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QUESITO N. 300 : Se e quali rimedi esperibili dal proprietario di un immobile costruito in mancanza di debito permesso di costruire
Quesito n. 300 : Se e quali rimedi esperibili dal proprietario di un immobile costruito in mancanza di debito permesso di costruire.-

Per la risoluzione del quesito giuridico sottoposto alla nostra attenzione occorre analizzare un tema di grande attualità, ovvero il tema dell’abusivismo edilizio. Si ha un abuso edilizio quando un intervento sul territorio (costruzione edilizia, lottizzazione, ecc.) viene realizzato in assenza, o in difformità, di una preventiva autorizzazione: permesso di costruire o denuncia di inizio attività.-
Generalmente l'abuso viene rilevato d'ufficio a seguito di segnalazione da parte dei cittadini al Settore Edilizia Privata o alla Polizia Municipale.-
Dopo la segnalazione di abuso viene avviato il procedimento amministrativo nei confronti dei soggetti responsabili (titolare del permesso di costruire, committente, direttore lavori, impresa del progettista per opere subordinate a Dia - Denuncia inizio attività).-
Se i lavori sono in corso viene formalizzata l'ordinanza di sospensione lavori, viene poi istruita la pratica ed acquisito eventualmente il parere della Commissione edilizia integrata.-
Successivamente viene emesso il provvedimento finale (demolizione, sanzione pecuniaria). Se l'intervento edilizio è sanabile l'interessato può presentare domanda di sanatoria. La domanda di sanatoria segue l'iter dei progetti edilizi ed è di competenza delle unità territoriali..-
In sostanza due sono le ipotesi di abuso che possono venire in rilievo: 1) Abusivismo vero e proprio; 2) Abusivismo legalizzato. Mentre nel primo caso si tratta essenzialmente di edifici realizzati in totale assenza della concessione edilizia, in genere su aree dove gli strumenti urbanistici non ne consentirebbero comunque il rilascio; nel secondo caso vengono in rilievo le ipotesi di sanatoria frutto dei vari condoni succedutisi nel tempo.-
Chiarite le ipotesi di abuso che possono in concreto realizzarsi è necessario soffermare l’attenzione sui rimedi esperibili per porre riparo ad eventuali abusi, con particolare riguardo alla fattispecie sottoposta al nostro esame.-
Al riguardo va, anzitutto, rilevato che due sono sostanzialmente gli strumenti previsti dal legislatore per porre riparo all’abuso edilizio: si tratta della sanatoria, disciplinata dagli articoli 36 e 45 del T.U. 380 del 2001 e del condono edilizio.-
Il condono edilizio è quel fenomeno giuridico per cui un fatto o uno stato di cose contrario alla legge viene a perdere il proprio carattere di illegalità come nel caso in cui un’opera realizzata in assenza di titolo concessorio, ma non in contrasto con lo strumento urbanistico, viene a perdere il suo carattere di illegittimità per effetto di un provvedimento amministrativo emanato successivamente al compimento della predetta attività materiale.-
La concessione in sanatoria, invece, consente in caso di interventi realizzati in assenza di permesso di costruire o in difformità da esso, al responsabile dell’abuso o all’attuale proprietario dell’immobile, di ottenere un permesso in sanatoria se l’intervento risulti conforme alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente sia al momento della realizzazione dello stesso, sia al momento della presentazione della domanda. Il rilascio del permesso in sanatoria è, inoltre, subordinato al pagamento, a titolo di oblazione, del contributo di costruzione in misura doppia.-
Come potrà notarsi, l’istituto del condono edilizio differisce da quello della concessione in sanatoria in quanto il primo è un istituto di carattere temporaneo (cioè, prevede un sistema che si conclude con un controllo meramente documentale da parte del Comune, salvo eventuali ac...

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