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QUESITO N. 199: Se è dovuta la penale in caso di estinzione anticipata del mutuo e se è possibile la surrogazione tra banche.-
Quesito n. 199: Se è dovuta la penale in caso di estinzione anticipata del mutuo e se è possibile la surrogazione tra banche.-
Il Governo con il decreto ( n. 7/07) e il Parlamento con la legge ( n. 40/07) hanno stabilito per i mutui prima casa sottoscritti dopo il 2 febbraio 2007 e per gli altri mutui accesi dopo il 3 aprile 2007 il costo zero nel caso di estinzione anticipata unitamente al costo zero per la cancellazione dell'ipoteca a fine mutuo.-
Per i mutui stipulati precedentemente, la legge rinviava la definizione delle penalità ad un accordo tra associazioni consumatori e Abi.-
L'accordo raggiunto prevede che:
A) Mutui stipulati prima del 1° gennaio 2001. Sono questi i mutui che possono essere maggiormente interessati da una possibile estinzione anticipata, poiché i tassi d'interesse praticati sono ancora all'8%. L'accordo prevede per tutti questi mutui siano essi a tasso fisso, a tasso variabile, a tasso misto che la nuova penalità massima non potrà più superare lo 0,50%; inoltre nel caso in cui il mutuo sia prossimo alla scadenza per il terz'ultimo anno la penalità scende allo 0,20 e per gli ultimi due anni non è prevista alcuna penalità. È prevista inoltre una clausola di salvaguardia che prevede per quei casi che già oggi sono al di sotto dello 0,50% una riduzione comunque dello 0,20% nel caso di tasso fisso e zero nel caso di mutuo a tasso variabile.-
B) Per i mutui stipulati dopo il 1° gennaio 2001. In questo caso l'accordo prevede che per i mutui a tasso variabile e quelli a tasso misto restano le condizioni precedenti e cioè dello 0,50%-0,20% e 0% per gli ultimi due anni, così come permane la clausola di salvaguardia.-
Per i mutui a tasso fisso la penalità viene ridotta all'1,90% nel caso in cui l'estinzione anticipata avvenga nella prima metà di durata del mutuo, che scende all'1,50% per la seconda metà del mutuo. Inoltre anche per questi nel terz'ultimo anno la penalità scende allo 0,20% ed è a costo zero per gli ultimi due anni.-
Per i soli mutui a tasso fisso accesi dopo il 2000 con una penale pari o superiore all'1,25% la clausola di salvaguardia è dello 0,25%. Per i mutui con penale inferiore all'1,25% la clausola di salvaguardia è dello 0,15% come per tutti i mutui a tasso variabile.-
Per essere più espliciti: nel caso in cui il contratto di mutuo fosse già all'1,90% viene applicata comunque una riduzione dello 0,25%, pertanto la penale sarà dell'1,65%.-
Per quanto riguarda, invece, la possibilità della surrogazione, il Decreto Bersani ha esteso ai mutui (sia a quelli rilasciati dalle banche, sia quelli erogati dalle finanziarie) le norme sulla portabilità.-
Infatti, con il suddetto decreto, è stata introdotta la libertà per il debitore di passare da una banca all'altra senza oneri e senza perdere i benefici fiscali.-
Il ...

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