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Procedura semplificata anche per la cancellazione delle ipoteche ultraventennali non rinnovate.
Procedura semplificata anche per la cancellazione delle ipoteche ultraventennali non rinnovate

Il provvedimento del 25 giugno 2012 dell'Agenzia del Territorio estende la procedura semplificata di cancellazione anche alle ipoteche ultraventennali non rinnovate iscritte a garanzia dei mutui o finanziamenti.

Con il Provvedimento del 25 giugno 2012 dell'Agenzia del Territorio ha esteso alle ipoteche iscritte da più di venti anni e non rinnovate la procedura semplificata di cancellazione disciplinata dall’articolo 40 bis del decreto legislativo n. 385 del 1° settembre 1993 (Testo Unico delle leggi in materia bancaria e creditizia).

Articolo 40-bis (1)
(Cancellazione delle ipoteche)
1. Ai fini di cui all'articolo 2878 del codice civile, e in deroga all'articolo 2847 del codice civile, l'ipoteca iscritta a garanzia di obbligazioni derivanti da contratto di mutuo stipulato o accollato a seguito
di frazionamento, anche ai sensi del decreto legislativo 20 giugno 2005, n. 122, ancorché annotata su titoli cambiari, si estingue automaticamente alla data di estinzione dell'obbligazione garantita (2).
2. Il creditore rilascia al debitore quietanza attestante la data di estinzione dell'obbligazione e trasmette al conservatore la relativa comunicazione entro trenta giorni dalla stessa data, senza alcun onere per il debitore e secondo le modalità determinate dall’Agenzia del territorio.
3. L'estinzione non si verifica se il creditore, ricorrendo un giustificato motivo ostativo, comunica all'Agenzia del territorio e al debitore, entro il termine di cui al comma 2 e con le modalità previste dal codice civile per la rinnovazione dell'ipoteca, che l'ipoteca permane. In tal caso l'Agenzia, entro il giorno successivo al ricevimento della dichiarazione, procede all'annotazione in margine all'iscrizione dell'ipoteca e fino a tale momento rende comunque conoscibile ai terzi richiedenti la comunicazione di cui al presente comma.
4. Decorso il termine di cui al comma 2 il conservatore, accertata la presenza della comunicazione di cui al medesimo comma e in mancanza della comunicazione di cui al comma 3, procede d'ufficio alla cancellazione dell'ipoteca entro il giorno successivo e fino all'avvenuta cancellazione rende comunque conoscibile ai terzi richiedenti la comunicazione di cui al comma 2 (3).
Il provvedimento si applica alle ipoteche iscritte da oltre venti anni, e non rinnovate, a garanzia di obbligazioni derivanti da contratti di mutuo o di finanziamento, concessi da banche ed intermediari finanziari, ovvero da enti di previdenza obbligatoria ai propri dipendenti o iscritti, ancorchè frazionate o annotate su titoli cambiari. 
Attenzione, però, all'art. 2 del presente provvedimento in cui è previsto che deve essere dichiarato che non sussistono ragioni di credito, quindi, si presume scontato che l'ipoteca non è stata rinnovata perchè il credito è stato estinto, di conseguenza, non dovrebbe rientrare in detto provvedimento l'estinzione dell'ipoteca per mancata rinnovazione, quanto il credito è ancora esistente o non adempiuto.
La fattispecie potrebbe apparire, a prima vista, paradossale, ma, in realtà, ...

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