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Moratoria Mutui 2010. Tutte le novità.-
Moratoria Mutui 2010. Tutte le novità.-

Che cos’è la moratoria dei mutui:   E' definita moratoria dei mutui, la sospensione da parte di un ente governativo o di un istituto di credito delle rate del mutuo per una durata ben precisa e determinata dalla moratoria stessa.-
La moratoria in ogni caso non deve essere confusa con i termini di indulto, condono o indulgenza.-
L' indulto è infatti la sospensione dei reati a livello penale e che rappresenta i detenuti e/o gli indagati in un processo penale.-
Il condono è un termine prettamente fiscale che sta ad indicare il pagamento in misura ridotta di una sanzione di una cartella esattoriale.-
L' indulgenza è il blocco totale del provvedimento amministrativo, economico, etico o legale di un qualsivoglia procedimento.-
Sospensione Rate del Mutuo 2010: L' Associazione Bancaria Italiana tramite la conferenza stampa del 21 Ottobre 2009 ha annunciato la sospensione delle rate del mutuo per moltissime famiglie italiane in difficoltà a causa della crisi economica.-
Da Gennaio 2010 scatterà infatti il famoso "Piano-Famiglie" che rappresenta la sospensione (moratoria) delle rate del mutuo per le famiglie disagiate per la durata di 1 anno (12 mesi).-
Il piano di sostegno potrà essere usufruito da oltre 130.000 famiglie che a causa della crisi economica non riescono a sostenere la rata del mutuo e dunque ad onorare il debito con la banca per il proprio mutuo prima casa.-
Il totale degli impieghi sospesi equivale a 8 miliardi di Euro.-
La moratoria scatterà da Febbraio 2010. La sospensione si applica per i mutui - anche in fase di preammortamento - di importo fino a 150mila euro accesi per l’acquisto, costruzione o ristrutturazione dell’abitazione principale a prescindere dalla tipologia di tasso di interesse contrattuale (fisso, variabile o misto).
I soggetti che potranno farne richiesta sono il mutuatario (in caso di mutuo cointestato tutti i cointestatari, ovvero gli eredi - esclusi gli eredi minori - interdetti o inabilitati per i quali interviene il tutore) con un reddito imponibile fino a 40mila euro annui che hanno subito o subiscono nel biennio 2009 e 2010 eventi particolarmente negativi (morte, perdita dell’occupazione, insorgenza di condizioni di non autosufficienza, ingresso in cassa integrazione), compresi quelli che hanno ritardi nei pagamenti fino a 180 giorni consecutivi.-
Gli eventi sfavorevoli devono verificarsi tra il 1 gennaio 2009 ed il 31 dicembre 2010.-
Inclusi nell’operazione anche i mutui cartolarizzati, quelli ceduti a garanzia dell’emissione delle obbligazioni bancarie, i rinegoziati nell’ambito dell’accordo dello scorso anno e quelli che già sono stati oggetto di portabilità. Rientrano, altresì, nella lista anche i finanziamenti accollati a seguito di frazionamento.-
Sono, invece, esclusi i mutui con ritardo nei pagamenti superiore ai 6 mesi consecutivi al momento della presentazione della domanda da parte del mutuatario, ovvero per i quali sia intervenuta la decadenza dal beneficio del termine o la risoluzione del contratto stesso, anche tramite notifica dell’atto di precetto o sia stata avviata da terzi una procedura esecutiva sull’immobile ipotecato. -
Fuori anche i mutui con ritardo nei pagamenti inferiore a 180 giorni qualora tale ritardo si sia verificato antecedentemente al verificarsi degli eventi che consentono di far scattare la sospensione dell’ammortamento e quelli di durata contrattuale originaria inferiore a 5 anni. Non rientrano nella moratoria neanche i finanziamenti che fruiscono di agevolazioni pubbliche (contributi in conto interessi/capitale e provvista).-
Capitolo a parte per gli interessi.
Nel periodo di sospensione maturano gli interessi contrattuali pattuiti che possono essere rimborsati dal cliente secondo diverse modalità, a seconda se la sospensione avvenga per la sola quota capitale o per la quota capitale e la quota interessi.-
Sull’intera operazione non sono invece previsti né interessi di mora, né spese di istruttoria, e neppure commissioni e garanzie accessorie. La sospensione potrà quindi avvenire in due modi: con il rinvio della somma delle rate sospese a fine mutuo (e in questo caso si pagheranno gli interessi solo sul capitale rinviato che saranno “spalmati” sulle rate alla ripresa del naturale pagamento del mutuo); oppure con il rinvio della parte di rata relativa al solo capitale, continuando quindi a pagare solo la parte della rata relativa agli interessi maturati.-
Per quanto riguarda le banche aderenti la lista sarà pubblicata sul sito dell’Abi (www.abi.it), dove sarà anche possibile scaricare il facsimile del modulo di richiesta di sospensione, che sarà comunque distribuito presso le filiali delle banche stesse.-
La banca attiverà poi la sospensione entro 45 giorni lavorativi dall’accoglimento della richiesta del cliente, comunicando l’eventuale diniego alla domanda del cliente entro 15 giorni lavorativi dalla presentazione della stessa.
L’Abi e le Associazioni dei consumatori hanno previsto di monitorare l’andamento dell’iniziativa nel corso del 2010 (almeno ogni sei mesi) per avere un quadro aggiornato e attualizzato della situazione. L’auspicio e’ che i meccanismi della moratoria possano funzionare in modo più efficiente rispetto ad altre agevolazioni precedenti, come il cosiddetto tetto al 4%.
Chi può accedere alla moratoria:
- lavoratori dipendenti a tempo indeterminato che hanno perduto il proprio posto di lavoro;
- lavoratori a tempo determinato o para-subordinato il cui contratto è scaduto;
-  lavoratori autonomi che hanno terminato la propria attività;
- lavoratori in cassa integrazione ordinaria o straordinaria;
- nuclei familiari in cui è deceduto uno dei percettori del reddito.-
Cosa avverrà alla fine della moratoria: Dopo i 12 mesi di moratoria i titolari dei mutui ricominceranno a pagare le rate ma l'importo sarà ricalcolato con modalità ancora da stabilire. Il dubbio è se "spalmare" sui successivi 5 anni gli importi del 2010 oppure su 10 anni. Nel primo caso si stima che i costi per il sistema bancario ammontino a circa 50 milioni di euro complessivi che raddoppierebbero nel caso in cui si decidesse ricalcolare il rimborso su 10 anni. Nel secondo caso l'agevolazione per le famiglie è maggiore. Questi e altri dettagli, come l'armonizzazione con le altre agevolazioni già esistenti o la definizione di casi particolari per la concessione della moratoria saranno definiti entro fine novembre.-
“Piano Famiglie”
Sospensione delle rate del mutuo
Documento Tecnico
Dicembre 2009
Premesse e Obiettivi
• La crisi economica, che in modo crescente sta colpendo la produzione e l’occupazione,
ha un impatto diretto sulle famiglie italiane riducendo la capacità di accesso al credito e
la sostenibilità del debito. Le conseguenze di questo fenomeno sono più gravi quando il
credito sorregge un bene fondamentale come l’abitazione principale: nella recente
audizione sul credito al consumo davanti alla Commissione Finanze della Camera, la
Banca d’Italia ha evidenziato come circa il 3% delle famiglie italiane siano in difficoltà
nel pagamento della rata del muto.
• Un corretto, efficiente e stabile sviluppo del mercato dei crediti alle famiglie - e
segnatamente dei mutui ipotecari residenziali - rappresenta un volano essenziale per il
benessere delle famiglie e la crescita economica del Paese.
• L’industria bancaria italiana, autonomamente ed in partnership con il Governo, le Regioni,
i Comuni, la Conferenza Episcopale Italiana e le parti sociali, ha già messo in atto nel
corso degli ultimi mesi alcune misure di sostegno allo scopo di garantire: (i) la
sostenibilità della rata di mutuo per le famiglie che abbiano perso il reddito a causa della
crisi; (ii) l’accesso a nuovo credito per garantire alcuni consumi primari; (iii) il sostegno
per l’avvio di micro attività imprenditoriali o per la ricerca di nuova occupazione.
• In un contesto caratterizzato dal prolungamento della crisi economica internazionale,
l’ABI ha quindi elaborato un progetto a sostegno del mercato del credito retail,
denominato “Piano Famiglie” che si prefigge gli obiettivi di (i) innalzare la sostenibilità
finanziaria delle operazioni di credito ipotecario alle famiglie, adottando una misura di
sospensione del pagamento delle rate di mutuo al verificarsi di determinati eventi che
possono ridurre la capacità di rimborso dei mutuatari; (ii) coordinare gli strumenti già
esistenti, generalmente basati sulla istituzione di fondi di garanzia o fondi a copertura di
determinati oneri, assicurandone l’efficace implementazione sul territorio, l’adeguata
informazione dei soggetti potenzialmente beneficiari e la piena solidità dal punto di vista
della loro conformità alla regolamentazione prudenziale.
• Il presente documento tecnico costituisce la piattaforma base nella quale sono riportate
le modalità della sospensione delle rate dei mutui nell’ambito del Piano Famiglie di
settore deciso al livello dell’intera industria bancaria e condiviso con le Associazioni dei
Consumatori, piattaforma che potrà essere migliorata a beneficio del mutuatario da
ciascuna banca all’atto di adesione.
• Il Tavolo di Lavoro per l’attuazione del Piano Famiglie monitorerà l’andamento della
misura con cadenza periodica almeno semestrale, a partire da settembre 2010.
1. Ambito di applicazione dell’intervento
• Mutui, anche in fase di preammortamento, garantiti da ipoteca su immobili residenziali
destinati all’acquisto, costruzione, o ristrutturazione di abitazione principale a
prescindere dalla tipologia di tasso di interesse contrattuale (fisso, variabile o misto),
erogati a persone fisiche aventi reddito imponibile non superiore a 40 mila euro annui1,
per un importo non superiore a 150 mila euro.
• Sono inclusi i mutui: cartolarizzati ai sensi della legge 30 aprile 1999, n. 130; ceduti a
garanzia dell’emissione delle obbligazioni bancarie garantite ai sensi dell’art. 7 bis della
legge 30 aprile 1999, n. 130; rinegoziati, anche nell’ambito dell’Accordo tra ABI ed il
Ministero dell’Economia e delle Finanze del 19 giugno 2008 ai sensi del DL n. 93/2008,
ovvero oggetto di operazioni di portabilità ai sensi del DL 7/2007 (in tale caso vale la
destinazione originaria del mutuo); accollati anche a seguito di frazionamento.
• Sono esclusi i mutui: (i) con ritardo nei pagamenti superiore a 180 giorni consecutivi al
momento della presentazione della domanda da parte del mutuatario2 ovvero per i quali
sia intervenuta la decadenza dal beneficio del termine o la risoluzione del contratto
... continua
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