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Risparmio energetico: la detrazione del 55% non è cumulabile con gli incentivi locali.-
Risparmio energetico: la detrazione del 55% non è cumulabile con gli incentivi locali.-

La detrazione d'imposta del 55% delle spese sostenute per gli interventi di riqualificazione energetica, applicabile fino al periodo d'imposta 2010, non e' cumulabile con eventuali incentivi riconosciuti, per i medesimi interventi, dalle Regioni o dagli enti locali.-
Originariamente l'art. 10, comma 2, del decreto Ministeriale 19 febbraio 2007 - contenente "Disposizioni in materia di detrazioni per le spese di riqualificazione energetica del patrimonio edilizio esistente, ai sensi dell'art. 1, comma 349, della legge 27 dicembre, n. 296" - prevedeva la cumulabilità dei benefici.-
Con il D.Lgs n. 115/2008, recante norme di "Attuazione della direttiva 2006/32/CE relativa all'efficienza degli usi finali dell'energia e i servizi energetici e abrogazione della direttiva 93/76/CEE" si è stabilito che, a decorrere dal 1 gennaio 2009, gli strumenti di incentivazione di ogni natura attivati dallo Stato per la promozione dell'efficienza energetica, non sono cumulabili con ulteriori contributi comunitari, regionali o locali, fatta salva la possibilità di...

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