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QUESITO N. 5: Se l'acquisto di un immobile cooperativo da parte di un terzo fa acquistare allo stesso la qualità di socio cooperativo
ersone che vogliono collaborare ad uno scopo preciso, di reciproco vantaggio per un’attività da svolgere tra loro.
Proprio allo scopo di favorire e agevolare lo sviluppo di questo tipo di società, l’art. 2520 c.c. dispone che “la variazione del numero e delle persone dei soci non importa modificazioni dell’atto costitutivo”. Tale articolo è una conseguenza del cd. principio della “porta aperta”, principio che esprime l’orientamento del legislatore favorevole in linea di principio all’apertura della società cooperativa a tutti coloro i quali presentano i requisiti per appartenervi; esso non comporta, però, la conseguenza che chi presenta tali requisiti diventi automaticamente socio.
Non vi è, cioè, un diritto per tutti i membri della categoria ad entrare nella cooperativa; anzi, negli statuti delle singole società si trovano spesso formule che affidano completamente alla decisione degli amministratori le nuove ammissioni.
L’ingresso di nuovi soci trova, quindi, una forte limitazione nel fatto di essere subordinato ad un provvedimento discrezionale (che, se negativo, deve essere motivato) del consiglio d’amministrazione. Sul punto l’art. 2523 c.c. dispone: “Le quote e le azioni non possono essere cedute con effetto verso la società, se la cessione non è autorizzata dagli amministratori”; al 2° comma è prevista la possibilità che “L’atto costitutivo - possa - vietare la cessione delle quote o delle azioni con effetto verso la società”. L’articolo in questione prevede la clausola di gradimento ex lege, derogabile dall’atto costitutivo solo nel senso che il trasferimento può essere vietato, non nel senso che possa essere tolta la necessità del gradimento; vi è di più: il diniego di gradimento è insindacabile nel merito, per cui l’aspirante socio non ammesso non ha un rimedio giuridico contro il provvedimento di non ammissione. La mancanza di autorizzazione degli amministratori, e comunque la presenza nell’atto costitutivo del divieto di cessione, rende inefficace verso la società il trasferimento delle azioni. In dottrina si è addirittuira affermata l’inefficacia anche inter partes della cessione non autorizzata.
Deve essere in ogni caso esclusa l’opponibilità alla società della cessione, con la conseguenza che quest’ultima conserva nei confronti del cedente i diritti inerenti al rapporto sociale, e che il cessionario, non può avanzare nei confronti della società stessa pretese attinenti a quel rapporto.
L’art. 2525 c.c. specifica che per l’acquisto della qualità di socio di una cooperativa è necessaria una formale delibera di ammissione degli amministratori, che ha natura di fatto costitutivo. L’ammissione di un nuovo socio richiede, quindi, una delibera degli amministratori e, pertanto, in mancanza di verbalizzazione di tale delibera, esige la prova di una votazione di detti amministratori favorevole alla domanda dell’interessato, mentre non bastano meri comportamenti concludenti.
Ergo, in qualunque momento successivo alla costituzione della cooperativa, l’ammissione a socio è subordinata:
alla presentazione della domanda di ammissione dell’interessato al Consiglio di amministrazione contenente la dichiarazione di sottomissione alle regole della cooperativa;
alla delibera di accettazione della domanda da parte del Consiglio di amministrazione successivamente alla verifica dell’esistenza dei requisiti soggettivi richiesti per essere socio;
alla annotazione nel Libro dei soci, effettuata a cura degli amministratori, della delibera di ammissione e della quota di capitale sottoscritto e versato.

Nel caso sottoposto al nostro esame, un dubbio potrebbe essere sollevato da una lettura dell’art. 232 del Regio Decreto 28 aprile 1938, n. 1165 che testualmente recita: “L’alienazione dell’alloggio cooperativo importa sostituzione dell’acquirente in tutti indistintamente gli obblighi dell’alienante, rimanendo ferme le iscrizioni ipotecarie nel loro grado originario a garanzia degli obblighi medesimi. L’alienante, assolti gli adempimenti connessi con l’alienazione, resta liberato”.
Le soluzioni sembrerebbero essere diametralmente opposte a seconda che si consideri la disciplina generale delle società cooperative o quella speciale dettata in tema di Case popolari ed economiche.
La Giurisprudenza si è soprattutto soffermata sull’indisponibilità del socio cooperativo del diritto che quest’ultimo vanta sull’immobile assegnatogli qualora la cooperativa abbia usufruito di contributi pubblici:
“Lo scopo mutualistico di una societa' cooperativa e' caratteristica essenziale del suo atto costitutivo […] Detto scopo, nel caso di una cooperativa edilizia, non tollera la ...

... continua
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