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Se, in materia di locazione, è prevista la risoluzione per via giudiziaria nel caso di scadenza del permesso di soggiorno dell'extracomunitario
AFFITTO A STRANIERI IRREGOLARI: LA CONDANNA PENALE È SEGUITA DALLA CONFISCA

Domanda
Sullo Speciale sicurezza e immigrazione, pubblicato sul Sole 24-ore del 27 maggio scorso, si legge che: «Nei nuovi contratti, il locatore dovrà dunque annotare anche il numero del permesso di soggiorno del conduttore e la scadenza del documento. Quando il permesso di soggiorno scadrà, il proprietario locatore sarà costretto a risolvere per via giudiziaria il contratto di affitto per mancanza del titolo di soggiorno rinnovato». Tuttavia, i tempi tecnici per il rinnovo del permesso di soggiorno vanno da 12 a 18 mesi, quindi il permesso arriverebbe prossimo a scadenza e lo straniero dovrà riattivare la pratica. Come è possibile? C'è la confisca? E per chi dà ospitalità? A.C. - MILANO
Risposta
L'articolo 12 del Decreto legislativo 25 luglio 1998, numero 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero) - dopo l'aggiunta del comma 5-bis, a opera del Decreto legge 23 maggio 2008, n. 92 - deve essere inquadrato nell'esteso programma di lotta all'immigrazione clandestina e alla criminalità a essa conseguente. A tenore della nuova disposizione, «salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque a titolo oneroso, al fine di trarre ingiusto profitto, dà alloggio a uno straniero, privo di titolo di soggiorno, in un immobile di cui abbia disponibilità, ovvero lo cede allo stesso, anche in locazione, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. La condanna con provvedimento irrevocabile, ovvero l'applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del Codice di procedura penale, anche se è stata concessa la sospensione condizionale della pena, comporta la confisca dell'immobile, salvo che appartenga a persona estranea al reato. Si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni vigenti in materia di gestione e destinazione dei beni confiscati...». A evidenza, la condotta incriminata consiste nella cessione - con qualsiasi modalità, compreso il comodato – di un alloggio, ovvero nella cessione in locazione di immobile a «stranieri», privi di titolo di soggiorno, dovendosi intendere per «stranieri», i cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea e gli apolidi (articolo 1, comma 1, Decreto legislativo 286/1998). Sotto il profilo soggettivo, la condotta è punita a condizione che sussista il dolo specifico, costituito dall'intento del cedente di conseguire «un ingiusto profitto», dalla cessione dell'alloggio e dalla situazione di illegalità dello straniero. E, dunque, salvo che la condotta non costituisca più grave reato (ad esempio, favoreggiamento della prostituzione, eccetera), a integrare il dolo specifico non è sufficiente la onerosità del contratto, ma occorre la dimostrazione che il contraente – approfittando della situazione di illegalità dello straniero – abbia conseguito condizioni contrattuali di particolare vantaggio, rispetto agli ordinari canoni di mercato. Occorre peraltro tenere conto che il Decreto legge 92/2008 è stato modificato in sede di conversione. Ed è in quest'ottica che il Tribunale di Brescia, ordinanza 30 luglio 2008, ha individuato, nella fattispecie in esame, due distinte condotte: quella di chi dà alloggio a uno straniero irregolare a titolo oneroso, in un immobile di cui l'agente abbia la disponibilità e quella di chi cede allo straniero un immobile, anche, ma non solo, in locazione. Secondo il Tribunale di Brescia, il dolo specifico dell'ingiusto profitto deve peraltro intendersi riferito unicamente alla prima condotta, ciò risultando sia dalla sua collocazione lessicale «chiunque a titolo oneroso, al fine di trarre ingiusto profitto, dà alloggio...», che dal rilievo per il quale in tale ambito si colloca esclusivamente la previsione espressa del requisito della onerosità. Ciò risalta vieppiù – si legge nella richiamata ordinanza del Tribunale di Brescia - ove si osservi che l'esplicita menzione di quest'ultimo requisito non si concilia, in una visione unitaria della fattispecie (tale da estendere, dunque, anche alla seconda parte la portata del dolo specifico), con il richiamo espresso, nella seconda parte, al contratto di locazione, per sua natura eminentemente oneroso. Tale interpretazione si giustifica, sul piano sistematico, in ragione del diverso disvalore delle condotte, che ha indotto il legislatore, in sede di conversione, a diversamente considerare i comportamenti diretti a procurare temporaneo alloggio allo straniero irregolare (comportamenti penalmente rilevanti solo se non di mera ospitalità, ossia se qualificati dalla onerosità e dall'ulteriore finalità di ingiusto profitto), da quelli volti a immetterlo nella disponibilità esclusiva e titolata di un immobile mediante l'attribuzione di diritti reali o personali di godimento (comportamenti incriminati ex se, indipendentemente dalla pattuizione). E, dunque – secondo l'ordinanza richiamata - la cessione in locazione a stranieri irregolari configura la fattispecie di reato di cui all'articolo 12, comma 5-bis, a prescindere dal dolo specifico. Il dolo specifico era comunque già richiesto dal reato di favoreggiamento dell'immigrazione dello straniero abusivo, di cui all'articolo 12 del Decreto legislativo 286/1998, posto che: «Ai fini della configurazione del reato di favoreggiamento della permanenza nel territorio dello Stato di immigrati clandestini previsto dall'articolo 12, comma 5, Decreto legge n. 286 del 1998 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), non è sufficiente che l'agente abbia favorito la permanenza nel territorio dello Stato di immigrati clandestini mettendo a loro disposizione unità abitative in locazione, ma è necessario che ricorra il dolo specifico, costituito dal fine di trarre un ingiusto profitto dallo stato di illegalità dei cittadini stranieri, che si realizza quando l'agente, approfittando di tale stato, imponga condizioni particolarmente onerose ed esorbitanti dal rapporto sinallagmatico» (Cassazione penale, 23 ottobre 2003, n. 46070). Rispetto alla fattispecie di reato di cui all'articolo 12, comma 5, Dlgs 286/1998, la previsione di cui all'articolo 5-bis, configura una ipotesi speciale, posto che la condotta incriminata è quella della cessione dell'allo...

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