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Società immobiliari: è reato l' occultamento dei preliminari di vendita. Cassazione Penale Sentenza 21/09/2012, n. 36624.
SOCIETÀ IMMOBILIARI:
E' REATO L'OCCULTAMENTO
DEI PRELIMINARI DI COMPRAVENDITA
 HYPERLINK "http://dottrinaediritto.ipsoa.it/entry.jsp?visualizza_doc=1096396" Cassazione Penale Sentenza 21/09/2012, n. 36624

Con sentenza n. 36624 depositata il 21 settembre 2012, la Terza sezione penale della Corte di Cassazione ha ritenuto che anche i contratti preliminari di compravendita di una societa' immobiliare rientrano tra le scritture costituenti oggetto materiale del delitto previsto dall'art. 10, D.Lgs. n. 74/2000.
Tra le scritture contabili che una società immobiliare deve conservare obbligatoriamente rientrano i preliminari di compravendita, essendo richiesto dalla natura stessa dell’impresa (art. 2241 c.c.). Ai sensi dell’art. 10, D.Lgs. 74/2000, pertanto, incorre nel reato di occultamento o distruzione di documenti contabili colui che - per evadere le imposte - non conservi i documenti obbligatori, tra cui appunto i contratti preliminari di compravendita, in caso di società immobiliare. In base all'articolo 10 del Dlgs 74/2000, salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o l'Iva, ovvero di consentire l'evasione a terzi, occulta o distrugge in tutto o in parte le scritture contabili o i documenti di cui è obbligatoria la conservazione, in modo da non consentire la ricostruzione dei redditi o del volume di af...

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