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Mancata conservazione del contratto preliminare, per la Cassazione è reato di occultamento
Mancata conservazione del contratto preliminare, per la Cassazione è reato di occultamento
Nel settore immobiliare Il contratto preliminare di compravendita costituisce documento di cui è obbligatoria la conservazione. Risponde dunque del reato di occultamento e distruzione delle scritture contabili l’agente immobiliare che occulta o distrugge contratti preliminari, impedendo di fatto all’Amministrazione finanziaria la riscossione delle imposte sulle provvigioni. Il principio di diritto è stato affermato dalla Corte di Cassazione nella sentenza n. 1377 depositata il 17 gennaio. Nella specie, la condotta incriminata è quella declinata dall’art. 10 del D.Lgs. 74/2000, ai sensi del quale, salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da 6 mesi a 5 anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, ovvero di consentire l’evasione a terzi, occulti o distrugga, in tutto o in parte, non solo le “scritture contabili” ma anche “i documenti” di cui è obbligatoria la conservazione, in modo da non consentire la ricostruzione dei redditi o del volume d’affari. Nella previsione de qua, ad avviso della Suprema Corte, è sottesa la ratio di assicurare, attraverso l’esame della documentazione contabile, un adeguato controllo delle attività imprenditoria...

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