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Agenzia delle Entrate: nuovi chiarimenti sulle agevolazioni “prima casa”.-
Agenzia delle Entrate: nuovi chiarimenti sulle agevolazioni “prima casa”.-


Pubblichiamo la circolare n. 31/E del 7 giugno 2010 dell'agenzia delle Entrate, avente per oggetto «Agevolazioni "prima casa" - chiarimenti». Premessa  Con la presente circolare, allo scopo di eliminare alcuni dubbi interpretativi, si forniscono chiarimenti in ordine all'applicabilità delle agevolazioni "prima casa" alle fattispecie di seguito esaminate:
Trattamento fiscale delle pertinenze destinate a servizio di case di abitazione acquisite senza fruire delle agevolazioni "prima casa"
1.1 Pertinenza di immobile acquistato prima che fossero istituite le agevolazioni "prima casa".  Quesito  Un contribuente intende acquistare da un costruttore un locale box da destinare a pertinenza dell'abitazione non di lusso nella quale risiede. Tenuto conto che per l'acquisto dell'abitazione non ha fruito delle agevolazioni "prima casa" in quanto all'epoca dell'acquisto (1978), la normativa vigente non contemplava tale previsione, chiede di conoscere se possa fruire di dette agevolazioni per l'acquisto della pertinenza. Risposta In base alla disposizione recata dalla Nota II-bis), punto 3, posta in calce all'articolo 1 della tariffa, parte prima, allegata al Dpr 26 aprile 1986, n. 131, (di seguito Tur), le agevolazioni "prima casa" spettano anche in relazione all'acquisto delle unità immobiliari classificate o classificabili nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, limitatamente ad una per ciascuna delle predette categorie, «… che siano destinate a pertinenza della casa di abitazione oggetto dell'acquisto agevolato». Fondandosi sulla lettera della previsione normativa, l'amministrazione finanziaria, con circolare n. 19/E del 1° marzo 2001, ha escluso, in linea di principio, l'applicazione del beneficio nell'ipotesi di pertinenza da destinare ad un immobile acquistato in regime ordinario (si veda il paragrafo 2.2.2). Con il medesimo documento di prassi, l'amministrazione ha, tuttavia, chiarito che le agevolazioni "prima casa" si rendono applicabili anche quando il bene acquistato con atto separato costituisca pertinenza di una casa di abitazione ceduta da una impresa costruttrice, senza l'applicazione della specifica aliquota Iva ridotta, prima del 22 maggio 1993 (data in cui è stata soppressa l'applicazione dell'aliquota del 4 % prevista per tutte le cessioni di abitazioni effettuate da costruttori ed è stata limitata l'applicazione dell'aliquota del 4 % alle sole ipotesi di acquisto della cosiddetta "prima casa" si veda il Dl 22 maggio 1993, n. 155, convertito dalla legge 19 luglio 1993, n. 243). La suddetta deroga trova fondamento nella considerazione che, fino alla data del 22 maggio 1993, l'aliquota da applicare alle cessioni di abitazioni effettuate da costruttori (4%) coincideva con l'aliquota prevista per l'acquisto della "prima casa", circostanza che rendeva superflua la richiesta di fruizione del regime agevolato, pur sussistendo le condizioni per il riconoscimento.
ebbene, in via generale, la normativa di riferimento e la prassi correlata richiedano, ai fini del riconoscime...

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