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Decreto ministeriale 21 dicembre 1990, n. 452 (in Gazz. Uff., 5 marzo, n. 54).
Juris data
Archivio selezionato : Legislazione Vigente
Documento n. 1 di 1

Decreto ministeriale 21 dicembre 1990, n. 452 (in Gazz. Uff., 5 marzo, n. 54). - Regolamento recante norme di attuazione della legge 3 febbraio 1989, n. 39, sulla disciplina degli agenti di affari in mediazione.
Preambolo
(Omissis).
Articolo 1
Art. 1. 1. Nel presente regolamento col termine "legge" si intende la legge 3 febbraio 1989, n. 39, e col termine "agente" l'agente d'affari in mediazione.
Articolo 2
Art. 2. 1. Il presente regolamento non si applica ai mediatori marittimi, ai mediatori pubblici, agli agenti di cambio, agli esercenti attività di intermediazione nei servizi turistici, e a coloro che esercitano attività di intermediazione nei servizi assicurativi; alle predette categorie continuano ad applicarsi, rispettivamente, la legge 12 marzo 1968, n. 478, e successive modificazioni; la legge 30 marzo 1913, n. 272, e successive modificazioni e integrazioni; la legge 29 maggio 1967, n. 402, e successive modificazioni; l'art. 9 della legge 17 maggio 1983, n. 217 e le successive leggi regionali, la legge 28 novembre 1984, n. 792; nonché le relative disposizioni regolamentari di esecuzione e di attuazione.
Articolo 3
Art. 3. 1. Il ruolo di cui all'art. 2 della legge è distinto nelle seguenti sezioni:
agenti immobiliari;
agenti merceologici;
agenti con mandato a titolo oneroso;
agenti in servizi vari.
2. Nella sezione sub a) sono iscritti gli agenti che svolgono attività per la conclusione di affari relativi ad immobili ed aziende; in quella sub b) , gli agenti che svolgono attività per la conclusione di affari concernenti merci, derrate o bestiame; nella sezione sub c) , gli agenti muniti di mandato a titolo oneroso; in quella sub d) vengono iscritti gli agenti che svolgono attività per la conclusione di affari relativi al settore dei servizi, nonché tutti gli altri agenti che non trovano collocazione in una delle sezioni precedenti.
3. Ciascuna sezione del ruolo deve indicare a) nome, cognome, luogo e data di nascita residenza dell'iscritto; b) data dell'iscrizione ed estremi della relativa deliberazione;
c) se l'attività dell'iscritto è svolta in nome proprio o per conto di una impresa organizzata. 4. Nel ruolo sono altresì annotati i provvedimenti disciplinari, amministrativi e penali. 5. In base al ruolo le camere di commercio istituiscono uno schedario degli iscritti con l'indicazione della sezione o delle sezioni di iscrizione.
6. Il ruolo è sottoposto a revisione ogni quattro anni ed è pubblicato annualmente a cura della camera di commercio, industria, agricoltura e artigianato.
7. Nulla è innovato per quanto riguarda l'iscrizione nel ruolo speciale di cui all'art. 2 della legge 21 marzo 1958, n. 253.
Articolo 4
Art. 4.
1. Possono accedere all'esame previsto dall'art. 2, comma 3, lettera e) , della legge, coloro i quali abbiano prestato per almeno un biennio la propria opera con mansioni operative, in qualità di dipendenti da imprese esercenti l'attività di mediazione, come attestato dal libretto di lavoro, oppure in qualità di familiari coadiutori delle precitate imprese iscritti come tali negli elenchi nominativi degli esercenti attività commerciali di cui alla legge 27 novembre 1960, n. 1397, e successive modificazioni.
Articolo 5
Art. 5.
Per l'iscrizione nel ruolo l'interessato deve presentare domanda, in regola con l'imposta di bollo, alla camera di commercio, industria artigianato e agricoltura della provincia nella quale risiede o nella quale ha eletto domicilio se trattasi di cittadino della Comunità economica europea, indicando la sezione o le sezioni del ruolo in cui intende essere iscritto.
Nella domanda l'aspirante deve dichiarare di avere un'età non inferiore agli anni 18; di essere cittadino italiano o cittadino di uno degli Stati membri della Comunità economica europea, ovvero straniero residente nel territorio della Repubblica italiana; di aver eletto domicilio in un comune della provincia se cittadino di uno degli Stati membri della Comunità economica europea; di non svolgere attività in qualità di dipendente da persone, associazioni o enti pubblici o privati, fatta eccezione per l'impiego presso imprese o società aventi per oggetto l'esercizio dell'attività di mediazione; di non svolgere attività per la quale è prescritta l'iscrizione in albi, ruoli, ordini, registri o elenchi; di aver assolto agli impegni derivanti dalle norme relative agli obblighi scolastici vigenti al momento della sua età scolare. 3. Alla domanda devono essere allegati:
a) certificato di residenza per i cittadini italiani e per quelli extracomunitari; b) certificato di cittadinanza per i cittadini italiani e per quelli di uno degli Stati membri della CEE; c) certificazione relativa al superamento dell'esame previsto dall'art. 2, lettera e) , della legge, oppure titolo di scuola secondaria di secondo grado d'indirizzo commerciale o certificato di laurea in materie commerciali o giuridiche in originale o in copia autentica. I cittadini degli Stati della CEE e gli stranieri debbono allegare l'originale o una copia autenticata di un titolo di studio che il Ministero della pubblica istruzione abbia riconosciuto equipollente a uno di quelli innanzi indicati. 4. La commissione di cui all'art. 7 della legge provvede d'ufficio ad accertare i requisiti indicati nell'art. 2, comma 3, lettere b) ed f) , della legge stessa, nonché ad espletare gli accertamenti previsti dalla normativa contro la delinquenza mafiosa. 5. L'iscrizione nel ruolo decorre dalla data della deliberazione della commissione di cui al comma quarto.
Articolo 6
Art. 6. 1. Alla commissione centrale di cui all'art. 4 della legge, sono attribuite le seguenti competenze: 1) decidere sui ricorsi avverso i provvedimenti delle commissioni istituite presso le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura; 2) curare ed assicurare l'uniformità dei criteri di valutazione dei requisiti soggettivi relativi all'art. 2, lettera e) , della legge; 3) definire le materie e le modalità dell'esame previsto dal citato art. 2, lettera e) , della legge.
Articolo 7
Art. 7. 1. Ai fini previsti dall'art. 7, comma 1, della legge, la commissione istituita presso ciascuna camera di commercio: 1) esamina l'istanza e i titoli prodotti dal richiedente la iscrizione; 2) delibera con provvedimento motivato, entro sessanta giorni alla presentazione della domanda, l'iscrizione o il diniego di iscrizione, dandone comunicazione all'interessato entro i quindici giorni successivi a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento; 3) vigila avvalendosi anche dell'ufficio provinciale dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sull'esercizio dell'attività degli iscritti, ferma restando la competenza delle giunte camerali in materia disciplinare; 4) provvede ad inoltrare denuncia all'autorità giudiziaria nei casi previsti dall'art. 8, comma 2, della legge; 5) cura la conservazione dei moduli e formulari depositati ai sensi dell'art. 5, comma 4, della legge, in modo da assicurare la consultazione a chiunque ne abbia interesse.
Articolo 8
Art. 8. 1. Ai fini dell'istituzione delle commissioni di cui agli articoli 6 e 7, la rappresentatività a livello nazionale delle organizzazioni di categoria è indicata, per la scelta dei membri della commissione centrale, dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale e, per la scelta dei membri delle commissioni provinciali, dai competenti uffici provinciali del lavoro.
Articolo 9
Art. 9. 1. Per la validità delle deliberazioni delle commissioni di cui agli articoli 6 e 7 è necessaria la presenza di almeno due terzi dei componenti, effettivi o supplenti, fra i quali il presidente o il vice-presidente. 2. Le commissioni deliberano a maggioranza assoluta dei presenti. In caso di parità prevale il voto del presidente. 3. L'ordine del giorno deve essere inviato ai membri effettivi almeno otto giorni prima della riunione e può essere modificato solo in presenza e con il consenso di tutti i membri della commissione stessa. 4. I membri...

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