Loading…
Certificazione energetica degli edifici: ingegneri professionisti esclusi?
Certificazione energetica degli edifici: ingegneri professionisti esclusi?
Il Consiglio Nazionale degli Ingegneri ha inviato una richiesta urgente di parere ed intervento al Ministro dello Sviluppo Economico Flavio Zanonato, al Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare On. Andrea Orlando, al Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti On. Maurizio Lupi e altri destinatari, avente ad oggetto “DPR 16 aprile 2013 n. 75 – Regolamento recante disciplina dei criteri di accreditamento per assicurare la qualificazione e l’indipendenza degli esperti e degli organismi a cui affidare la certificazione energetica degli edifici – requisiti dei soggetti abilitati alla certificazione energetica degli edifici – mancata previsione di una disciplina transitoria . Ingegneri vecchio ordinamento – problemi applicativi – richiesta urgente di parere ed intervento”.
In relazione al quadro normativo di riferimento, il Consiglio segnala, in primo luogo, l'assenza di una disposizione transitoria, all'interno del DPR n. 75/2013, rivolta esplicitamente a disciplinare e salvaguardare le competenze acquisite dai professionisti operanti nel settore.
A ciò si aggiunge l'utilizzo di una tecnica legislativa non chiarissima, che non consente di individuare agevolmente quali siano i requisiti ed i titoli di studio che consentono di svolgere l'attività in questione, fermo restando che "i tecnici abilitati devono rispondere almeno a uno dei requisiti di cui ai commi 3 e 4 del presente articolo".
Anche l'utilizzo di due espressioni identiche, nell'incipit dei commi 3 e 4 dell' art. 2 ("un tecnico abilitato di cui alla lettera b) del comma 2, deve essere in possesso di uno dei titoli...") - a cui però fa seguito una differente parte finale, richiedendo il comma 3 l'iscrizione ai relativo Ordini e Collegi professionali, "ove esistenti" e l'abilitazione "all'esercizio della professione relativa alla progettazione di edifici e impianti asserviti agli edifici stessi, nell'ambito delle specifiche competenze a esso attribuite dalla legislazione vigente.
Il tecnico abilitato opera quindi all'interno delle proprie competenze", mentre il comma 4 non parla di necessaria iscrizione all'albo, ma aggiunge l'obbligo di "un attestato di frequenza, con superamento dell'esame finale, relativo a specifici corsi di formazione per la certificazione energetica degli edifici, di cui al comma 5.
Il soggetto in possesso di detti requisiti è tecnico abilitato esclusivamente in materia di certificazione energetica degli edifici" - non contribuisce certo ad agevolare la comprensione del corretto significato delle nuove disposizioni.
La mancata previsione della necessaria iscrizione all'albo, per le attività di cui al comma 4, quindi, determinerebbe la paradossale situazione per cui un Ingegnere, abilitato grazie al superamento dell'esame di Stato e iscritto all'albo, ma il cui titolo di studio non rientra tra quelli compresi nei decreti ministeriali citati, non è legittimato alla certificazione energetica, mentre un semplice laureato in Ingegneria (non abilitato e non iscritto all'albo), sarebbe considerato competente certificazione energetica degli edifici, per il solo fatto del superamento di un corso formativo.
In altri termini : ai redattori del decreto sembra essere sfuggito che - per quanto riguarda gli Ingegneri - le competenze professionali sono oggi dettate dal DPR 5 giugno 2001 n.328, che ha provveduto a ripartire l'albo professionale nelle due sezioni (sezione A e sezione B) e ciascuna sezione nei tre settori: a) civile e ambientale; b) industriale; c) dell'informazione.
Il medesimo DPR ha espressamente stabilito che gli attuali appartenenti all'Ordine degli Ingegneri vengono iscritti nella sezione A, nonché nel settore, o nei settori, per il quale ciascuno di essi dichiara di optare (art. 49 DPR 328).
Da ciò deriva che il professionista (in possesso di laurea vecchio ordinamento) già iscritto all'albo degli Ingegneri è abilitato (con l'iscrizione a tutti e 3 i settori della sezione A dell'albo) a svolgere tutte le attività proprie della professione di Ingegnere, senza necessità di frequentare e superare ulteriori corsi od esami.
Questo perché sono appannaggIo della professione di Ingegnere, iscritto ai tre settori della sezione A dell'albo, "il progetto, la condotta e la stima dei lavori per estrarre, trasformare ed utilizzare i materiali direttamente od indirettamente occorrenti per le costruzioni e per le industrie, dei lavori relativi alle vie ed ai mezzi di trasporto, di deflusso e di comunicazione, alle costruzioni di ogni specie, alle macchine ed agli impianti industriali, nonché in generale alle applicazioni della fisica, i rilievi geometrici e le operazioni di estimo" (art.51 RD n. 2537/1925), oltre alla "pianificazione, la progettazione, lo sviluppo, la direzione lavori, la stima, il collaudo, la gestione, la valutazione di impatto ambientale di opere edili e strutture, infrastrutture, territoriali e di trasporto, di opere per la difesa del suolo e per il disinquinamento e la depurazione, di opere geotecniche, di sistemi e impianti civili e per l'ambiente e il territorio (art. 46, comma 1, letto a), DPR 328/2001) e alla "pianificazione, la progettazione, lo sviluppo, la direzione lavori, la stima, il collaudo, la gestione, la valutazione di impatto ambientale di macchine, impianti industriali, di impianti per la produzione, trasformazione e la distribuzione dell'energia, di sistemi e processi industriali e tecnologici, di apparati e di s...

... continua
La versione completa è consultabile sul sito mediante registrazione