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QUESITO N. 260: Se in caso di cambio di direzione di un corso d’acqua valga lo stato di fatto dei luoghi o quanto risulta dalla mappa catastale e se può essere ottenuto un documento ufficiale che attesti la variazione del percorso del rio.-
Quesito n. 260: Se in caso di cambio di direzione di un corso d’acqua valga lo stato di fatto dei luoghi o quanto risulta dalla mappa catastale e se può essere ottenuto un documento ufficiale che attesti la variazione del percorso del rio.-

Data la complessità del caso di specie è necessaria qualche breve premessa a scopo illustrativo. Innanzi tutto vi è da dire che il Catasto è l’elenco generale di tutti i beni immobili (terreni e fabbricati). Ha due funzioni: la prima è identificare l'immobile, con mappe generali della zona e piantine del singolo fabbricato, la seconda è attribuire agli immobili il valore di rendita (per esempio quanto potrebbe rendere una casa se viene affittata o un terreno se è coltivato) e il valore di compravendita. Il catasto vigente in Italia è, come recita il primo articolo della sua legge istitutiva, “geometrico, particellare e non probatorio”, e contrariamente ad un'opinione che si registra popolarmente diffusa, queste non hanno mai valore di piena prova della proprietà e dei suoi confini.-
Il catasto ha una funzione puramente fiscale, serve cioè per accertare in modo uniforme il reddito imponibile sul quale verranno calcolate le tasse e le imposte sui beni immobili.-
Non a caso nell’ipotesi in cui debbano essere accertati i confini e le distanze tra fondi, la legge e la prassi (Cfr. art. 950 cod. civ. e la relativa giurisprudenza) sono concordi nel ritenere che si debba ricorrere alle mappe catastali solo nel caso in cui non sia dato riscontrare altri mezzi idonei alla individuazione del confine, e questo vale soprattutto se la mappa catastale è obsoleta.-
Inoltre si richiama l'art. 869 c.c. il quale dispone che "I proprietari di immobili nei comuni dove sono formati piani regolatori devono osservare le prescrizioni dei piani stessi nelle costruzioni e nelle riedificazioni o modificazioni delle costruzioni esistenti", quindi fondamentale è la conoscenza del Piano Regolatore Generale del singolo comune di riferimento il quale nella generalità dei casi contiene oltre all'indicazione delle distanze legali da rispettare nella costruzione degli edifici anche i criteri in base ai quali calcolare la distanza indicata.-
All'uopo si segnale che il giudice nel corso dei giudizi per l'accertamento del rispetto delle distanze legali ricorre ad un Consulente Tecnico d'Ufficio che si basa su valutazioni empiriche e non meramente documentali.-
Allo stato attuale il "catasto" è gestito dall'Agenzia del Territorio. Nel caso in cui vengano riscontrate incongruenze o errori nelle informazioni presenti negli archivi catastali è possibile rivolgersi agli Uffici Provinciali dell’Agenzia del Territorio per richiedere informazioni e chiarimenti su: modalità da seguire per l’eventuale richiesta di rettifica/correzione dei dati catastali e sulla documentazione necessaria, a meno che tale servizio non sia stato decentrato al comune dove è ubicato l’immobile.-
Vi è da precisare però che il settore è attraversato da un’intensa attività di rinnovamento volta a cedere ai Comuni la gestione dei dati catastali. Infatti ai sensi dell’art. 66 del d.l. 112 del 1998 “Sono attribuite […] ai comuni le funzioni relative: a) alla conservazione, utilizzazione e aggiornamento degli atti del catasto terreni e del catasto edilizio urbano, […]”. E ancora più recentemente è stato messo in moto un complesso meccanismo di «Decentramento delle funzioni catastali ai comuni» grazi...

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