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QUESITO N. 242: Se ai fini dell’acquisto per usucapione è necessario ottenere un provvedimento del tribunale ovvero è sufficiente la trascrizione del titolo astrattamente idoneo (nella specie: atto di donazione).-
Quesito n. 242: Se ai fini dell’acquisto per usucapione è necessario ottenere un provvedimento del tribunale ovvero è sufficiente la trascrizione del titolo astrattamente idoneo (nella specie: atto di donazione).-
L’usucapione, istituto disciplinato dagli artt. 1158 e ss. del C.C., è un mezzo di acquisto della proprietà, o di altro diritto reale, a titolo originario; non vi è dunque alcun nesso di derivazione tra il diritto esercitato sul bene dal precedente titolare, che pertanto si estingue, e quello, nuovo, acquistato dal possessore con l’usucapione.-
L’usucapione si produce, automaticamente, per effetto del mero verificarsi delle condizioni fissate dalla legge per cui, l’eventuale pronuncia giudiziale di riconoscimento della stessa, sortisce un’efficacia meramente dichiarativa.-
L’usucapione si fonda su due elementi imprescindibili:
il possesso;
il tempo.-
Il possesso è l’istituto che descrive l’esercizio da parte di un soggetto, legittimato o meno, di un potere di dominazione su di una cosa; il requisito in esame presuppone l’animus possidendi, cioè la volontà da parte del soggetto di esercitare sul bene i poteri tipici del proprietario, o del titolare di un diritto reale di godimento. Tale possesso, per poter condurre all’usucapione, non deve essere né clandestino né violento, bensì pubblico ed inequivoco.-
L’ulteriore requisito indispensabile per il perfezionamento dell’usucapione è quello che il possesso del bene sia continuo ed ininterrotto nel tempo.-
Il Codice Civile disciplina all’art. 1159, anche, la figura dell’usucapione abbreviata, specifico oggetto della nostra trattazione, la quale prevede che colui che acquista in buona fede da chi non è proprietario un immobile, in forza di un titolo che sia idoneo a trasferire la proprietà e che sia stato debitamente trascritto, ne compie l'usucapione in suo favore col decorso di dieci anni dalla data della trascrizione.
Ai predetti fondamentali requisiti previsti per l’usucapione ordinaria, dunque, ai fini del perfezionamento dell’usucapione abbreviata, se ne debbono aggiungere altri e, precisamente:
la buona fede del possessore;
il titolo astrattamente idoneo al trasferimento;
la trascrizione dello stesso.-
La buona fede, che la legge esige debba accompagnarsi al possesso, è quella (soggettiva) di cui all’art. 1147 C.C. ossia l’ignoranza incolpevole di ledere un diritto altrui; essa si presume ed è sufficiente che sussista al momento della presa di possesso del bene (Cfr. Cass. Civ. n. 3703 del 08.11.1968).-
Per titolo astrattamente idoneo al trasferimento del bene oggetto del possesso si intende, invece, un atto di natura traslativo-derivativa o traslativo-costitutiva proveniente a non domino; meglio, deve trattarsi di un negozio giuridico che sarebbe idoneo in astratto a produrre l’acquisto della proprietà o di un diritto reale minore, se una circostanza particolare non impedisse in concreto il verificarsi di tale effetto. Il titolo deve essere trascritto ed è solo da tale momento che decorre il tempo occorrente per usucapire il bene. Vi è da sottolineare che il titolo deve specificamente riguardare l’immobile che si è inteso con esso trasferire e del quale si sostiene l’acquisto per decorso del decennio, nel senso che deve indicare con esattezza l’immobile ed il diritto immobiliare trasmesso in modo tale da poter rilevare una perfetta corrispondenza tra l’oggetto del titolo e quello dell’usucapione (Cfr. Cass. Civ. n. 1379 del 27.05.1966; Cass. Civ. n. 965 del 03.04.1971; Cass. Civ. n. 3047 del 15.11.1973). E’ sicuramente titolo...

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