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Modalità per la predisposizione e l’invio del modello che da diritto alla detrazione del 55% per gli interventi di riqualificazione energetica.-
Modalità per la predisposizione e l’invio del modello che da diritto alla detrazione del 55% per gli interventi di riqualificazione energetica.-


Dal 4 gennaio 2010, attraverso l’apposito software, è possibile trasmettere telematicamente all’Agenzia delle entrate la “Comunicazione per i lavori che proseguono oltre il periodo d’imposta” relativamente agli interventi di riqualificazione energetica, che siano iniziati e per i quali siano state sostenute delle spese nel 2009, e continuino o si concludano nel 2010. Tale comunicazione, recentemente prevista, deve essere tempestivamente trasmessa, entro il 31 marzo 2010, al fine di non incorrere in possibili preclusioni al diritto alla detrazione del 55% delle spese sostenute, da ripartirsi in 5 quote annuali, come previsto per questo tipo di interventi.-
Per comprendere pienamente l’evoluzione della normativa di riferimento – che ha previsto, tra l’altro, l’obbligo della comunicazione in commento – è opportuno, allora, esaminare il quadro normativo dell’agevolazione in esame.-

Dalla Finanziaria 2007 al provvedimento del 2009.-
La detrazione fiscale del 55% sulle spese sostenute per gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici è stata introdotta dall’art. 1, commi da 344 a 349, della legge 296 del 27 dicembre 2006 (Finanziaria 2007).-
L’art. 1, comma 20, della legge 244 del 28 dicembre 2007 (Finanziaria 2008) ha poi prorogato tale agevolazione fiscale.-
L’enorme consenso suscitato tra i contribuenti, che si sono prontamente avvalsi della detrazione in oggetto, ha spinto, però, il legislatore a intervenire al fine di evitare il possibile esaurimento prematuro dei fondi messi a disposizione per tale incentivo fiscale. Con il D.L. 185 del 29 novembre 2008, cosiddetto decreto “anticrisi”, sono stati previsti, a tal scopo, dei meccanismi di controllo per assicurare l’effettiva copertura dell’agevolazione. In tale sede è stato, infatti, introdotto l’obbligo, a carico dei contribuenti interessati a beneficiare della detrazione, di inviare una comunicazione preventiva, a seguito della quale, tuttavia, l’Amministrazione finanziaria avrebbe potuto negare l’agevolazione, per via dell’avvenuto esaurimento dei fondi disponibili.-
Un simile contesto, tuttavia, ha determinato notevoli preoccupazioni presso i contribuenti, i quali si sarebbero trovati, di fatto, ad affrontare delle spese, a fronte delle quali avrebbero potuto sapere, soltanto molto tempo dopo, che le stesse non avrebbero potuto beneficiare della detrazione del 55%, a causa dell’esaurimento delle risorse finanziarie a tal fine stanziate.-
Il legislatore ha corretto, poi, il tiro, abrogando le summenzionate disposizioni, in sede di conversione del D.L. 185/2008, avvenuto con la legge 2 del 28 gennaio 2009. È rimasto, tuttavia, immutato l’obbligo della comunicazione all’Amministrazione finanziaria, da parte dei contribuenti interessati ad avvalersi dell’agevolazione, secondo le modalità e i termini che si sarebbero successivamente stabiliti con un apposito provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate. Tale provvedimento è stato emesso il 6 maggio 2009, prot. n. 57639, e reso disponibile sul sito internet istituzionale dell’Agenzia delle entrate (www.agenziaentrate.it – sezione documenti – provvedimenti).-
Con esso, il Direttore ha stabilito che i contribuenti non avrebbero più dovuto inviare una comunicazione preventiva, ma che la stessa andasse trasmessa «… con riferimento ai soli interventi i cui lavori proseguono oltre il periodo d’imposta, per comunicare le spese sostenute nei periodi d’imposta precedenti a quello in cui i lavori sono terminati».-
Infine, con il provvedimento del 21 dicembre 2009, prot. n. 190196, il Direttore dell’Agenzia ha approvato le specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati contenuti nel modello succitato.-

La trasmissione della comunicazione per lavori pluriennali.-
Al fine di inviare la comunicazione all’Agenzia delle entrate, occorre preliminarmente predisporre l’apposito modello, avvalendosi del software applicativo reso disponibile sul sito internet istituzionale.-
Per la compilazione del modello da trasmettere telematicamente entro il 31 marzo 2010 è necessario essere in possesso di tutti i dati riguardanti l’immobile oggetto degli interventi di riqualificazione energetica, ed è, inoltre, indispensabile conoscere l’ammontare complessivo delle spese sostenute per ogni periodo di riferimento.-
Per completezza d’esposizione si segnala che rimane, comunque, inalterato l’obbligo di trasmettere
all’Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA) la specifica comunicazione riguardante gli interventi di riqualificazione energetica effettuati, entro il termine di 90 giorni dalla loro conclusione. Tale comunicazione deve, anch’essa, essere inviata esclusivamente per via telematica, utilizzando l’apposita procedura accessibile all’indirizzo internet: http://efficienzaenergetica.acs.enea.it/invio.htm.-
Si ricorda, infine, che per fruire dell’agevolazione fiscale è necessario predisporre o dotarsi
di tutta la documentazione prevista dalla normativa di riferimento; tali documenti potranno essere successivamente richiesti dall’Agenzia delle entrate per verificare l’effettiva spettanza della detrazione in oggetto.-


Gli interventi di riqualificazione energetica.-
La Finanziaria 2007 (legge 296 del 27 dicembre 2006) ha introdotto la detrazione del 55% delle spese rimaste a carico del contribuente per le seguenti operazioni ed entro i limiti (attualmente vigenti) sotto riportati:
1. riqualificazione energetica “globale” (art. 1, comma 344, della legge 296/2006)  valore massimo della detrazione ¬ 100.000;
2. interventi sull involucro di edifici esistenti, sue parti o unità immobiliari, riguardanti strutture opache orizzontali, verticali, finestre comprensive di infissi, delimitanti il volume riscaldato, verso l esterno e verso vani non riscaldati (art. 1, comma 345, della legge 296/2006)  valore massimo della detrazione ¬ 60.000;
3. installazione di pannelli solari per la produzione di acqua calda per usi domestici o industriali e per la copertura del fabbisogno di acqua calda in piscine, strutture sportive, case di ricovero e cura, istituti scolastici e università (art. 1, comma 346, della legge 296/2006)  valore massimo della detrazione ¬ 60.000;
4. sostituzione di impianti di climatizzazione invernale, integrale o parziale, con impianti dotati di caldaie a condensazione e contestuale messa a punto del sistema di distribuzione (art. 1, comma 347, della legge 296/2006)  valore massimo della detrazione ¬ 30.000;
5. sostituzione di impianti di climatizzazione invernale, integrale o parziale, con impianti con pompe di calore ad alta efficienza o con impianti geotermici a bassa entalpia e contestuale messa a punto ed equilibratura del sistema di distribuzione (art. 1, comma 347, della legge 296/2006 e art. 1, comma 286, legge 244/2007) – valore massimo della detrazione ¬ 30.000.-


I software per l invio telematico.-
Come già anticip...

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