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QUESITO N. 094: Se gli eredi di un assegnatario di un alloggio popolare per il quale è stato corrisposto l'intero prezzo, ma non l'assegnazione al deceduto, acquistano iure proprio o iure successionis
QUESITO

Se gli eredi di un assegnatario di un alloggio popolare assegnato con patto di futura vendita, per il quale è stato già corrisposto l’intero prezzo ma non è stato ancora stipulato il formale atto di assegnazione in favore del soggetto deceduto, acquistano la proprietà dell'alloggio iure proprio o iure successionis.
FATTO
Un soggetto ha ricevuto in assegnazione dalla GESCAL con patto di futura vendita un alloggio
popolare.
Nel corso degli anni, è stato completato il pagamento dell'intero prezzo.
Successivamente, dopo il decesso dell'assegnatario, l'ente gestore ha stipulato con gli eredi del de
cuius l'atto pubblico di trasferimento della proprietà dell'alloggio.
PREMESSA NORMATIVA
Nel caso de qua viene in rilievo la materia dell'assegnazione degli alloggi economici e popolari, che ha trovato regolamentazione nel corso degli anni in diverse previsioni normative succedutesi nel tempo.
In particolare, la GESCAL (Gestione Case per Lavoratori) è stata istituita con la Legge n. 60/1963
che ha previsto il graduale trasferimento degli alloggi (assegnati in locazione o con patto di futura
vendita) in proprietà degli Istituti Autonomi per le Case Popolari (IACP), a loro volta
successivamente trasformati in ATER (Aziende Territoriali per l'Edilizia Residenziale).
La ratio che è alla base della disciplina degli alloggi popolari è quella di garantire un'abitazione ad
una particolare categoria di soggetti economicamente deboli, attraverso un intervento pubblico dello stato.
Tuttavia, il riconoscimento del diritto di tali soggetti ad un'abitazione è assoggettato ad una serie di
condizioni relative, tra l'altro, ai requisiti degli assegnatari di alloggi di edilizia residenziale
pubblica.
Infatti, la legislazione specifica in materia di edilizia pubblica richiede, quali requisiti per il
conseguimento dell'assegnazione dell'alloggio, la percezione di un reddito annuo complessivo non
superiore ai limiti di legge, la cittadinanza italiana, la residenza nel comune in cui si trovano gli
alloggi, il difetto di assegnazione in proprietà di un altro alloggio costruito dallo Stato e l'assenza di
titolarità del diritto di proprietà o di diritti reali di godimento su un immobile adeguato alle
esigenze abitative del nucleo familiare del potenziale assegnatario.
Nelle leggi concernenti l'edilizia economica e popolare si riscontrano tre diversi tipi di
assegnazioni: l'assegnazione in locazione semplice, l'assegnazione in locazione con patto di futura
vendita e l’assegnazione in proprietà immediata.
La fattispecie sottoposta alla nostra attenzione riguarda l'ipotesi di assegnazione con patto di
successiva alienazione.
In ogni caso, il diritto all'assegnazione si acquista a seguito di una procedura di concorso indetta
dall'ente concedente.
Il rapporto che si instaura tra l'ente gestore e l'assegnatario ha una struttura bifasica.
Nella prima fase, quella costitutiva del rapporto, esso si configura come un rapporto tipicamente
pubblicistico, essendo l'assegnazione dell'alloggio caratterizzata dall'esercizio di poteri
amministrativi da parte dell'ente pubblico cui corrispondono situazioni soggettive da parte
dell'aspirante all'assegnazione consistenti in posizioni di interesse legittimo.
Nella seconda fase, invece, il rapporto è disciplinato dalla convenzione in locazione (semplice o con patto di futura vendita), secondo criteri e principi di carattere privatistico, anche per quanto riguarda le posizioni giuridiche soggettive che hanno la consistenza di diritti soggettivi, e correlativamente, di obblighi veri e propri.
Tuttavia, la seconda fase è comunque condizionata dal profilo pubblicistico.
Infatti, l'ente proprietario o gestore conserva sempre il potere di verificare la sussistenza dei
presupposti previsti dalla legge per la prosecuzione del rapporto nonché il potere "discrezionale" di
adottare provvedimenti di decadenza o di revoca dall'assegnazione stessa.
Per quanto riguarda l'assegnazione in locazione, sia semplice che con patto di futura vendita, la
legge impone che l'alloggio venga stabilmente occupato dall'assegnatario.
In particolare, l'onere di abitare personalmente e stabilmente nell'alloggio è previsto a pena di
decadenza e deve intendersi non limitato al solo momento iniziale dell'assegnazione, ma esteso
all'intera durata del rapporto e fino al trasferimento della proprietà. Infatti, per sottrarsi a questo
onere l'assegnatario deve essere espressamente a...

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