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Mediazione, provvigione secondo equità se gli usi non sono provati.Corte di cassazione - Sezione III civile - Sentenza 31 luglio 2012 n. 13656.
Mediazione, provvigione secondo equità se gli usi non sono provati
Corte di cassazione - Sezione III civile - Sentenza 31 luglio 2012 n. 13656

Se le parti non ne hanno stabilito la misura e se neppure è provata l’esistenza di tariffe professionali o di usi locali, la provvigione dovuta al mediatore deve essere determinata  dal giudice secondo equità. Lo ha stabilito la Corte di cassazione, sentenza 31 luglio 2012 n. 13656, accogliendo il ricorso di un mediatore che chiedeva la corresponsione della provvigione, per circa 57mila euro, per la mediazione nella vendita di un fabbricato urbano con terreno a Bologna.
 "L'art. 1755, secondo comma, cod. civ., in tema di determinazione della provvigione dovuta al mediatore, è formulato in modo tale, con la previsione di più criteri sussidiari, il cui ordine successivo è chiaramente disciplinato, con la prevalenza alla volontà delle parti e successivamente alle tariffe professionali ed agli usi e da ultimo all'equità, da indicare la volontà del legislatore che, una volta sorto il diritto alla provvigione, sia comunque possibile procedere alla determinazione della misura della stessa".
Con la pronuncia n. 13656 del 31 luglio 2012 la Corte di Cassazione ha provveduto a delineare alcuni criteri di operatività dell'art. 1755, secondo comma, c.c., relativo alla misura della provvigione in ambito di mediazione.
Un professionista si era rivolto alla Suprema Corte a seguito della conferma del rigetto da parte della Corte d'appello di Bologna della domanda proposta per il riconoscimento di una somma quale provvi...

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