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QUESITO N. 292: Se è legittimo il contratto preliminare di vendita di un immobile pervenuto in eredità ad un minore, stipulato senza la previa autorizzazione del tribunale e qual è la responsabilità del Notaio nel caso di stipula del rogito.-
Quesito n. 292: Se è legittimo il contratto preliminare di vendita di un immobile pervenuto in eredità ad un minore, stipulato senza la previa autorizzazione del tribunale e qual è la responsabilità del Notaio nel caso di stipula del rogito.-

La questione giuridica sottoposta alla nostra attenzione ha ad oggetto la vendita di un immobile pervenuto in eredità ad un minore. La materia de qua trova espressa disciplina nel nostro ordinamento nell’art. 747 c.p.c., il legislatore ha voluto in questo modo garantire un procedura che tenga conto dei problemi del minore, che possa essere adita speditamente e senza particolari formalità. Pertanto, qualora, come nel caso di specie, i genitori decidano di vendere un immobile ereditato da un minore è necessaria l’autorizzazione del Tribunale. La competenza ad autorizzare la vendita di beni immobili ereditati dal minore soggetto alla potestà dei genitori appartiene al giudice tutelare del luogo di residenza del minore stesso unicamente per i beni che si possono considerare definitivamente acquisiti al patrimonio di questi, mentre appartiene al tribunale del luogo dell'apertura della successione allorché l'acquisto iure hereditatis non sia ancora perfezionato, come quando penda procedura di accettazione con beneficio di inventario, poiché, in tal caso, l'indagine del giudice adito non è limitata alla tutela del minore - alla quale soltanto è circoscritta dall'art. 320 c.c. - ma si estende a quella degli altri soggetti interessati alla liquidazione dell'eredità. (Cfr. Cassazione civile , sez. I, 07 aprile 1997, n. 2994). Emesso il provvedimento di cui all’art. 747 c.p.c. il Tribunale completa il proprio compito e assume un ruolo centrale il Notaio. Quest’ultimo, infatti, non subisce passivamente il provvedimento, che abbia autorizzato l’eventuale vendita, ma deve necessariamente compiere un sindacato perché l’utilizzo di un provvedimento illegittimo ove il vizio sia riscontrabile dal provvedimento stesso è fonte di sua responsabilità. Va, inoltre, evidenziato, in quanto di assoluto rilievo al fine della risoluzione del caso di specie che, secondo la giurisprudenza consolidata, nonostante l’art. 747 c.p.c. menzioni espressamente soltanto la vendita, la disciplina in esso contenuta trovi applicazione anche con riferimento a tutti gli atti di disposizione dei beni ereditari eccedenti l’ordinaria amministrazione, compreso il contratto preliminare di vendita (Cfr., ad esempio, Cass. Civ., sez. IV, n. 2994/1997). Per cui la stipula del contratto preliminare di vendita di un immobile pervenuto in eredità ad un minore, stipulato senza la previa autorizzazione prescritta dall’art. 747 c.p.c., è annullabile, salvo che le parti, nella legittima esplicazione della loro autonomia negoziale, abbiano subordinato la validità, come l’esecuzione del contratto stesso, con riguardo al termine per la stipulazione del contr...

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