condizioni precedentemente praticate.
Art. 11 Delibera CICR 4/3/03
•  Nei contratti di durata, le variazioni sfavorevoli al cliente, riguardanti tassi di interesse, prezzi e altre condizioni delle operazioni e dei servizi, sono comunicate al cliente con la chiara evidenziazione delle variazioni intervenute.
•  Le variazioni sfavorevoli generalizzate possono essere comunicate alla clientela in modo impersonale, mediante apposite inserzioni nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, anche ai fini dell'esercizio del diritto di recesso previsto dall'articolo 118, comma 3, del testo unico bancario.
•  Le variazioni di cui al comma 2 sono in ogni caso comunicate individualmente al cliente alla prima occasione utile, nell'ambito delle comunicazioni periodiche o di quelle riguardanti operazioni specifiche.
•  Le modifiche di tasso conseguenti a variazioni di parametri contrattualmente previsti e indipendenti dalla volontà delle parti non sono soggette agli obblighi di comunicazione di cui al presente articolo.
•  La Banca d'Italia emana disposizioni relative al contenuto e alle modalità delle comunicazioni.
NUOVO TESTO
Art. 118 T.U.B. (Così sostituito dalla Legge n. 248/06)
•  Nei contratti di durata puo' essere convenuta la facolta' di modificare unilateralmente i tassi, i prezzi e le altre condizioni di contratto qualora sussista un giustificato motivo nel rispetto di quanto previsto dall'art. 1341, secondo comma, del codice civile.
•  Qualunque modifica unilaterale delle condizioni contrattuali deve essere comunicata espressamente al cliente secondo modalità contenenti in modo evidenziato la formula:"Proposta di modifica unilaterale del contratto", con preavviso minimo di trenta giorni, in forma scritta o mediante altro supporto durevole preventivamente accettato dal cliente. La modifica si intende approvata ove il cliente non receda, senza spese, dal contratto entro i sessanta giorni. In tal caso, in sede di liquidazione del rapporto, il cliente ha diritto all'applicazione delle condizioni precedentemente praticate.
•  Le variazioni contrattuali per le quali non siano state osservate le prescrizioni del presente articolo sono inefficaci, se sfavorevoli per il cliente.
•  Le variazioni dei tassi di interesse conseguenti a decisioni di politica monetaria riguardano contestualmente sia i tassi debitori che quelli creditori, e si applicano con modalità tali da non recare pregiudizio al cliente.
La Legge n. 248/06 aggiunge inoltre, al comma 2 dell'art. 10: "In ogni caso, nei contratti di durata, il cliente ha sempre la facoltà di recedere dal contratto senza penalità e senza spese di chiusura."
Certamente con la Legge n. 248/06 si sono introdotti un miglior equilibrio e una maggiore trasparenza nel rapporto tra banca e cliente: la previsione di un “giustificato motivo”, esteso ad ogni elemento del contratto, eserciterà un contenimento del ricorso ad arbitrarie modifiche delle condizioni di conto, senza tuttavia impedire i necessari adeguamenti alle mutevoli condizioni di mercato.
Tuttavia accadimenti di mala gestio bancaria, più frequentemente polverizzata, per piccoli importi, su un'ampia schiera di risparmiatori, richiedono, per un sostanziale riequilibrio dei rapporti cliente/banca, l'introduzione dell'azione collettiva  HYPERLINK "http://www.overlex.com/stampa.asp?id=1094&txttabella=articoli" \l "bookmark1#bookmark1" 2 , class action, che costituirebbe un efficiente presidio alla corretta applicazione della norma.
Ma l'introduzione di norme che vanno a regolare, in modo specifico e particolare, i comportamenti degli operatori economici, costituisce sempre un'operazione assai delicata: qualità ed efficienza del servizio potrebbero risultare pregiudicate, se al tempo stesso non si liberano i meccanismi di mercato da vischiosità, impedimenti e carenze organizzative.
Rimane infatti difficile e oltremodo oneroso per il cliente recedere dal contratto e trasferire il rapporto presso un'altra banca, soprattutto se questo è accompagnato dagli usuali servizi finanziari che spesso affiancano il conto corrente.
Il costo di chiusura del conto è solo uno degli aspetti che hanno ostacolato un agevole ricorso alla revoca per sottrarsi ai frequenti abusi di posizione dominante che lo jus variandi ha consentito alle banche.
Oltre alla rimozione d...

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