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Se il diritto alle provvigioni sussiste anche nel caso in cui l’agenzia abbia trattato la vendita intervenuta tra due persone le quali erano rispettivamente il locatore e il conduttore dell’immobile oggetto dell’affare.-
SE IL DIRITTO ALLE PROVVIGGIONI SUSSISTE ANCHE NEL CASO IN CUI L’AGENZIA ABBIA TRATTATO LA VENDITA INTERVENUTA TRA DUE PERSONE LE QUALI ERANO RISPETTIVAMENTE IL LOCATORE E IL CONDUTTORE DELL’IMMOBILE OGGETTO DELL’AFFARE




Con la sentenza in esame, la Cassazione ha nuovamente precisato che, spetta sempre all’Agenzia fornire la prova di aver effettivamente determinato la conclusione dell’affare e nel caso in esame, tale prova è stata fornita dalla “proposta d’acquisto” nella quale l’acquirente/conduttore aveva - per iscritto - “espressamente assunto l'impegno di corrispondere la provvigione”.-
Emerge, ancora una volta, l’importanza di documentare per iscritto la fase delle trattative.-

TESTO DELLA SENTENZA

Cass. civ. Sez. III, 22-06-2007, n. 14586
Fatto Diritto P.Q.M.

Svolgimento del processo

Con atto di citazione notificato il 2 7.3.1990 G.A. ha convenuto davanti al Pretore di Termini Imerese M.P., per sentirlo condannare al pagamento della somma di vecchie L. 2.400.000, oltre interessi e spese, a lui dovute a titolo di provvigioni per avere intermediato - su incarico del proprietario venditore - l'acquisto da parte del M. di un appartamento al secondo piano dello stabile di via (OMISSIS), in (OMISSIS).
Il M. si è costituito ed ha resistito alla domanda, eccependo in primo luogo la prescrizione del diritto del mediatore; in secondo luogo il fatto che questi non aveva svolto alcuna attività mediatoria in suo favore, essendo egli inquilino dell'appartamento acquistato e pertanto in diretto contatto con il proprietario e venditore.
Con sentenza 26 - 27 ottobre 1998 il Pretore ha respinto la domanda, accogliendo l'eccezione di prescrizione, con la motivazione che il contratto di compravendita doveva ritenersi concluso il 29.5.1988, data in cui era stata sottoscritta dalle parti la proposta informale di acquisto, mentre il primo atto interruttivo della prescrizione era sopraggiunto solo il 21.11.1989.
Su appello del G., al quale ha resistito il M., la Corte di appello di Palermo - con sentenza 24 maggio - 13 novembre 2002 n. 1020 - ha accolto la domanda di pagamento delle provvigioni, ritenendo che il termine di prescrizione dovesse farsi decorrere solo dalla data della stipulazione del rogito notarile di compravendita, avvenuta nel giugno del 1989 ed, in riforma della sentenza di primo grado, ha condannato il M. a pagare al G. la somma di Euro 1.239,50, oltre agli interessi legali ed al rimborso delle spese processuali.
Con atto notificato il 17.12.2003 il M. ha proposto ricorso per Cassazione chiedendo l'annullamento della sentenza di appello per due motivi.
Il G. non ha svolto attività difensiva.

Motivi della decisione

Con il primo motivo il M. denuncia la violazione degli art. 1362 c.c. e ss., in relazione all'art. 1351 c.c., nonché l'insufficiente e contraddittoria motivazione su di un plinto decisivo della controversia, in quanto la Corte di appello avrebbe erroneamente interpretato come mera proposta di acquisto impegnativa per il solo acquirente, e non come vero e proprio contratto preliminare (se non addirittura definitivo), la scrittura privata (OMISSIS), sebbene essa fosse stata sottoscritta da entrambe le parti, recasse l'impegno del proprietario C. a vendere e quello del M. ad acquistare, contenesse l'indicazione del prezzo e di tutti gli elementi essenziali del successivo rogito di compravendita.
Ad avviso del ricorrente, se detta scrittura fosse stata correttamente interpretata, il diritto del mediatore alla provvigione avrebbe dovuto ritenersi prescritto, esse...

... continua
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