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CONTRATTO di locazione ad uso abitativo per studenti universitari allegato F
……………………riscaldamento…………………………
acqua …………………….altre ………………………………………………………………………
COMUNICAZIONE ex articolo 8, 3° comma., del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito dalla legge 8 agosto 1992, n. 359:
a) estremi catastali identificativi dell'unitΰ immobiliare:……………………………………………...
b) codice fiscale della locatrice …………………………………………………………………
documentazione amministrativa e tecnica sicurezza impianti: …………………………………………………………………………………………………………
certificato di collaudo e certificazione energeticA: ………………………………………………………………………………………………………..
a locazione θ destinata ad uso esclusivo di abitazione del CONDUTTORE.
RIFERIMENTI SPECIFICI ALLE CARATTERISTICHE DEL FABBRICATO E/O DELL’UNITA’ IMMOBILIARE: …………………………………………………………….……..
…………………………………………………………………………………………………………
La locazione θ regolata dalle pattuizioni seguenti.

Articolo 1
(Durata)

Il contratto θ stipulato per la durata di …………………… mesi (5), dal …………………….. …...al
……………………. Alla prima scadenza il contratto si rinnova automaticamente per uguale periodo se il CONDUTTORE non comunica alla LOCATRICE disdetta almeno tre mesi prima della data di scadenza del contratto.

Articolo 2
(Natura transitoria)

Secondo quanto previsto dall'Accordo territoriale stipulato ai sensi dell'articolo 5, comma 3, della legge n. 431/98, tra …………………………depositato il ……………… presso il Comune di ……………………… , le parti concordano che la presente locazione ha natura transitoria in quanto il conduttore espressamente ha l'esigenza di abitare l'immobile per un periodo non eccedente i ……………………..frequentando il corso di studi di ………………….. presso l'Universitΰ di ………………………………... .

Articolo 3
(Canone)

Il canone di locazione, θ convenuto in euro …………………………………
che il conduttore si obbliga a corrispondere nel domicilio della LOCATRICE ovvero a mezzo di bonifico bancario, ovvero …………………………………………………….., in n. ……… rate eguali anticipate di euro …………………………….. ciascuna, alle seguenti date: ………………………………… (4)
Le parti si danno reciprocamente atto che il canone θ determinato tra i valori minimi e massimi risultanti dall’Accordo territoriale stipulato tra le organizzazioni maggiormente rappresentative della proprietΰ e dei conduttori relativo al Comune di ………………. , depositato presso detto Comune il …………. , prot. ………… , ed inoltre che detto canone θ conforme a quanto stabilito dall’Accordo integrativo stipulato in …………………. il ……………. tra la LOCATRICE e le organizzazioni sindacali della proprietΰ edilizia e dei conduttori …………………….. del Comune di …………………………………….…………..
ovvero
secondo quanto stabilito dal decreto di cui all’articolo 4, comma 3, della legge 431/1998 (4).

Articolo 4
(Deposito cauzionale)

A garanzia delle obbligazioni assunte col presente contratto, il conduttore versa/non versa (4) alla LOCATRICE (che con la firma del contratto ne rilascia, in caso, quietanza) una somma di euro ………………………………. pari a ………… mensilitΰ del canone (6), non imputabile in conto pigioni e produttiva di interessi legali, riconosciuti al conduttore al termine di ogni periodo di locazione. Il deposito cauzionale come sopra costituito viene reso al termine della locazione, previa verifica sia dello stato dell'unitΰ immobiliare sia dell'osservanza di ogni obbligazione contrattuale.
Altre forme di garanzia:………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………….. (4)

Articolo 5
(Quote di ripartizione di spese ed oneri)

La LOCATRICE dichiara che la quota di partecipazione dell'unitΰ immobiliare locata e delle relative pertinenze al godimento delle parti e dei servizi comuni θ determinata nelle misure di seguito riportate, che il CONDUTTORE approva ed espressamente accetta, in particolare per quanto concerne il riparto delle relative spese:
a) spese generali ……………………………b) spese ascensore ………………………….c) spese riscaldamento ……………………..d) spese condizionamento ………………….e) …………………………………………...f) ……………………………………………g) ……………………………………………La LOCATRICE, esclusivamente in caso di interventi edilizi autorizzati o di variazioni catastali o di mutamento nel regime di utilizzazione delle unitΰ immobiliari o di interventi comportanti modifiche agli impianti, si riserva il diritto di adeguare le quote di ripartizione delle spese predette, dandone comunicazione tempestiva e motivata al CONDUTTORE. Le nuove quote, cosμ determinate, vengono applicate a decorrere dall'esercizio successivo a quello della variazione intervenuta.
In caso di disaccordo con quanto stabilito dalla LOCATRICE, il CONDUTTORE puς adire la Commissione di conciliazione di cui all’articolo 6 del decreto emanato dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze ai sensi dell’articolo 4, comma 2, della legge 431/98, e costituita con le modalitΰ indicate all’articolo 22 del presente contratto.

Articolo 6
(Spese ed oneri a carico del conduttore)

Sono a carico del CONDUTTORE per le quote di competenza esposte al punto 5 le spese che - in base alla Tabella oneri accessori, allegato G al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, emanato ai sensi dell’articolo, comma 2, della legge n. 431/98 - risultano a carico dello stesso. Di tale Tabella la LOCATRICE e il CONDUTTORE dichiarano di aver avuto piena conoscenza.
Il pagamento degli oneri anzidetti deve avvenire - in sede di consuntivo - entro sessanta giorni dalla richiesta. Prima di effettuare il pagamento, il conduttore ha diritto di ottenere l'indicazione specifica delle spese anzidette e dei criteri di ripartizione. Ha inoltre diritto di prendere visione - anche tramite organizzazioni sindacali - presso il locatore (o il suo amministratore o l'amministratore condominiale, ove esistente) dei documenti giustificativi delle spese effettuate. Insieme con il pagamento della prima rata del canone annuale, il conduttore versa una quota di acconto non superiore a quella di sua spettanza risultante dal consuntivo dell'anno precedente.


Articolo 7
(Riscaldamento, raffrescamento, condizionamente)

Sono interamente a carico del CONDUTTORE i costi sostenuti dalla LOCATRICE per la fornitura dei servizi di riscaldamento/raffrescamento/condizionamento dei quali l'immobile risulti dotato, secondo quanto previsto dalla Tabella di cui al punto precedente. Il CONDUTTORE θ tenuto al rimborso di tali costi, per la quota di sua competenza di cui al punto 5.
Il CONDUTTORE θ tenuto a corrispondere, a titolo di acconto, alla LOCATRICE, per le spese di cui sopra che quest'ultima sosterrΰ per tali servizi, una somma minima pari a quella risultante dal consuntivo precedente. E' in facoltΰ della LOCATRICE richiedere, a titolo di acconto, un maggior importo in funzione di documentate variazioni intervenute nel costo dei servizi, salvo conguaglio, che deve essere versato entro sessanta giorni dalla richiesta della LOCATRICE, fermo quanto previsto al riguardo dall'articolo 9 della legge 27 luglio 1978, n.392. Resta altresμ salvo quanto previsto dall'articolo 10 di detta legge.
Per la prima annualitΰ, a titolo di acconto, tale somma da versare θ di euro ……………………… , da corrispondere in ………… rate alle seguenti scadenze:
al …………………. euro ………………………………………………………..
al …………………..euro ………………………………………………………..
al …………………. euro ………………………………………………………..
al …………………. euro ……………………………………………………….. ,
salvo conguaglio. (7)


Articolo 8
(Imposte, tasse, spese di contratto)

Tutte le spese di bollo, di quietanza, di esazione canoni, compresi i diritti di banca, sono a carico del CONDUTTORE.
La LOCATRICE provvede alla registrazione del contratto, dandone notizia al CONDUTTORE. Questi corrisponde la quota di sua spettanza, pari alla metΰ.
Le parti possono delegare alla registrazione del contratto una delle organizzazioni sindacali che abbia prestato assistenza ai fini della stipula del contratto medesimo.
Articolo 9
(Pagamento)

Il CONDUTTORE si impegna ad effettuare il pagamento dei canoni, nonchι degli importi dovuti ai sensi di quanto previsto agli articoli 5 e 6, il primo giorno del mese/trimestre (4) di competenza, secondo le modalitΰ stabilite dalla LOCATRICE.
Rimane comunque salvo il diritto della LOCATRICE alla risoluzione del contratto, col conseguente risarcimento di ogni maggiore danno dalla medesima subμto.
Il pagamento non puς venire ritardato o sospeso dal CONDUTTORE per alcuna ragione o motivo. Il mancato puntuale pagamento, per qualunque causa, anche di una sola rata del canone (nonchι di quant’altro dovuto ove di importo pari ad una mensilitΰ del canone), costituisce in mora il CONDUTTORE, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 55 della legge n. 392/78.


Articolo 10
(Risoluzione e prelazione)

Qualora dovesse intervenire una causa che possa dar diritto al CONDUTTORE di ottenere la risoluzione del contratto per inidoneitΰ sopravvenuta della cosa locata a servire all'uso convenuto, che non sia imputabile nι al CONDUTTORE nι alla LOCATRICE, la LOCATRICE θ tenuta a restituire solo la parte di corrispettivo anticipatole proporzionale al periodo di mancato godimento da parte del CONDUTTORE, escluso ogni altro compenso e qualsiasi risarcimento di danni e previa riconsegna della cosa locata.
Il CONDUTTORE ha facoltΰ di recedere per gravi motivi dal contratto, previo avviso da recapitare mediante lettera raccomandata almeno sei mesi prima.
La vendita dell'unitΰ immobiliare locata - in relazione alla quale viene / non viene (4) concessa la prelazione al CONDUTTORE - non costituisce motivo di risoluzione del contratto.


Articolo 11
(Cessione, sublocazione, comodato, successione)

E' fatto espresso divieto al CONDUTTORE di sublocare, in tutto o in parte, la cosa locata; di cedere in qualsiasi forma ad altri il suo contratto; di consentire, a qualsiasi titolo, l'utilizzo di quanto oggetto del presente contratto a chicchessia. Non θ quindi consentito, al di lΰ della breve ed occasionale ospitalitΰ, dare alloggio, sia pure a titolo gratuito, a persone che non sia il CONDUTTORE. L'inosservanza del presente patto determina inadempimento contrattuale e consente alla LOCATRICE di chiedere la risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 1453 del Codice civile.
Per la successione nel contratto si applica l'articolo 6 della legge n. 392/78, nel testo vigente a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 404 del 1988.


Articolo 12
(Recesso)

Il CONDUTTORE ha facoltΰ di recedere dal contratto per gravi motivi previo avviso da recapitarsi mediante lettera raccomandata almeno tre mesi prima. Tale facoltΰ θ consentita anche ad uno o piω dei conduttori firmatari e in tal caso, dal mese dell’intervenuto recesso, la locazione prosegue nei confronti degli altri, ferma restando la solidarietΰ del conduttore recedente per i pregressi periodi di conduzione.


Articolo 13
(Uso e riparazioni)

Il CONDUTTORE si obbliga ad usare la cosa locata con la diligenza del padre di famiglia, senza recare molestia agli altri conduttori o utilizzatori dell'edificio, e ad eseguire gli interventi di manutenzione ordinaria. Sono altresμ a carico del CONDUTTORE gl'interventi resi necessari da un uso negligente o cattivo della cosa locata o dalla mancata manutenzione. Ove il CONDUTTORE non provveda a tali interventi, vi puς provvedere la LOCATRICE, a spese del CONDUTTORE medesimo.
Qualora la cosa locata abbisogni di riparazioni non a carico del CONDUTTORE, quest'ultimo θ tenuto a dare immediata comunicazione scritta alla LOCATRICE della necessitΰ delle riparazioni stesse.
Oltre ai lavori che il CONDUTTORE non abbia eseguito pur essendo a suo carico, sono addebitati al CONDUTTORE medesimo o ai conduttori responsabili le spese occorrenti per riparare i danni prodotti da colpa, negligenza o cattivo uso ai locali ed agli impianti di uso e di utilitΰ comuni.
Il CONDUTTORE θ tenuto ad osservare, nell'uso dei locali e dei servizi comuni, le prescrizioni di legge o dei regolamenti emanati dalle competenti autoritΰ, tenendo ad esclusivo ...

... continua
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