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QUESITO N. 388: Se il condomino ha diritto ad ottenere dall’amministratore: situazione di bilancio del condominio, situazione di cassa ed elenco insoluti.-
Quesito n. 388: Se il condomino ha diritto ad ottenere dall’amministratore: situazione di bilancio del condominio, situazione di cassa ed elenco insoluti.-
Con una recente decisione la Corte di Cassazione ha affrontato  il problema degli obblighi dell'amministratore condominiale in relazione alle richieste dei condomini di esaminare i documenti contabili. Secondo una prassi risalente nel tempo, che veniva avallata anche dalla giurisprudenza del momento, i condomini avevano il diritto di prendere visione dei documenti relativi alla gestione condominiale soltanto in occasione dell'assemblea che doveva  approvare il rendiconto e, inoltre, una volta che fosse stato approvato il rendiconto, essi non mantenevano più alcun diritto di fare verifiche sui documenti contabili.  Nel 2001, invece, la Cassazione ha censurato questa prassi affermando che, in qualunque momento, ciascun condomino dispone del diritto di chiedere di verificare la documentazione contabile senza alcun onere di specificarne la ragione e che l'amministratore, se non vi sono impedimenti determinati dal principio di correttezza, non può opporsi a tale richiesta, potendo chiedere all'interessato soltanto il rimborso delle spese collegate alla richiesta di esibizione (Cass. n. 15159 del 29 novembre 2001).
Sempre in base a tale pronuncia, i condomini possono esercitare, in ogni tempo, la vigilanza ed il controllo sullo svolgimento dell'attività di gestione delle cose, dei servizi e degli impianti comuni e, perciò, di prendere visione dei registri e dei documenti che li riguardano, sempre che la vigilanza ed il controllo non si risolvano in un intralcio all'amministrazione e non siano contrari al principio della correttezza. 
Tale pronuncia viene confermata da una sentenza del Tribunale di Monza, 3/12/2003(nonché dalla pronuncia del 28 febbraio 2008, n. 12650/08 della Cassazione che ha stabilito, che il partecipante al condominio ha il diritto di chiedere e, conseguentemente, di ottenere dall’amministratore, con un certo anticipo, tutta la documentazione che riguarda gli argomenti posti all’ordine del giorno in assemblea), secondo cui “Il rapporto intercorrente tra condomini e amministratore è propriamente un mandato, pertanto ciascun condomino può visionare i documenti contabili o estrarne copia...

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