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Se due coniugi in regime di separazione, ciascuno proprietario di un appartamento adibito ad abitazione principale, hanno diritto all’esenzione ICI “prima casa”.-
Se due coniugi in regime di separazione, ciascuno proprietario di un appartamento adibito ad abitazione principale, hanno diritto all’esenzione ICI “prima casa”.-


Compete l'esenzione dal pagamento dell'Ici sulle "prime case", ai sensi dell'articolo 1 del decreto legge 93/2008, ai due coniugi in regime di separazione e ciascuno proprietario, nel medesimo edificio, di un appartamento adibito a propria abitazione principale?
Il beneficio spetta con riferimento a una sola unità immobiliare o a ciascun contribuente e, quindi, con riferimento a entrambi gli appartamenti? 

La risposta al quesito è affermativa. Si è infatti rafforzato l'orientamento giurisprudenziale secondo cui il concetto di «abitazione principale» non risulta necessariamente legato a quello di «unità immobiliare» (Corte di cassazione, sezione tributaria, sentenze n. 3397 del 12 febbraio 2010, 25729 del 9 dicembre 2009 e 25902 del 29 ottobre 2008). Quindi, i soggetti passivi che possiedono un'abitazione principale composta da due unità immobiliari possono accedere al beneficio fiscale (esenzione o detrazione). Sulla base di questo principio è stato ritenuta applicabile l'agevolazione Ici «anche nell'ipotesi in cui due unità immobiliari contigue siano di proprietà, una per ciascuno, di due coniugi che le abbiano entrambe destinate ad abitazione principale» (sentenza 12269 del 19 maggio 2010).- Ai fini dell'Ici è dunque tempo di accomodarsi alla cassa per effettuare il versamento dell'acconto 2010. Scade infatti mercoledì 16 giugno il termine ordinario per il pagamento della prima rata.- Unica soluzione  Entro tale termine è possibile anche eseguire il pagamento dell'imposta in unica soluzione annuale (acconto e saldo), in luogo del pagamento rateale a giugno (acconto) e a dicembre (saldo), a condizione che i contribuenti (soggetti passivi) applichino l'aliquota e le detrazioni deliberate dal comune competente per l'annualità 2010. Successivamente, entro i termini previsti per la presentazione delle dichiarazioni dei redditi (modello Unico 2010), i soggetti interessati possono (per scelta) o devono (per obbligo) presentare la dichiarazione (prima denuncia) o la denuncia (dichiarazione di variazione) Ici per l'anno 2009. Ad esempio, se nel corso del 2009 un'abitazione principale è divenuta secondaria, o viceversa, il soggetto passivo è obbligato a presentare la dichiarazione Ici, entro il termine previsto per la presentazione del modello Unico 2010-Persone fisiche.-  Residenti all'estero  Le sole persone fisiche residenti all'estero, cittadini italiani o stranieri possessori di beni immobili (terreni o fabbricati) ubicati in Italia, possono effettuare invece il versamento in un'unica soluzione annuale a dicembre, nel consueto periodo compreso tra il 1º e il 16; in tal caso, si rende applicabile una maggiorazione stabilita nella misura del 3% e calcolata sull'importo che si sarebbe dovuto versare a titolo di acconto.-  Termini differenti  La scadenza del 16 giugno 2010 non riguarda né i contribuenti per i quali i comuni competenti hanno stabilito termini differenti per i versamenti dell'imposta (in acconto e a saldo) né quelli sottoposti a procedure concorsuali (fallimento e liquidazione coatta ...

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