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Se le modificazioni unilateralmente realizzate dal proprietario di un bene immobile, che configurano un mutamento della destinazione d’uso, richiedono l’autorizzazione dell’Ente locale
Consiglio di Stato , sez. IV, decisione 01.10.2007 n° 5035

Modifica destinazione d’uso, autorizzazione del Comune, necessità


Modifica destinazione d’uso – autorizzazione del Comune - necessità
Le modificazioni unilateralmente realizzate dal proprietario di un bene immobile, che configurano un mutamento della destinazione d’uso, richiedono l’autorizzazione dell’Ente locale: ne deriva che la modificazione della destinazione di un appezzamento di terreno da agrumeto e giardino in parcheggio scoperto comporta una modificazione della destinazione d’uso e, quindi, è necessaria l’autorizzazione del Comune.
(Fonte:  HYPERLINK "http://www.massimario.it/" Altalex Massimario 19/2007. Cfr.  HYPERLINK "http://www.altalex.com/index.php?idnot=39635" nota di Alessandro Del Dotto)

Consiglio di Stato
Sezione IV
Decisione 19 giugno – 1 ottobre 2007, n. 5035
(Presidente Vacirca – Relatore Leoni)
Fatto e diritto
1. La signora G. D. è proprietaria di un appezzamento di terreno in Comune di Portici di mq.1100, destinata ad area giardino e agrumeto.
Poiché lo stato dei luoghi era caratterizzato da ampio degrado, veniva invitata dal comune a ripristinare lo stato igienico degli stessi.
A ciò provvedeva la ricorrente, attraverso bonifica dei luoghi, impianto di alberi e spargimento di una strato di ghiaia sul terreno.
2. Il Comune di Portici intimava con ordinanza la rimozione dello strato di ghiaia, ritenuta costituente una impermeabilizzazione di fatto del fondo in questione, finalizzato alla sua utilizzazione a parcheggio aperto per auto(di fatto, sul terreno venivano parcheggiate, a raso, una trentina di automobili) ed ordinava il ripristino dello stato dei luoghi.
3. La signora D. impugnava l’ordinanza avanti al Tar della Campania che, con sentenza n. 7384/06 della III Sezione, rigettava il ricorso, ritenendo non consentita la mutazione di destinazione dell’area in questione.
4. Appella la signora D., deducendo le seguenti censure:
4.1. Omessa valutazione della violazione degli artt. 7, 10 e 25 della L. n. 47 del 1985 e dell’art. 15 della L. n. 1497 del 1939.
Non vi sarebbe stata alcuna violazione di norme da parte della ricorrente, in quanto, non essendo state realizzate opere edilizie, non v’era necessità di autorizzazione sindacale né si potrebbe invocare il P.R.G. adottato con delibera n. 81 del 28/7/98 perché non ancora vigente.
Inoltre, l’art. 25 della L. n. 47 del 1985 contempla solo la possibilità di irrogare una sanzione pecuniaria, sicché la sanzione demolitoria comminata sarebbe del tutto sproporzionata.
5. Con memoria difensiva del 28/5/07 la ricorrente segnala che pende fra le parti altro giudizio avanti al Tar della Campania, Sez. III, n. R.G. 6746/98, per il quale, nella camera di consiglio del 25/01/07 è stata ordinata l’acquisizione dello stralcio del piano territoriale paesistico all’epoca vigente, richiamato nel provvedimento impugnato, fissando per il prosieguo l’udienza del 5/07/07.
Dai documenti depositati dall’avvocatura comunale con nota n. 614 del 28/3/07 emergerebbe, come sostenuto dalla ricorrente anche nel presente giudizio, che il primo giudice ha applicato le previsioni di un P.R.G. non ancora vigente al momento in cui le opere per cui è causa sono state eseguite. All’epoca, infatti, era vigente il solo piano paesistico sopraindicato e rispetto al quale non sarebbero riscontrabili violazioni da parte della ricorrente.
6. L’Amministrazione comunale non si è costituita in questa fase di giudizio.
7. Il ricorso è st...

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