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Se il conduttore, che non sia stato avvertito dall’esistenza del pignoramento dell’immobile, ha diritto, a seguito dell’estromissione da parte dell’aggiudicatario, al risarcimento del danno verso il locatore.-
Se il conduttore, che non sia stato avvertito dall’esistenza del pignoramento dell’immobile, ha diritto, a seguito dell’estromissione da parte dell’aggiudicatario, al risarcimento del danno verso il locatore

Qualora il contratto, per essere stato stipulato in epoca successiva al pignoramento, sia inopponibile all’aggiudicatario del bene, il conduttore, che non sia stato avvertito dall’esistenza del pignoramento dell’immobile, ha diritto, a seguito dell’estromissione da parte dell’aggiudicatario, al risarcimento del danno verso il locatore.
Tale danno, oltre ad essere di natura patrimoniale, è pure non patrimoniale, in quanto lede il diritto all’abitazione, di rilievo costituzionale.
Sono risarcibili i pregiudizi morali, psicologici (come danno psichico) ed esistenziali, ma è necessaria la prova.



TESTO DELLA SENTENZA

Tribunale di Roma

Sentenza 23 settembre 2009

(g.u. Di Marzio)

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL TRIBUNALE DI ROMA

SEZIONE SESTA CIVILE

in persona del dr. Mauro Di Marzio, in funzione di giudice unico, ha pronunciato, mediante lettura del dispositivo, la seguente

SENTENZA

nella causa civile di primo grado iscritta al numero 56.577 del ruolo generale degli affari contenziosi dell’anno 2008, discussa e decisa all’udienza del giorno 23 settembre 2009 e vertente

TRA

A. M., con domicilio eletto in Roma, largo Colli Albani 14, presso lo studio del procuratore avvocato Giovanni Faragasso, rappresentante e difensore per procura in atti

PARTE RICORRENTE

E

S. V.

PARTE RESISTENTE CONTUMACE

OGGETTO: restituzione deposito cauzionale e risarcimento danni.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso depositato il giorno 30 luglio 2008 A. M. ha agito nei confronti di S. V. e ne ha chiesto condanna alla restituzione del deposito cauzionale costituito in dipendenza della pregressa locazione dell'immobile situato in Roma, via ALFA, per l'importo di ¬ 1.600,00, oltre al risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale subito in dipendenza della cessazione della stessa locazione.

La ricorrente, a fondamento della domanda, dopo aver riferito di aver preso in locazione abitativa, in forza di contratto del 29 giugno 2006, dietro costituzione del deposito cauzionale nella misura indicata, il menzionato immobile dal resistente, il quale se ne era dichiarato proprietario, ha aggiunto di aver appreso, il 4 aprile 2008, che l'immobile era stato venduto all'asta all'esito di un'esecuzione forzata immobiliare iniziata nel 1994 ed acquistato da tale C., sicché ella era stata costretta a trasferirsi altrove, sopportando la relativa spesa e patendo altresì danni morali, psicologici ed esistenziali per essere stata privata della propria abitazione.

All’esito della fissazione dell’udienza di discussione e della notificazione del ricorso e del decreto, S. V. ha optato per la contumacia.

La causa, istruita con prova testimoniale e produzione di documenti, è stata discussa e decisa all’udienza del giorno 23 settembre 2009.

MOTIVI DELLA DECISIONE

§ 1.  La domanda è fondata nei limiti che seguono.

§ 2.  Risulta dagli atti che l'appartamento concesso in locazione ad uso abitativo mediante contratto del 29 giugno 2006 era già da tempo sottoposto, in effetti, ad esecuzione forzata immobiliare ad istanza di Banca Intesa Spa, esecuzione conclusasi con decreto di trasferimento dell'8 maggio 2008 in favore dell'acquirente C., il quale, divenuto proprietario della cosa, ha eseguito il proprio titolo nei confronti della A. M..

Il locatore resistente S. V., dunque, ha concesso l'immobile in locazione mentre era in corso la procedura esecutiva ed il rapporto di locazione, in dipendenza della vendita dell'immobile sottoposto ad esecuzione e della successiva esecuzione del decreto di trasferimento, è cessato, e la conduttrice è stata costretta al rilascio dell'immobile locato in epoca ben antecedente al fisiologico spirare del rapporto di locazione, sottoposto alla durata quadriennale rinnovabile prevista dal primo comma dell'articolo 2 della legge n. 431 del 1998.

§ 3.  Sicché, cessato il rapporto locatizio in dipendenza del menzionato evento, è anzitutto evidente che la ricorrente abbia diritto alla restituzione del deposito cauzionale.

È superfluo rammentare, infatti, che il locatore deve restituire il deposito cauzionale, unitamente agli eventuali interessi non corrisposti alle scadenze annuali, una volta che il vincolo contrattuale si sia risolto ed il conduttore  circostanza sulla quale non vi è in questo caso discussione  abbia integralmente adempiuto le proprie obbligazioni (Cass. 8 agosto 1997, n. 7360; Cass. 20 gennaio 1997 n. 538; Cass. 15 dicembre 1987, n. 9287; Cass. 27 giugno 1972, n. 2206).

Segue condanna del resistente al pagamento, in favore della ricorrente, della somma di ¬ 1600,00, con interessi nella misura legale dal 29 giugno 2006.

§ 4.  Inoltre, avuto riguardo all obbligazione gravante sul locatore di assicurare al conduttore il godimento della cosa locata nell'intero arco temporale coperto dalla pattuizione, ai sensi del combinato disposto degli articoli 1571 e 1575 c.c., non v'è dubbio che il locatore sia incorso, a seguito dell'esecuzione del decreto di trasferimento, in palese inadempimento, con il sorgere della conseguente obbligazione risarcitoria sancita in via generale dall'articolo 1218 c.c..

Difatti, qualora il contratto, per essere stato stipulato in epoca successiva al pignoramento, sia inopponibile all’aggiudicatario del bene, il conduttore, che non sia stato avvertito dall’esistenza del pignoramento dell’immobile, ha diritto, a seguito dell’estromissione da parte dell’aggiudicatario, al risarcimento del danno verso il locatore (v. Cass. 25 agosto 1989, n. 3780; Cass. 22 luglio 1991, n. 8166, entrambe riferite al danno conseguente al mancato godimento dell’immobile fino alla scadenza della locazione).

§ 5.  La ricorrente, in proposito, chiede anzitutto, a titolo di danno patrimoniale, l'importo di ¬ 1800,00 corrisposte al C. a ristoro della permanenza nell'immobile per i mesi di maggio e giugno 2008.

Ma, in effetti, tale somma è dovuta limitatamente ad 200,00, dal momento che la A. M. ha sì pagato al C. (quest'ultimo è stato sentito come teste ed ha confermato la circostanza), ma non risulta invece aver corrisposto alcunché, in relazione al periodo, al S. V., sicché dall esborso in favore del C. (¬ 1.800,00) va detratto quello non effettuato in favore del S.V. (¬ 1.600,00).

La detta somma di ¬ 200,00, vertendosi in ipotesi di obbligazione di valore, rapportata all'attualità in dipendenza del diminuito potere di acquisto della moneta nonché addizionata dell'ulteriore pregiudizio per il mancato godimento della medesima nell'arco temporale considerato, può ad oggi essere equitativa mente liquidata in ¬ 240,00, con interessi legali dalla pronuncia al saldo

§ 6.  La stessa ricorrente, inoltre, lamenta di aver dovuto sopportare la spesa per il canone di locazione, riferito allo stesso mese di giugno, per il godimento del nuovo immobile in cui si è trasferita a seguito della stipulazione di un nuovo contratto di locazione, prodotto in atti, con tale Z., verso il medesimo canone mensile di ¬ 800,00.

Da quest'ultimo contratto, però, risulta che il nuovo rapporto di locazione ha avuto inizio il 18 giugno 2008: e dunque il canone pagato ha coperto anche il periodo fino al 18 luglio dello stesso anno.

Il danno subito, allora, deve essere commisurato ai dodici trentesimi dell'importo corrisposto al C. per il mese di giugno: ossia a ¬ 320,00.

Tale somma, vertendosi in ipotesi di obbligazione di valore, rapportata all'attualità in dipendenza del diminuito potere di acquisto della moneta nonché addizionata dell'ulteriore pregiudizio per il mancato godimento della medesima nell'arco temporale considerato, può ad oggi essere equitativa mente liquidata in ¬ 400,00, con interessi legali dalla pronuncia al saldo.

§ 7.  La conduttrice ricorrente, inoltre, ha chiesto il risarcimento dell'ulteriore danno determinato dalla necessità di traslocare: ma, al riguardo, non vi sono prove agli atti del quantum del pregiudizio subito e, evidentemente, mancano i presupposti per l'applicazione dell'articolo 1226 c.p.c., dal momento che il danno bene avrebbe potuto essere provato nel suo preciso ammontare.

§ 8.  La ricorrente inoltre chiesto il risarcimento dei danni «morali, psicologici ed esistenziali» quantificati in ¬ 10.000,00. Ella, in proposito, ha lamentato sia l'ansia derivatale all'aver appreso di dover sloggiare dalla propria abitazione, sia le compromissioni relazionali conseguite al fatto, anche per aver dovuto impiegare il proprio tempo alla ricerca del nuovo alloggio.

§ 8.1.  Sulle circostanze il teste M. ha dichiarato: «Effettivamente la ricorrente, quando si è resa conto di dover lasciare repentinamente il proprio alloggio, ha attraversato un momento di seria difficoltà emotiva anche in considerazione della sua condizione di extracomunitaria e della conseguente maggior difficoltà di reperimento di un alloggio... Era particolarmente preoccupata, perché, per la sua già detta condizione di extracomunitaria, temeva in particolare che la mancanza di un'abitazione potesse comportare la revoca del permesso di soggiorno... Per trovare la nuova casa ha impiegato un paio di mesi e l'ho aiutata anch'io. Se andavo io mi dicevano di sì e quando vedevano lei dicevano di no».

Il teste C., ossia l'acquirente dell'immobile, ha dichiarato: «Ho conosciuto la ricorrente dopo l'acquisto dell'immobile da parte mia e posso confermare che la stessa si è dovuta trasferire altrove, ha sopportato le spese di trasloco e, avendola io autorizzata a rimanere nell'alloggio per il tempo necessario a trovare un'altra sistemazione, ha pagato le rate di mutuo maturate in quel periodo... Effettivamente la ricorrente era molto preoccupata dalla inattesa situazione verificatasi. In particolare, in più di un'occasione è capitato che si sia messa a piangere per telefono, lamentando che non sapeva dove andare. La sua preoccupazione era rivolta in particolare alla presenza nell'alloggio della sua sorella minore. Inoltre nell'immobile viveva un'altra persona che a mio giudizio era in condizioni psichiche precarie, che a seguito dello sfratto sono precipitate. Questa persona accusava la ricorrente di essere la causa dello sfratto. Ho assistito ad un litigio tra loro piuttosto intenso. Poi, con l'aiuto del teste prima escusso, che ha fatto da interprete, i rapporti tra noi si sono normalizzati ed abbiamo trovato un accordo per il rilascio bonario dell'alloggio».

§ 8.2.  Come si sa, le Sezioni Unite della Corte di cassazione (Cass., Sez. Un., 11 novembre 2008, nn. 26972, 26973, 26974, 26975) hanno riconosciuto la risarcibilità del danno non patrimoniale da inadempimento contrattuale, sebbene soltanto in caso di lesione di un diritto inviolabile garantito dalla Costituzione

Qui non occorre chiedersi se tale limitazione abbia un fondamento giuridico, giacché il contratto di locazione abitativa, del quale in questo caso si discorre, è diretto a realizzare un interesse, quello  appunto  all'abitazione, sicuramente protetto dalla Costituzione entro l'alveo dei diritti inviolabili di cui all'articolo 2 Cost. (Corte cost. 28 luglio 1983, n. 252; Corte cost. 25 febbraio 1988, n. 217; Corte cost. 7 aprile 1988, n. 404; Corte cost. 14 dicembre 2001, n. 410; Corte cost. 21 novembre 2000, n. 520; Corte cost. 25 luglio 1996, n. 309).

S...

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