Loading…
Cassazione: l'attribuzione delle spese condominiali deliberate prima dell'acquisto di un immobile.-
Cassazione: l'attribuzione delle spese condominiali deliberate prima dell'acquisto di un immobile

Una recentissima sentenza della Corte di Cassazione (Cfr. Corte di Cassazione II Sezione civile sentenza n. 24654/2010) ha chiarito, forse definitivamente, l’annoso e controverso problema riguardante le spese condominiali deliberate prima dell’acquisto di un’unità immobiliare. Solitamente, infatti, quando si acquista un appartamento, si presta molta attenzione alle spese condominiali pregresse, ed ancor prima di andare dal notaio per la stipula del rogito, ci si premura di chiedere all’amministratore il rilascio di una dichiarazione attestante l’avvenuto e regolare pagamento di ogni somma in sospeso da parte del venditore.  Non sempre, però, si presta la dovuta attenzione alle cause giudiziarie che, al momento della compravendita possono vedere coinvolto il condominio.  Il principio generale prevede che il condomino è tenuto al versamento delle spese di conservazione e di manutenzione delle parti comuni per il semplice fatto di essere proprietario di una unità immobiliare ubicata nello stabile.  Il nuovo condomino è obbligato solidalmente con il suo venditore a versare i contributi relativi all’anno in corso ed a quello precedente. Il che significa che, con i limiti di tempo indicati, l’acquirente può essere chiamato dall’amministratore a pagare le spese riguardanti un periodo di tempo in cui non era proprietario.  Egli si sostituisce al venditore nel pagamento, restando però fermo il suo diritto di rivalsa nei confronti del venditore stesso per il recupero di tutte le somme che sia stato costretto a versare al condominio.  Tale principio era stato ribadito da una precedente sentenza della Cassazione civile, la n. 16975 del 18/06/05.  Dopo tale sentenza, infatti, anche le spese legali riguardanti le cause del condominio costituiscono un debito per quote condominiali e rientrano quindi in quella categoria di obbligazioni che devono essere adempiute da chi risulta proprietario al momento in cui la spesa viene sostenuta.  Vale a dire, nel caso in questione, di alienazione di una unità immobiliare, dal nuovo condomino che l’ha acquistata.  Occorre, però, fare una netta distinzione tra le spese dovute alla controparte a seguito della sconfitta subita dal condominio in giudizio e le somme da versare all’avvocato che lo ha difeso.  Quanto alle prime, l’acquirente può vedersi chiamato a far fronte non solo alla richiesta di pagamento da parte dell’amministratore, ma anche all’esecuzione che il creditore promuove sui suoi beni personali, qualora una volta azionata la sentenza direttamente nei confronti del condominio i beni condominiali siano insufficienti a soddisfare il credito.  Quanto alle seconde, la richiesta di pagamento può essere fatta al nuovo condomino solo se la delibera di dar corso o di resistere alla lite è stata assunta entro l’anno contabile in cui è avvenuto l’acquisto o in quello immediatamente precedente, dovendosi applicare in tal caso il principio generale dettato dalla legge.  Poiché infatti l’obbligo di corrispondere il compenso al proprio difensore sorge con il conferimento del mandato, l’acquirente dell’unità immobiliare è responsabile in solido con il proprio venditore solo per le spese legali relativ...

... continua
La versione completa è consultabile sul sito mediante registrazione