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I chiarimenti del Ministero del Lavoro in merito agli obblighi di sicurezza in un condominio nel caso in cui nella struttura vi siano dei lavoratori che svolgano una attività lavorativa.-
I chiarimenti del Ministero del Lavoro in merito agli obblighi di sicurezza in un condominio nel caso in cui nella struttura vi siano dei lavoratori che svolgano una attività lavorativa

In risposta ad alcuni quesiti ricorrenti, il Ministero del lavoro, con nota pubblicata nella nuova sezione del sito internet dedicato alla sicurezza sul lavoro, ha chiarito l'ambito di applicazione della normativa prevenzionale nel condominio ed ha enucleato i principali obblighi di sicurezza gravanti sui soggetti che operano all'interno delle aree condominiali. Il punto di partenza da cui occorre muovere è l'art. 2 del D.Lgs 81/08che, alla lettera c), individua come azienda "il complesso della struttura organizzata dal datore di lavoro pubblico o privato" e, alla lettera t), indica come unità produttiva lo "stabilimento o struttura finalizzati alla produzione di beni o all'erogazione di servizi, dotati di autonomia finanziaria e tecnico funzionale".
Dalle definizioni sopraindicate emerge, quindi, che la condizione affinché si configuri un'azienda o un'unità produttiva è che nell'ambito di una struttura o di una organizzazione di un datore di lavoro vi siano dei lavoratori che svolgano una attività lavorativa.
Con riferimento al condominio è chiaro che questo sarà equiparato ad un'azienda nel caso in cui adibisca del personale a svolgere attività lavorativa nel proprio ambito (ad esempio portiere, giardiniere, personale addetto alla pulizia o alla manutenzione, ecc.), e solo allora, assumendo l'amministratore condominiale la veste di datore di lavoro, andranno rispettate le disposizioni di cui al D.Lgs 81/2008 in tema di salute e sicurezza sul lavoro.
Si ricorda, peraltro, che lo stesso Ministero aveva chiarito, successivamente all'emanazione del D.Lgs 626/94, con la circolare 5 marzo 1997, n. 28, che il datore di lavoro nei condomìni, ai fini dell'applicazione degli obblighi di sicurezza, va individuato nella persona dell'amministratore condominiale protempore. Nei condomìni in cui non sia presente l'amministratore, non essendone obbligatoria la nomina per essere i condomini non più di quattro (Cfr. art. 1129 cod. civ.), gli stessi provvederanno a conferire ad un apposito soggetto le responsabilità previste all'art. 2, comma 1, lett. b), del D.Lgs. 81/08.
Quanto ai soggetti passivi destinatari della tutela, l'art. 3, comma 9, del D.Lgs 81/08 fa riferimento ai lavoratori che "rientrano nel campo di applicazione del contratto collettivo dei proprietari dei fabbricati", e quindi, oltre ai portieri, anche a tutti i lavoratori subordinati che prestino la loro attività nell'ambito di un condominio, purché con mansioni affini a quelle dei portieri (lavoratori addetti alla vigilanza, custodia, pulizia e mansioni accessorie degli stabili adibiti ad uso di abitazione o ad altri usi, lavoratori addetti alla pulizia e/o alla manutenzione degli immobili, dei relativi impianti ed apparecchiature e/o alla conduzione di impianti sportivi, spazi a verde, in quanto pertinenza di immobili e/o complessi immobiliari adibiti ad uso di abitazione o ad altri usi, lavoratori con funzioni amministrative). Da questi lavoratori vanno esclusi, ovviamente, quanti prestino la loro attività con contratto di lavoro autonomo. Ai sensi dell'art. 3, comma 9, del d.lgs. n. 81/2008, nei confronti dei " lavoratori che rientrano nel campo di applicazione del contratto collettivo dei proprietari dei fabbricati trovano applicazione gli obblighi di informazione e di formazione di cui agli artt. 36 e 37". Inoltre, sempre secondo la norma appena citata, "ad essi devono essere forniti i necessari dispositivi di protezione individuali in relazione alle effettive mansioni assegnate. Nell'ipotesi in cui il datore di lavoro fornisca ...

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