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Condominio: le risposte ai quesiti più frequenti.-
Condominio: le risposte ai quesiti più frequenti


Ricorso al giudice per le regole violate 
Se il condominio ha stabilito che l’atrio del palazzo può essere utilizzato solo per il parcheggio di biciclette e un condomino a volte parcheggia il proprio motorino dell’atrio (pavimentato), sporcandone la superficie e con il rischio di rompere le mattonelle, come si può interrompere questo comportamento irrispettoso? L'assemblea ha il potere, ai sensi dell'articolo 1138 del Codice civile, di disciplinare l'uso delle parti comuni. In questo caso, si può restringere l'utilizzo dell'androne alle sole biciclette, al fine di evitare danni al pavimento. Nei confronti del condomino che non si uniforma è possibile agire, in via d'urgenza, davanti al tribunale o, in via ordinaria, davanti il giudice di pace.- Può essere richiesto al magistrato che, in sede di decisione (sentenza), stabilisca una sanzione pecuniaria a favore del condominio per ogni violazione, successiva, del divieto, al fine di rafforzare la decisione giudiziale.- L'ascensore dà valore anche al piano rialzato 
Se abitando in un condominio, al piano terra, si è tenuti alle spese sia ordinarie, che straordinarie, per il funzionamento e la manutenzione dell’ascensore.- Non si partecipa alle spese di esercizio dell'ascensore (salvo che lo preveda il regolamento condominiale contrattuale), se non c'è una "fermata" dell'ascensore stesso al piano. Su quelle di ristrutturazione e di adeguamento alle norme di sicurezza la giurisprudenza è divisa: ci sono giudici che affermano che l'ascensore è di proprietà anche di coloro che stanno al pianterreno e incrementa il valore dell' intera proprietà e altri che fanno notare come l'articolo 1124 del Codice civile parli anche di "ricostruzione" delle scale (e, per analogia, dell'ascensore). Condividiamo la seconda tesi, che ci pare quella prevalente nei tribunali.-  Il distacco dal centralizzato impone il contributo-impianto  Quali sono le possibilità, i limiti e le condizioni per ottenere il distacco di un appartamento dal riscaldamento centrale? È vero che esiste un decreto che vieta il distacco dal riscaldamento centrale in condomini con più di cinque unità?  Occorre distinguere la trasformazione di un centralizzato in tanti singoli dal distacco del singolo dall'impianto. Nel primo caso, il Dpr 2 aprile 2009, n. 59 vieta nei palazzi residenziali con più di quattro appartamenti la trasformazione di un riscaldamento centralizzato in tanti impianti termoautonomi. Il veto si estende anche ai condomini con un numero minore di abitanti qualora la potenza nominale del generatore di calore dell'impianto centralizzato sia maggiore o uguale a 100 kW. In teoria, si permette che un tecnico giustifichi, con cause di forza maggiore, la necessità della trasformazione della caldaia condominiale in tante singole oppure spieghi quali sono gli impedimenti che vietano l'adozione. Paiono tuttavia molto rari i casi in cui il termotecnico possa affermare che non è possibile mantenere l'impianto unico o è difficile installare i contatori calore. Il distacco del singolo, invece, non è espressamente vietato. Non deve provocare squilibri termici all'impianto comune (il che va dimostrato con una relazione tecnica). Poi, chi si distacca, deve continuare a sopportare le spese per la conservazione dell'impianto comune, cioè tutele spese escluse quelle di consumo del carburante (esercizio). Infine occorre che i fumi della caldaia singola abbiano sbocco sul tetto.-

Chi commissiona la tabella paga le spese della revisione  All’interno di uno stabile è stata...

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