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Se è dovuta l'Ici sulla
Se è dovuta l’Ici sulla “seconda casa”.-

Con il trasferimento della residenza (anagrafica o effettiva) in un altro alloggio, il contribuente potrà beneficiare dell’esenzione dal pagamento dell’Ici (articolo 1 del decreto legge 93/2008 convertito dalla legge 126/2008) soltanto per quest’ultimo immobile, considerato “abitazione principale” del soggetto passivo ai sensi del comma 2 dell’articolo 8 del vigente Dlgs 504/92.-
L’Ici è invece dovuta per l’alloggio precedente che, prima del trasferimento, costituiva la sede della residenza, e fino a quando l’immobile non dovesse essere venduto.
Poiché la cessione a titolo oneroso dell’immobile può dare luogo alla realizzazione della plusvalenza, che è un “reddito diverso” (articolo 67, comma 1, del vigente Dpr 917/86) da sottoporre a tassazione Irpef, occorre soffermarsi sul dettato di quest’ultima norma di legge. La lettera b) del citato articolo 67 del Dpr 917/86 (Tuir) stabilisce fra l’altro che sono redditi diversi le plusvalenze realizzate mediante cessione a titolo oneroso di beni immobili acquistati da non più di 5 anni, esclusi quelli acquisiti per successione e le «unità immobiliari urbane ch...

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