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Gli strumenti contrattuali idonei a garantire la disponibilità dei siti di proprietà altrui per l’installazione degli impianti fotovoltaici.-
Gli strumenti contrattuali idonei a garantire la disponibilità dei siti di proprietà altrui per l’installazione degli impianti fotovoltaici

Un impianto fotovoltaico è un  HYPERLINK "http://it.wikipedia.org/wiki/Impianto_elettrico" \o "Impianto elettrico" impianto elettrico che sfrutta l' HYPERLINK "http://it.wikipedia.org/wiki/Energia_solare" \o "Energia solare" energia solare per produrre  HYPERLINK "http://it.wikipedia.org/wiki/Energia_elettrica" \o "Energia elettrica" energia elettrica mediante  HYPERLINK "http://it.wikipedia.org/wiki/Effetto_fotovoltaico" \o "Effetto fotovoltaico" effetto fotovoltaico (tecnicamente l'effetto fotovoltaico si realizza quando un elettrone presente nella  HYPERLINK "http://it.wikipedia.org/wiki/Banda_di_valenza" \o "Banda di valenza" banda di valenza di un materiale (generalmente  HYPERLINK "http://it.wikipedia.org/wiki/Semiconduttore" \o "Semiconduttore" semiconduttore) passa alla  HYPERLINK "http://it.wikipedia.org/wiki/Banda_di_conduzione" \o "Banda di conduzione" banda di conduzione a causa dell'assorbimento di un  HYPERLINK "http://it.wikipedia.org/wiki/Fotone" \o "Fotone" fotone sufficientemente energetico incidente sul materiale).-
Il nostro Paese è balzato ai primi posti nell’installazione dei pannelli solari a livello mondiale e ciò soprattutto grazie ai forti incentivi dello Stato e dell’U.E. (l’anno 2008 ha confermato la tendenza della crescita nazionale), ed emergono le prime prese di posizione dei giuristi sul piano prettamente civilistico in quanto il settore è attualmente discipinato soprattutto grazie a norme di origine comunitaria.-
Innanzi tutto si segnala che secondo l’Agenzia del territorio, gli impianti eolici e le centrali elettriche a pannelli fotovoltaici (Cfr. circ. n. 14/T del 22 novembre 2007 ris. n. 3/T del 6 novembre 2008) devono essere censiti nella categoria catastale “D/1–Opifici”, ne consegue che l’ICI, l’imposta comunale sugli immobili, si deve applicare anche agli impianti fotovoltaici; ma tale soluzione, seppur ragionevole, sta suscitando forti perplessità tra gli operatori del settore e anche se non si registra nessuna decisione giurisprudenziale in senso contrario, non è azzardato pensare che in futuro potremmo trovarci di fronte a una soluzione che ribalti l’attuale orientamente dell’Agenzia del territorio.-


Un aspetto che invece sta trovando tutti d’accordo è dato dalla classificazione dell’impianto fotovoltaico quale unità immobiliare, partendo da questo presupposto i giuristi si sono da subito adopetati per individuare strumenti contrattuali idonei ad assicurarsi la disponibilità e il godimento, a favore degli investitori, dei siti di proprietà altrui necessari all'installazione degli impianti.-
Uno strumento negoziale attivabile per esempio per impianti architettonicamente integrati sui tetti degli immobili è il contratto di locazione. Scelta avvalorata dall'orientamento della Corte di cassazione, che si pronuncia a favore dell'applicazione della disciplina locatizia anche nel caso in cui sia pattuita la facoltà del conduttore di costruire manufatti sull'area locata, da rimuovere o meno alla scadenza del contratto (sentenze 2069/2004, 1451/86, 4157/99 e 596/87; si veda, a questo proposito, la scheda a lato). Il ricorso alla locazione assicurerebbe certamente un ridotto carico fiscale per l'investitore rispetto ad altre possibili soluzioni negoziali, ma potrebbe al contempo generare qualche rischio per l'investitore/conduttore. Basti pensare alla nuova normativa fallimentare che, in caso di fallimento del locatore, attribuisce al curatore – in determinati casi – la facoltà di recedere dal contratto di locazione stipulato tra l'investitore ed il fallito. Inoltre, se gli impianti fotovoltaici fossero considerati "addizioni" rispetto alla cosa principale locata, in assenza di idonee pattuizioni l'investitore/conduttore avrebbe diritto di togliere gli impianti, a fine locazione, solo qualora ciò non nuocesse alla cosa locata e salvo che il locatore non preferisse trattenerli pagando u...

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