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Se l’acconto per la cedolare secca può essere versato anche in compensazione
Se l’acconto per la cedolare secca può essere versato anche in compensazione

La cedolare secca sugli affitti esordisce quest'anno con il versamento dell'acconto. L'imposta piatta, che sostituisce l'Irpef e le relative addizionali, l'imposta di registro e l'imposta di bollo sui contratti di affitto, può essere applicata solo alle locazioni abitative poste in essere da persone fisiche, purché non nell'esercizio di imprese, arti e professioni.
Possono altresì rientrare in tale regime le pertinenze delle abitazioni, se locate congiuntamente al bene principale. Mentre gli obblighi dichiarativi riguarderanno il 730 o Unico del prossimo anno, l'impatto della nuova imposta sostitutiva è immediato per quanto concerne il calcolo e il versamento degli acconti. Poche, semplici regole, possono essere di aiuto ai contribuenti che si accingono entro fine mese al versamento della seconda o unica rata di acconto della cedolare.
In primo luogo va ricordato che l'opzione può essere esercitata per singola unità immobiliare e da parte di ciascuno dei contitolari. In presenza di più contratti di affitto, quindi, la cedolare potrà trovare applicazione solo con riguardo ad uno o più degli stessi, così come in caso di comproprietà, la scelta del regime alternativo potrà essere effettuata solo da alcuni.
La cedolare secca si calcola applicando al canone di locazione stabilito dalle parti, senza alcun abbattimento, l'aliquota del 21% per i contratti a canone libero e del 19 per quelli a canone convenzionale, riferiti a immobili ubicati in comuni ad alta densità abitativa.
Per i termini e le modalità di versamento valgono le regole dell'Irpef, in acconto per l'anno in corso e a saldo l'anno successivo in sede di dichiarazione dei redditi. Limitatamente al 2011, è stabilito che gli acconti sono dovuti nella misura dell'85 per cento. I contribuenti che hanno deciso di usufruire del regime alternativo sono tenuti a calcolare l'acconto in funzione dell'imposta complessivamente dovuta per il 2011. Occorre, in altri termini, calcolare l'imposta complessivamente dovuta per il 2011, rapportarla a periodo e quota di possesso, e versare l'85% del risultato.
I limiti da verificare sono i seguenti: per importi inferiori o uguali a 51,65 euro l'acconto non è dovuto; sotto i 257,52 euro...

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