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Nº 3560 Quesito n. 340: Se la mancanza del certificato dei Vigili del Fuoco ( c.d. certificato prevenzione incendi) può comportare la risoluzione del contratto di compravendita.-

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Il C.p.i.,Certificato prevenzione incendi, è un documento che attesta il rispetto delle prescrizioni previste dalla normativa di prevenzione incendi (l. 26 luglio 1965 n. 966) e la sussistenza dei requisiti di sicurezza antincendio. Il certificato di prevenzione incendi è rilasciato dal competente Comando provinciale dei vigili del fuoco. Se nell’esame della pratica emerge la mancanza dei requisiti previsti dalle norme, il Comando non rilascia il certificato, e ne dà comunicazione all’interessato, al sindaco, al prefetto e alle altre autorità competenti. Inoltre, il comma 6 dello stesso articolo stabilisce che l’obbligo di richiedere un nuovo certificato ricorre quando vi sono modifiche di lavorazione o di strutture, nei casi di nuova destinazione dei locali o di variazioni qualitative e quantitative delle sostanze pericolose esistenti negli stabilimenti o depositi e ogni qualvolta sopraggiunga una modifica delle condizioni di sicurezza.- Per le autorimesse che non sono in edifici adibiti esclusivamente a tale uso, la legge detta numerose prescrizioni di sicurezza. In particolare: - autorimesse a box, ciascuno con accesso diretto, o autorimesse con capacità fino a 9 automobili: 1) altezza del locale non inferiore a 2 metri; 2) comunicazione con altri locali con porte metalliche piene a chiusura automatica; 3) aerazione naturale attraverso aperture non inferiori a 1/30 della pianta del locale; 4) eventuali box aerati con due aperture, in alto e in basso, non inferiori a 1/100 della pianta; - altre autorimesse: 1) altezza dei locali non inferiore a 2,4 metri (2 metri sotto trave); l’altezza minima per gli autosilo scende a 1,8 metri; 2) spazio di parcheggio di perlomeno 20 metri quadrati, che scendono a 10 solo per le autorimesse sorvegliate e gli autosilo; 3) corsie di manovra di ampiezza non inferiore a 4,5 metri (5 metri per i box); 4) ingressi da spazi a cielo aperto; 5) rampe a senso unico di larghezza perlomeno di 3 metri o a doppio senso di perlomeno 4,5 metri; con pendenza fino a 20°; 6) ventilazione naturale con aperture di superficie complessiva non inferiore a 1/25 della pianta.- Il Certificato Prevenzione Incendi è un documento richiesto in particolare quando la caldaia ha una potenza superiore a 116 Kw (100 mila kilocalorie/ora) e per i garage condominiali con più di 9 posti macchina o box. Vale 6 anni: alla scadenza è compito dell’amministratore condominiale chiedere il rinnovo.- Insieme al Cpi i Vigili del Fuoco rilasciano anche il certificato di conformità alle norme anti-smog. E’ possibile che un impianto non possieda un certificato prevenzione incendi ma che in compenso i Vigili del Fuoco abbiano rilasciato un nulla osta provvisorio. Non è del tutto chiaro però se competa al condominio, nella persona del suo rappresentante (l’amministratore) richiedere e ottenere il Cpi o se invece sia obbligo dei Vigili del Fuoco stessi fare un’ispezione e rilasciare il certificato (legge 818/84, art. 2, comma 8).- Venendo al caso di specie, è da sottolineare che la consegna all’acquirente del certificato prevenzione incendi non rientra tra gli obblighi del venditore previsti dal Codice civile in quanto non è tra i documenti previsti dall’art. 1477 3° comma, cioè tra i documenti necessari ai fini del perfezionamento del contratto di compravendita in mancanza dei quali si avrà risoluzione per inadempimento. Tra i documenti che devono essere consegnati rientrano, infatti, non solo quelli utili in ordine all’avvenuto acquisto del diritto, ma anche quelli utili in ordine alla mera disponibilità della cosa, sia di fronte ai privati che alla Pubblica Amministrazione. A tal proposito la Corte Suprema di Cassazione (Cassazione civile , sez. II, 18 giugno 1991, n. 6882) ha specificato che non può ritenersi necessario per l'uso della res venduta e non rientra, quindi, fra i documenti da consegnare all'acquirente a norma dell'art. 1477 ultimo comma, il certificato di prevenzione incendi di cui alla l. 26 luglio 1965 n. 966. La Corte ha poi sottolineato che solo nel caso di vendita di una azienda, è necessario che non sia mancata la richiesta del detto certificato, che ai termini degli art. 2 e 4 della legge citata e del d.m. 27 settembre 1975 condiziona l'esercizio dell'attività commerciale. P.Q.M. La mancata esibizione del certificato prevenzione incendi da parte del venditore non comporta la risoluzione contrattuale (art. 1477 3° comma). Inoltre secondo la normativa di prevenzione incendi (l. 26 luglio 1965 n. 966) tale certificato è obbligatorio quando la caldaia ha una potenza superiore a 116 Kw (100 mila kilocalorie/ora) e per i garage condominiali con più di 9 posti macchina o box. Si chiarisce che le autorimesse miste o isolate (a box affacciantesi su spazio a cielo libero) ed i parcheggi all'aperto o su terrazze non sono soggetti ai controlli di prevenzione incendi da parte dei Comandi Provinciali dei Vigili del Fuoco. Le disposizioni contenute rispettivamente ai punti 2, 3 e 7 del D.M. 1 febbraio 1986 devono comunque essere osservate sotto la responsabilità dei titolari delle attività, fatta salva la possibilità dei Comandi Provinciali dei Vigili del Fuoco di effettuare sopralluoghi di controllo come previsto all'art. 14 del D.P.R. 29 luglio 1982, n° 577.-
Autore Lex Consult S.r.l.
Data pubblicazione 06-10-2009
Data aggiornamento 02-07-2014
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