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La storia dei condoni edilizi in Italia.-
LA STORIA DEI CONDONI IN ITALIA


Vengono riassunte, in forma estremamente sintetica ma non per questo esente da un commento, non solo le leggi nazionali direttamente concernenti i condoni, ma anche le altre norme, sempre di livello nazionale (approvate, decadute o anche solo proposte), che possono essere assimilate a un condono. Il loro esame dimostra l'enorme confusione che regna in materia, e l'inopportunità di aprire nuovi condoni, che alimenterebbero in ogni caso la spirale dell'illegalità e delle aspettative indebite ad essa collegate.


PRIMO CONDONO. Legge 28/2/1985 n° 47 (governo Craxi-Nicolazzi). Si poneva prima di tutto come una provvisoria legge-quadro in materia urbanistico/edilizia, ma la sua maggiore conseguenza è stata quella di ammettere al condono edilizio tutti gli abusi realizzati fino al 1/10/1983. Per i manufatti costruiti in aree a vario titolo vincolate il rilascio della concessione (o autorizzazione) in sanatoria era subordinato al parere favorevole delle amministrazioni preposte alla tutela (per il vincolo paesaggistico di solito i comuni, con successivo controllo ed eventuale annullamento da parte delle Sopraintendenze).Secondo dati CRESME, l'effetto annuncio del primo condono avrebbe provocato l'insorgere - nel solo biennio 1983/4 - di 230.000 manufatti abusivi, mentre quelli realizzati fra il 1982 e tutto il 1997 sarebbero 970.000. LA "SANATORIA EDILIZIA" (E QUELLA PAESAGGISTICA). L'art. 13 della medesima legge 47/1985 prevede la possibilità di un "accertamento di conformità", da effettuare entro stretti limiti temporali correlati alle ordinanze dei sindaci, "e comunque fino all'irrogazione delle sanzioni amministrative", in base al quale le opere abusive potrebbero essere sanate, qualora esse fossero conformi agli strumenti urbanistici vigenti. Si tratta, come si vede, di cosa assolutamente diversa dal condono (che è un provvedimento eccezionale e "tombale", in quanto porta tendenzialmente a legittimare tutti o quasi gli abusi). La sanatoria è invece un istituto permanente, che può essere invocato per quelle opere che - per qualche invero strana ragione - non hanno ottenuto la concessione edilizia, anche se avrebbero potuto ottenerla benissimo (si tratta evidentemente di rari casi, ovvero di abusi di piccole dimensioni). Nella prassi, l'uso indifferenziato del termine "sanatoria" per indicare i condoni edilizi ha generato pericolose confusioni. In seguito, è emerso il problema che nelle normative di tutela paesaggistica (ora il T.U. dei Beni CC.AA.) non esiste una norma equivalente. Di conseguenza nelle zone vincolate (che sarebbero il 47% del territorio nazionale) anche la sanatoria edilizia sarebbe inapplicabile, in quanto subordinata all'ottenimento, impossibile, dell'autorizzazione ambientale. Un parere assai opinabile espresso dal Consiglio di Stato l' 11/4/2002 ha invece stabilito che il rilascio di un' "autorizzazione postuma", "equipollente" a quella preventiva è possibile. La maggioranza parlamentare ha colto la palla al balzo, presentando un emendamento alla Legge-delega sul "riordino delle normative in materia ambientale" che, modificando gli articoli 163 e 164 del T.U. Beni CC.AA., codificherebbe definitivamente l' "autorizzazione paesistica in sanatoria". Ciò sarebbe un gravissimo indebolimento del già fatiscente sistema di tutela ambientale, dal momento che l'autorizzazione in questione è sostanzialmente discrezionale, e ben difficilmente si oserebbe negarla a opere ormai esistenti. L'emendamento è stato respinto (la stessa Legge-delega non è ancora approvata), ma la questione rimane aperta. SECONDO CONDONO. Legge 23/12/1994 n° 724:"Misure di razionalizzazione della finanza pubblica", art. 39 (primo governo Berlusconi). Riapre i termini della precedente legge 47/1985, estendendoli agli abusi realizzati fino al 31/12/1993. Vengono tuttavia introdotte alcune limitazioni: che le opere non abbiano comportato un ampliamento superiore al 30% della volumetria originaria, ed in ogni caso non superiore a 750 mc. Lo stesso limite volumetrico si applica alle nuove costruzioni, "per singola richiesta di concessione edilizia in sanatoria" (il che consente di condonare anche le lottizzazioni abusive). Resta fermo per le zone vincolate l'obbligo di acquisire preventivamente l'autorizzazione dell'autorità preposta (che, ricordiamo, per il vincolo paesaggistico è solitamente il Comune, sia pure in prima battuta!). In più, l'ultimo periodo del 4° comma stabilisce anche il silenzio-assenso in caso di perdurante inerzia comunale. Sempre secondo dati del CRESME, dal 31/12/1993 (ultima data prevista per il completamento dei manufatti) sono stati realizzati altri 220.000 abusi, tra nuove costruzioni e ampliamento delle esistenti. Anche in questo caso la scarsa e prevalentemente formale capacità di controllo da parte dei Comuni avrà permesso l'ammissione al condono di edifici che, per la loro volumetria o il loro impatto ambientale, non avrebbero potuto essere sanati; ugualmente è possibile sospettare che moltissimi edifici siano in realtà stati realizzati dopo la chiusura dei termini. ALTRI TENTATIVI DI MODIFICARE LE MODALITA' DEL CONDONO:ben 14 Decreti Legge, emanati dopo il 1994 (l'ultimo era il DL 24/9/1996 n° 495) e tutti decaduti per mancata conversione in legge, contenevano norme più o meno confuse in materia di semplificazione dei procedimenti urbanistico/edilizi, modifiche alla legge 493/1993, denuncia d'inizio attività e condono delle opere abusive (per quest'ultimo aspetto si trattava più che altro di "aggiustamenti" delle modalità di riscossione e versamento delle oblazioni, loro impiego da parte d...

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