Loading…
Ristrutturazioni edilizie: i chiarimenti delle Entrate sulle agevolazioni fiscali
Ristrutturazioni edilizie: i chiarimenti delle Entrate sulle agevolazioni fiscali
Agenzia Entrate , risoluzione 12.07.2007 n° 167

Nuovi chiarimenti in materia di agevolazioni fiscali per le ristrutturazioni edilizie di cui all'art. 1 della Legge n. 449 del 1997.
Con la risoluzione n. 167 del 12 luglio 2007 l'Agenzia delle Entrate precisa i seguenti punti:
limite di spesa complessivo per le diverse unità ai fini della detrazione del 36%;
limite di spesa per le parti comuni;
fattura d'acconto con indicazione del costo della manodopera;
adempimenti per fruire della detrazione.
(Altalex, 19 luglio 2007)

Agenzia delle Entrate
Risoluzione n. 167 del 12.07.2007
Oggetto: Art. 11, legge 27 luglio 2000, n. 212. Interpretazione dell'articolo 1 della Legge n. 449 del 1997.
QUESITO
L'istante, insieme alla moglie, intende procedere alla ristrutturazione edilizia di un edificio di esclusiva proprietà di quest'ultima. L'immobile di cui si tratta è composto di tre singole unità immobiliari distintamente accatastate una come A4 e le altre due, ad essa pertinenziali, come C2. Premesso che le spese saranno sostenute in parte dalla proprietaria e in parte dal coniuge convivente, si pongono i seguenti quesiti: 1. quale sia il limite di spesa complessivo sul quale applicare la detrazione del 36%; 2. quale sia il corretto criterio per l'imputazione dei costi alle singole unità immobiliari nel caso di sostenimento di spese che riguardino congiuntamente le tre unità immobiliari (costi di perizie, sopralluoghi e oneri sostenuti per il rilascio del permesso di costruire); 3. quale sia il limite di spesa per gli interventi realizzati sulle parti comuni dell'edificio; 4. come debba essere emessa la fattura di acconto per i lavori non ancora eseguiti, con particolare riferimento alla necessità di evidenziare, anche in tal caso, il costo della manodopera; 5. come possa fruire della detrazione del 36% il coniuge convivente che partecipa alle spese.
SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE
L'istante espone le seguenti soluzioni interpretative: 1. quanto al limite di spesa sul quale calcolare la detrazione ritiene che, trattandosi di un intervento rivolto a tre unità immobiliari distintamente accatastate, ciascuna di queste sia ammessa a godere della detrazione del 36% nel limite massimo di 48.000 euro per unità immobiliare; 2. nel caso di costi per i quali non sia possibile individuare univocamente l'unità immobiliare alla quale si riferiscono, ritiene che si possa procedere ad un' imputazione proporzionale delle stesse sulla base di un riparto millesimale commisurato alla superficie delle singole unità immobiliari; 3.nell'ipotesi, inoltre, di interventi realizzati sulle parti comuni, trattandosi di un unico proprietario, ritiene di dover procedere, come nel caso precedente, ad un'imputazione proporzionale delle spese; 4. quanto alle fatture di acconto, ritiene di non dover indicare alcun costo di manodopera, che, a suo parere, dovrà essere evidenziata solo nella fattura emessa a titolo di saldo una volta conclusi i lavori; 5. con riferimento all'ultimo punto, ritiene che, in qualità di coniuge convivente, possa indifferentemente fare riferimento o ad una comunicazione di inizio lavori inviata in nome proprio o ad una comunicazione inviata dal coniuge proprietario.
PARERE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE In relazione alle questioni oggetto dell'interpello si premette che la legge Finanziaria 2007 ha prorogato l'agevolazione fiscale prevista ai fini Irpef in materia di interventi di recupero del patrimonio edilizio, consistente in una detrazione d'imposta in misura pari al trentasei per cento delle spese sostenute ed effettivamente rimaste a carico, nel limite di euro 48.000 per ciascuna unità immobiliare, per la realizzazione degli interventi di recupero del patrimonio edilizio di cui all'art. 31, comma 1, della L. n. 457/1978, lettere a), b), c), d) se trattasi di lavori eseguiti sulle parti comuni, lettere b), c), d) se trattasi di lavori eseguiti sulle singole unità. Il predetto limite di 48.000 euro, dal 1 ottobre 2006, si riferisce alla singola unità immobiliare sulla quale sono stat...

... continua
La versione completa è consultabile sul sito mediante registrazione