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QUESITO N. 048: Se il marchio decade con la cessazione dell'impresa
itiva dell’impresa del titolare.
Coerentemente è stato modificato l’art.2573 c.c.
Detto ciò, ne deriva che la persona che era titolare di una ditta che sia definitivamente cessata, conserva ancora potere sul marchio, per cui a norma dell’art.15 l.m. potrebbe trasferirlo o concederlo in licenza, anche non esclusiva.
Nel caso in cui il marchio venga fatto oggetto di licenza, inoltre, il titolare del marchio stesso può far valere il diritto all’uso esclusivo contro il licenziatario che violi le disposizioni del contratto di licenza relativamente alla durata, al modo di utilizzazione del marchio, alla natura dei prodotti o servizi per i quali la licenza è concessa, al territorio in cui il marchio può essere usato o alla qualità dei prodotti fabbricati o dei servizi prestati dal licenziatario (co. 3 art. 15 l.m.).
Dunque, la cessione del marchio ad altra società può avvenire liberamente dopo la cessazione dell’impresa; non è perciò necessario che il trasferimento del marchio avvenga con data antecedente alla cessazione della ditta.
Al contrario, la ditta, che, al pari del marchio, è anch’essa un segno distintivo, non può essere usata dopo che l’imprenditore abbia cessato definitivamente l’esercizio dell’impresa:...

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