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Agenti immobiliari e privacy: no al trattamento dati riguardanti la sfera sessuale
Agenti immobiliari e privacy: no al trattamento dati riguardanti la sfera sessuale
Garante Privacy , provvedimento 11.01.2007

Il Garante, con il Provvedimento dell'11/1/07, affronta nuovamente il tema del trattamento di dati sensibili, con particolare riguardo alla vita sessuale, alle convinzioni religione ed all'origine razziale. E' stato accertato, difatti, che un'agenzia immobiliare trattasse dati sensibili dei propri clienti (in qualità di venditori, acquirenti, conduttori e locatari), in quanto "idonei a rivelare l'origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, lo stato di salute e/o lo stato di disabilità nonché la vita sessuale". Nel caso di specie, era stata l'Agenzia Immobiliare stessa a chiarire, in una sua nota rivolta al Garante, che "le finalità per le quali i dati sensibili sono raccolti o utilizzati deriva dal fatto che, ad esempio, nel caso dell'origine razziale, alcuni proprietari di immobili non gradiscono affittare ad extracomunitari, così come per quanto riguarda le convinzioni religiose, in alcuni condomini non sono ben accetti, ad esempio, soggetti di origine mussulmana. Per quanto riguarda lo stato di salute e di disabilità, i condomini sprovvisti di ascensore non sono accessibili a portatori di handicap o di alcune malattie (es. malattie cardiache). Infine, per quanto riguarda la vita sessuale, molti proprietari non gradiscono affittare ad omosessuali o trans". In pratica, vi era stata la piena ammissione di un trattamento di dati sensibili a fini discriminatori, che veniva giustificato dal "gradimento" dei proprietari di immobili. Poco sorprendentemente, il Garante ha ritenuto tale trattamento illegittimo, ed ha anche disposto la trasmissione degli atti all'Autorità giudiziaria, in quanto ha ritenuto configurabile il delitto di cui all'art. 167 del  HYPERLINK "http://www.altalex.com/index.php?idnot=6355" Codice della Privacy. Il Garante (oltre a rilevare carenze nell'informativa) ha ritenuto che il trattamento fosse illegittimo, sotto diversi profili. In primo luogo, il trattamento posto in essere dall'Agenzia immobiliare, riguardando dati sensibili, avrebbe potuto essere legittimamente effettuato soltanto previo consenso scritto degli interessati, e previa autorizzazione del Garante (artt. 26, 40 e 41 del  HYPERLINK "http://www.altalex.com/index.php?idnot=6355" Codice), non rientrando l'ipotesi in alcuna delle autorizzazioni generali nn. 2/2005, 4/2005 e 5/2005. In secondo luogo, il trattamento di dati idonei a rivelare l'origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose e la vita sessuale, così come effettuato dall'agenzia immobiliare, costituisce una chiara violazione dell'art 2 del  HYPERLINK "http://www.altalex.com/index.php?idnot=6355" Codice della Privacy, in quanto discriminatorio e lesivo della dignità degli interessati. In terzo luogo, il comportamento dell'agenzia viola anche l'art. 3, comma 1, lett. h del  HYPERLINK "http://www.altalex.com/index.php?idnot=6389" D.lgs. 215/2003, che vieta qualsiasi discriminazione fondata sulla razza o sull'origine etnica, con specifico riguardo proprio all'accesso a beni e servizi, incluso l'alloggio, ed è pertanto illecito, anche sotto tale profilo. Il Garante, come già rilevato, oltre a vietare la prosecuzione del trattamento, e disporre il blocco dei dati illecitamente trattati, ha disposto anche la trasmissione degli atti all'Autorità giudiziaria, per valutare se possa configurarsi il delitto di cui all'art. 167 del  HYPERLINK "http://www.altalex.com/index.php?idnot=6355" Codice Privacy (Trattamento illecito di dati). Si ricorda, peraltro, che per la sussistenza del delitto suindicato, occorre non soltanto il dolo specifico (il trattamento deve essere effettuato "al fine di trarne per se' o per altri profitto o di recare ad altri un danno"), ma deve ricorrere anche la condizione obiettiva di punibilità prevista dalla norma, e cioè che dal fatto derivi "nocumento" (la nozione di "nocumento" è stata delineata dalla Corte di Cassazione, con la  HYPERLINK "http://www.altalex.com/index.php?idnot=1140" \t "_blank" sentenza 30134/2004 - in Altalex).
(Altalex, 13 febbraio 2007. Nota di Giovanni Battista Gallus. Si ringrazia il  HYPERLINK "http://www.giuristitelematici.it/" \t "_blank" Circolo dei giuristi telematici).

Garante per la protezione dei dati personali
Provvedimento del 11 gennaio 2007
IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI
NELLA RIUNIONE ODIERNA, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vice presidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti, e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;
VISTO il d.lg. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali);
VISTO l'art. 29 della legge 1° marzo 2002, n. 39 (Legge comunitaria 2001) e il d.lg. 9 luglio 2003, n. 215 (Attuazione della direttiva 2000/43/CE per la parità di trattamento tra le persone indipendentemente dalla razza e dall'origine etnica);
VISTA la comunicazione del 28 marzo 2006 con la quale l'Ufficio ha invitato, ai sensi dell'art. 157 del Codice, Castaldo intermediazione immobiliare di Antonia Romeo e Roberto Castaldo s.n.c. (di seguito, la società) a fornire alla Guardia di finanza-Comando nucleo speciale funzione pubblica e privacy ogni utile informazione e documento in ordine al trattamento dei dati personali effettuato dalla società nell'attività di intermediazione immobiliare;
RILEVATO che in data 25 maggio 2006 la Guardia di finanza ha assunto tali elementi informativi presso gli uffici della società;
RILEVATO che in tale circostanza è emerso che la società tratta dati sensibili dei propri clienti (in qualità di venditori, acquirenti, conduttori e locatari), in particolare quelli "idonei a rivelare l'origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, lo stato di salute e/o lo stato di disabilità nonché la vita sessuale" (cfr. verbale del 25 maggio 2006, p. 2); ciò in quanto alcuni proprietari non gradirebbero locare immobili a omosessuali o a cittadini extracomunitari, oppure in quanto in alcuni condomìni non sarebbero bene accette persone di religione musulmana, mentre alcuni dati su handicap e patologie invalidanti sono trattati solo per escludere dalle trattative immobili con barriere architettoniche;
RILEVATO che, secondo le dichiarazioni rese per conto della società, i dati di carattere personale trattati dalla società, sia presso la relativa agenzia, sia tramite sito web, dovrebbero essere trattati solo "per finalità esclusivamente dirette all'assolvimento degli obblighi contrattuali" (cfr. verbale 25 maggio 2006, p. 2);
RILEVATO che tale limitato utilizzo è indicato anche nel modello di informativa resa in formato cartaceo agli interessati (in atti), secondo cui la raccolta e il successivo trattamento dei dati sopra menzionati (ivi compresa la loro comunicazione a terzi) sono ritenuti "necessari" ai fini della "corretta e completa esecuzione [da parte della società] dell'incarico professionale ricevuto" (cfr. all. 3, verbale del 25 maggio 2006);
RILEVATO, invece, dall'informativa resa on-line tramite il sito web della società (in atti) che i dati raccolti, anche sensibili, sono trattati anche "ai fini dell'invio di materiale informativo concernente i prodotti e i servizi forniti compresi gli adempimenti contabili e fiscali, nonché al fine di informare, promuovere e pubblicizzare, anche a mezzo della posta elettronica, prodotti e servizi";
CONSIDERATO che a seguito della successiva richiesta dell'Ufficio del 30 ottobre 2006, volta ad acquisire ulteriori elementi istruttori (relativi all'esatta tipologia dei dati sensibili trattati, alle modalità della loro acquisizione –anche on line–, alle finalità per le quali gli stessi sono raccolti e utilizzati e alle misure di sicurezza adottate) la società ha precisato che "le finalità per le quali i dati sensibili sono raccolti o utilizzati deriva dal fatto che, ad esempio, nel caso dell'origine razziale, alcuni proprietari di immobili non gradiscono affittare ad extracomunitari, così come per quanto riguarda le convinzioni religiose, in alcuni condomini non sono ben accetti, ad esempio, soggetti di origine mussulmana. Per quanto riguarda lo stato di salute e di disabilità, i condomini sprovvisti di ascensore non sono accessibili a portatori di handicap o di alcune malattie (es. malattie cardiache). Infine, per quanto riguarda la vi...

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