Loading…
Massime giurisprudenziali estratte dalla sentenza vittoriosa in favore dello Studio d’Aragona, emessa dal Tribunale di Salerno in data 18/08/2011, n. 1733/2011, con la quale il Giudice ha condannato parte acquirente e parte venditrice a corrispondere le

Massime giurisprudenziali estratte dalla sentenza vittoriosa in favore dello Studio d’Aragona, emessa dal Tribunale di Salerno in data 18/08/2011, n. 1733/2011, con la quale il Giudice ha condannato parte acquirente e parte venditrice a corrispondere le provvigioni all'agenzia immobiliare. 

«Detta documentazione è certamente sufficinete, considerato che, in materia, la Suprema Corte ha ritenuto che l’onere della prova dell’iscrizione all’albo dei mediatori così come previsto nella l. n. 39 del 1989, può essere assolto anche solo mediante l’indicazione del numero di iscrizione nel ruolo degli agenti di affari in mediazione tenuto presso la locale Camera di commercio, non essendo impedito alla parte di fornire la prova per presunzioni (Cassazione civile, sez. III, 14/12/2007, n. 26292, Villanova c. Critelli), come è certamente la visura prodotta dall’attrice per quanto priva del valore di certificazione ordinaria»

«Così accertati i fatti, va rilevato che per aversi mediazione non è necessario un incarico, ma è sufficiente che l’opera del mediatore non sia rifiutata e questa opera consista nel mettere in relazione due o più parti per la conclusione di un affare (art. 1754 c.c.); l’intervento prestato da diritto al conseguimento della provvigione (art. 1755 dello stesso codice); il diritto del mediatore alla provvigione nasce sulla (sola) base della “conclusione di un affare” (giusta disposto dell’art. 1754 c.c.), a condizione che l’affare medesimo risulti, peraltro, in rapporto causale con l’attività svolta dal mediatore, il quale potrà assolvere al suo compito secondo il modello della “mediazione di contratto” (favorendo...

... continua
La versione completa è consultabile sul sito mediante registrazione