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LE NOVITA' PER LE AGENZIE IMMOBILIARI
LE NOVITA’ PER LE AGENZIE IMMOBILARI
La Legge 296 del 27 dicembre 2006 – cd. Finanziaria 2007 -
prevede all’art. 1, commi da 46 a 49, alcune rilevanti novità per
l’attività degli agenti immobiliari.
In particolare il comma 46, modificando il Testo Unico dell’imposta
di registro, introduce due nuovi obblighi in capo agli agenti di affari
in mediazione iscritti nella sezione degli agenti immobiliari del
ruolo di cui all’art. 2 della legge 3 febbraio 1989 n. 39: 1) quello di
procedere alla registrazione delle scritture private non autenticate
di natura negoziale stipulate a seguito della loro attività (come i
contratti preliminari, i contratti di locazione, ecc…); 2) quello di
essere obbligati in solido con i contraenti al pagamento
dell´imposta di registro per le predette scritture private stipulate a
seguito dell’attività di mediazione.
Ancora. Il comma 48 dell’art. 1 della Legge Finanziaria modifica il
comma 22 dell’art. 35 del decreto legge 04/07/2006 n. 223
convertito con modifiche dalla legge 04/08/2006 n. 248 – (cd.
Bersani Visco) prevedendo che all’atto della compravendita di un
immobile, anche se assoggettata ad Iva, ciascuna delle parti ha
l’obbligo di rendere apposita dichiarazione (sostitutiva di atto di
notorietà) recante i seguenti elementi:
a) se si è avvalsa di un mediatore, ed in ipotesi affermativa, deve
fornire i dati identificativi del titolare, se persona fisica, o la
denominazione, la ragione sociale ed i dati identificativi del legale
rappresentante, se soggetto diverso da persona fisica ovvero del
mediatore che ha operato per la stessa società; (tali indicazioni
non erano richieste dalla originaria formulazione della Bersani
Visco)
b) il codice fiscale o la partita Iva del mediatore; (tali indicazioni
erano già previste dalla originaria formulazione Bersani Visco)
c) il numero di iscrizione al ruolo degli agenti di affari in
mediazione e della Camera di commercio del titolare dell’agenzia
immobiliare se persona fisica, ovvero del legale rappresentante
dell’agenzia immobiliare se soggetto diverso da persona fisica,
ovvero del mediatore che ha operato per la stessa società; (tali
indicazioni non erano richieste dalla originaria formulazione Bersani
Visco)
d) l’ammontare della spesa sostenuta per tale attività e le
analitiche modalità di pagamento della stessa; (tali indicazioni
erano già previste dalla originaria formulazione Bersani Visco).
Ma non è tutto.
Il predetto comma 48 dell’art. 1 della Legge Finanziaria 2007
introduce un nuovo punto al richiamato comma 22 dell’art. 35 della
Bersani Visco. Tale nuovo punto, numerato come 22.1. e che
segue pertanto il rinnovato e sostituito comma 22 come sopra
indicato, prevede che: «In caso di assenza dell’iscrizione al ruolo
degli agenti d’affari in mediazione ai sensi della legge 03/02/1989
n. 39, e successive modificazioni il notaio è obbligato a effettuare
specifica segnalazione all’agenzia delle Entrate di competenza. In
caso si omessa, incompleta o mendace indicazione dei dati di cui al
comma 22, si applica la sanzione amministrativa da 500 euro a
10.000 euro e, ai fini dell’imposta di registro, i beni trasferiti sono
assoggettati a rettifica di valore ai sensi dell’articolo 52, comma 1,
del Testo Unico delle disposizioni concernenti l’imposta di registro,
approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile
1986 n. 131, e successive modificazioni». In altre parole: il notaio
rogante, ove le parti contraenti si siano avvalse dell’attività di un
mediatore immobiliare, deve richiedere prova dell’iscrizione al
ruolo dell’intervenuto mediatore e se quest’ultimo non è iscritto a
tale ruolo è obbligo del notaio segnalare tale soggetto
all’Amministrazione Finanziaria. Vengono inoltre inasprite
considerevolmente le sanzioni in caso di esercizio abusivo
dell’attività. Infatti il comma 47 porta la sanzione da un minimo di
Euro 7.500 ad un massimo di Euro 15.000 modificando così i
precedenti limiti di cui all’art. 8, comma 1, della Legge 3/2/1989 n.
39. Infine il comma 49 dell’art. 1 della Legge Finanziaria 2007
precisa che le disposizioni di cui al comma 22 dell’art. 35 del
decreto legge 4 luglio 2006 n. 223, convertito con modifiche dalla
legge 4 agosto 2006 n. 248 (Bersani – Visco), nel testo vigente
prima della data di entrata in vigore della Legge Finanziaria 2007,
trovano applicazione con riferimento ai pagamenti effettuati a
decorrere dal 4 luglio 2006.






COSA CAMBIA IN CONCRETO E DA QUANDO ?
Da quando sono entrate in vigore dette novità?
La legge 296/06 – Finanziaria 2007 - pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale n. 299 del 27.12.2006 (suppl. ord. N. 244) – è entrata in
vigore il 1.1.2007 come espressamente previsto al comma 1364
della novella.



Cosa significa obbligo di registrazione e solidarietà nel
pagamento dell’imposta di registro?
La nuova disciplina, integrando il disposto dell’art. 10 D.P.R.
26.4.1986 n. 131, inserisce anche la figura dell’agente immobiliare
tra i soggetti tenuti a richiedere la registrazione delle scritture
negoziali (non autenticate) stipulate a seguito della sua attività.
Ciò significa che l’agente immobiliare dovrà provvedere a sua cura,
qualora non lo facciano direttamente le parti contraenti, a
richiedere la registrazione dei contratti (es: contratti preliminari di
compravendita e/o di locazione, contratti di locazione, ecc) stipulati
a seguito della sua attività professionale. Dovrà altresì provvedere,
anche contestualmente alla registrazione, egli stesso al pagamento
dell’imposta di registro, qualora non la versino i contraenti,
essendo diversamente responsabile in solido con le stesse nei
confronti dell’Agenzia delle Entrate per il predetto pagamento
(salva la successiva possibilità, nel caso di effettivo pagamento da
parte dell’agente immobiliare, di rivalersi nei confronti dei
contraenti stessi).
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