Quesiti
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Nº 667Data 16/07/2018Downloads: 7
PARERE N°796: NEL CASO DI REVOCA GIUDIZIALE DI UN AMMINISTRATORE DI CONDOMINIO VIGE LA CD. PROROGATIO IMPERII?
La risposta al quesito sottoposto, seguendo l’interpretazione della Giurisprudenza di legittimità maggioritaria e più recente, è affermativa.- Invero, in tema di condominio di edifici, l’istituto della ‘prorogatio imperii' è applicabile in ogni caso in cui il condominio rimanga privato dell'opera dell'amministratore, e pertanto non solo nei casi di scadenza del termine di cui all'art. 1129, secondo comma, c.c., o di dimissioni, ma anche nei casi di revoca, o annullamento per illegittimità della relativa delibera di nomina, qualora il condominio stesso non provveda alla nuova nomina.- Tuttavia, non va sottovalutato quanto assunto da altro orientamento giurisprudenziale che, proprio in ipotesi di revoca giudiziale, mette in luce il possibile contrasto di interessi tra la volontà dei condomini e la prosecuzione dell’attività dell’amministratore.- In tali casi, invero, qualora l’attività dell’amministratore revocato risulti assolutamente inidonea a rappresentare l’interesse dei condomini, ed al tempo stesso non risulti raggiunto il quorum per la nomina di un nuovo amministratore, ciascun condomino ha la possibilità di rivolgersi all’autorità giudiziaria affinchè nomini con decreto un amministratore cd. giudiziale.-€ 30,00 -
Nº 1867Data 05/03/2007Downloads: 0
QUESITO N. 179: Se un condomino è legittimato ad agire per ottenere la nomina di un amministratore del condominio, qualora l'assemblea non provveda
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Nº 3117Data 23/04/2009Downloads: 13
QUESITO N. 326: Se Il venditore di un immobile ha diritto alla restituzione della somma da lui versata al fondo cassa condominiale, per lavori che non sono stati ancora eseguiti e se l’acquirente sarà costretto, subentrando al suo posto, a coprire
l’eventuale fondo scoperto.-€ 500,00 -
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Nº 1597Data 13/10/2006Downloads: 2
QUESITO N.133: A chi competono le spese per abbattere le barriere architettoniche in un condominio?
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Nº 4335Data 28/12/2011Downloads: 1
QUESITO N. 400: Distacco dall’impianto di riscaldamento centralizzato da parte del singolo condomino.
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Nº 1599Data 06/11/2006Downloads: 2
QUESITO N.137: Nel trasferimento all’asta di un immobile a chi competono gli oneri condominiali (tra cui anche le spese di manutenzione straordinaria)?-
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Nº 2188Data 13/11/2007Downloads: 3
QUESITO N. 244: Se è necessaria l’autorizzazione dell’Assemblea del condominio per l’installazione di condizionatori da parte dei singoli condomini?
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Nº 4228Data 20/07/2011Downloads: 2
QUESITO N. 389: Se i condomini del pianterreno devono partecipare alle spese di manutenzione, sia ordinaria che straordinaria, dell’ascensore.-
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Nº 3024Data 10/04/2003Downloads: 2
QUESITO N. 034: Se il costruttore di un edificio condominiale può vendere a terzi i locali interrati destinati al parcheggio di automobili
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Nº 4512Data 29/09/2012Downloads: 1
QUESITO N. 436: Regolamento di condominio, cambio di destinazione d'uso e attività moleste.
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Nº 460Data 04/10/2016Downloads: 13
QUESITO N- 712 - IN CASO DI CAMBIO DI DESTINAZIONE D’USO DI UN SOTTOTETTO IN ABITAZIONE E CONSEQUENZIALE AGGIORNAMENTO DELLE TABELLE MILLESIMALI, IL CONDOMINIO PUÒ NEGARE AL PROPRIETARIO DELLA “NUOVA ABITAZIONE” IL RICONOSCIMENTO DEL DIRITTO AL PARCHEGGIO
In tema di condominio negli edifici il parcheggio, ai sensi dell’art. 1117, comma 1 n. 2, c.c., rientra tra i beni oggetto di proprietà comune.- Conseguentemente, dovrà essere riconosciuto a tutti i condomini la possibilità di fruire dello stesso.- Difatti, in caso di parcheggi o posti auto condominiali insufficienti per tutti i condomini, l’assemblea può deliberare l’uso turnario degli stessi (cfr. Cass. sent. n.12485/2012); consentendo, in tal modo, a tutti i proprietari di esercitare il diritto di proprietà sui beni condominiali ex art. 1117 c.c. che, diversamente, sarebbe compromesso.- Tale presunzione di comunione potrà essere vinta soltanto dall’esistenza di un titolo contrario, dal quale risulti la riserva di proprietà del posto macchina, nonché la sottrazione dello stesso alla destinazione in comune.- Da quanto sopra evidenziato, risulta pacifica l’illegittimità dell’esclusione di un condomino dal diritto d’uso del parcheggio, qualora lo stesso risulti ricompreso tra i beni oggetto di proprietà comune. In senso contrario, tale esclusione potrà ritenersi legittima solo qualora l’area adibita a parcheggio, sulla base di un titolo contrario (ad es. atto di cessione), risulti sottratta alla destinazione d’uso comune.- Sicché, è necessario verificare nel caso di specie, se l’area adibita a parcheggio risulti compresa o meno tra i beni oggetto di proprietà comune.-€ 20,00 -
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Nº 4418Data 16/04/2012Downloads: 2
QUESITO N. 414:Se il conduttore di un'attività commerciale necessita dell'autorizzazione del condominio per poter avvelersi di una vetrina espositiva.
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Nº 3088Data 06/01/2008Downloads: 9
QUESITO N. 251: Se le spese deliberate dall’assemblea condominiale prima della stipula dell’atto notarile sono a carico dell’acquirente.-
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Nº 3101Data 28/06/2007Downloads: 0
QUESITO N. 218: Se l’amministratore di condominio può far eseguire lavori straordinari senza l’autorizzazione preventiva dell’assemblea.-
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