Se il giudice civile è competente a conoscere delle controversie riguardanti i rapporti sociali, tra socio e cooperativa edilizia fruente di contributo erariale.-
Edilizia residenziale pubblica: cooperative edilizie e contributo erariale
Corte di Cassazione Civile sentenza n. 12215/06 del 24/05/2006
Svolta nella giurisprudenza delle Sezioni Unite in tema di giurisdizione nelle controversie, riguardanti i rapporti sociali, tra socio e cooperativa fruente di contributo erariale.
La sentenza n. 12215 del 2006, abbandonando l’orientamento precedente che riconosceva la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, afferma che in tema di cooperative edilizie, anche fruenti del contributo erariale, il riparto della giurisdizione deve ritenersi fondato sulle comuni regole correlate alla posizione soggettiva prospettata nel giudizio, e ciò alla luce sia del nuovo assetto normativo, di progressiva privatizzazione, che assegna alla cooperativa edilizia un ruolo diverso, di soggetto al quale sono riservati spazi agevolativi in favore dei cittadini per l'acquisto della prima casa, sia del superamento (conseguente alla sentenza della Corte costituzionale n. 204 del 2004) del criterio di delimitazione della giurisdizione tra giudice amministrativo e giudice ordinario basato sul principio della ripartizione della materia.
Di talché, distinta la fase pubblicistica - caratterizzata dall'esercizio di poteri finalizzati al perseguimento di interessi pubblici, e, corrispondentemente, da posizioni di interesse legittimo del privato - da quella di natura privatistica - nella quale la posizione dell'assegnatario assume natura di diritto soggettivo, in forza della diretta rilevanza della regolamentazione del rapporto tra ente ed assegnatario -, sono devolute alla giurisdizione del giudice amministrativo le controversie attinenti a pretesi vizi di legittimità dei provvedimenti emessi nella prima fase; mentre sono riconducibili alla giurisdizione del giudice ordinario le controversie in cui siano in discussione cause sopravvenute di estinzione o di risoluzione del rapporto.
Muovendo da questo principio, le Sezioni Unite riconoscono ora la giurisdizione del giudice ordinario nella controversia, attinente alle vicende del rapporto sorto per effetto del provvedimento di assegnazione, tendente a far valere, attraverso la contestazione della delibera di esclusione, la titolarità del diritto soggettivo del ricorrente alla conservazione del godimento dell'immobile.
Svolgimento del processo
Con atto notificato il 17 settembre 1992 il sig. Giuseppe BarrXXX convenne davanti al Tribunale di Caltagirone la Società Cooperativa Edilizia MorYYY a r.l., proponendo opposizione avverso la delibera del consiglio di amministrazione del 30 luglio 1992 con la quale era stato escluso, come socio, dalla cooperativa.
Con sentenza del 4-19 ottobre 2001 il Tribunale dichiarò il proprio difetto di giurisdizione in base alla considerazione che le controversie attinenti alla qualità di socio di cooperativa edilizia siciliana regionale sono sottratte alla giurisdizione ordinaria, essendo il rapporto tra socio e cooperativa tutelabile davanti al giudice amministrativo secondo le previsioni del r.d. 28 aprile 1938, n. 1165, applicabile alla Regione alla stregua dell'art. 4 del d.p.r. l ° luglio 1977, n. 683.
Il giudizio fu riassunto davanti al giudice amministrativo (Sezione distaccata di Catania), che, con sentenza 7 ottobre - 7 novembre 2003 declinò la propria giurisdizione, sul rilievo che il BarrXXX avrebbe dovuto previamente contestare la perdita della propria qualità dì socio dinanzi alla competente commissione di vigilanza per l'edilizia economica e popolare.
Il conflitto negativo di giurisdizione è denunciato dal BarrXXX con ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 362 c.p.c.
La Società Cooperativa MorYYY non ha svolto attività difensiva.
Motivi della decisione
1.1. Il ricorrente, nel denunciare con il primo motivo, il conflitto di giurisdizione tra il giudice ordinario e quello amministrativo, deduce la violazione e la falsa applicazione dell'art. 53, lett. e) del d.lgs. n. 112 del 30 marzo 1998, in relazione all'art. 360 n. l c.p.c, e sostiene che erroneamente, a seguito della soppressione delle funzioni giurisdizionali delle commissioni per l'edilizia economica e polare, è stata esclusa la giurisdizione del giudice amministrativo per le controversie di cui all'art. 131 del r.d. 28 aprile 1938, n. 1165.
1.2. Il conflitto deve essere risolto dichiarando la giurisdizione del giudice ordinario alla stregua delle seguenti considerazioni.
1.3. Il funzionamento e le attività delle cooperative edilizie (già disciplinate nell'art. 2 della legge 31 maggio 1903, n. 254 e, successivamente, nell'art. 5 del t.u. 30 novembre 1919, n. 2318, sull'edilizia popolare ed economica) hanno trovato organica regolamentazione nel r.d. 28 aprile 1938, n. 1165 (approvazione del t.u. delle disposizioni sull'edilizia popolare ed economica; d'ora in poi, t.u.), contenente norme sui requisiti dei soci e sulla perdita della qualità di socio; sulla prenotazione sull'assegnazione e il trasferimento degli alloggi; sull'approvazione dei progetti, sul collaudo e sulla manutenzione dei fabbricati; nonché sulle cause di decadenza dal contributo e sulla destinazione del patrimonio in caso di scioglimento della cooperativa.
In questa normativa la posizione del socio si articola in più fasi - l'assegnazione dell'alloggio (concretatesi nella consegna al socio e nell'obbligo di questi di occuparlo a pena di decadenza), la stipulazione del contratto di mutuo edilizio individuale (in virtù del quale l'assegnatario acquista la proprietà dell'alloggio), il riscatto (mediante il quale il proprietario acquista il potere di disporre dell'alloggio) - e in una gamma di situazioni giuridiche soggettive (aspettativa, interesse legittimo e diritto soggettivo) sottoposte a tutela differenziata.
Precisamente, la cognizione delle controversie attinenti alla prenotazione e all'assegnazione degli alloggi, alla posizione e alla qualità di socio o ai rapporti sociali tra socio e cooperativa, è attribuita alle commissioni di vigilanza (in primo grado alla commissione regionale e, in secondo grado, alla commissione centrale), le cui decisioni sono impugnabili davanti al Consiglio di Stato, nei casi previsti dall'art. 26 del testo unico approvato con r. decreto 26 giugno 1924, n. 1054 (art. 31): competenza, questa, prevista (come enuncia il capo II del titolo VII del t.u.) per le cooperative a contributo erariale; mentre, per le altre cooperative, è competente il giudice ordinario, ancorché esse abbiano volontariamente recepito la disciplina pubblicistica (S.U. 19 novembre 2001, n. 14542, in motiv.) .
Stipulato il contratto di mutuo edilizio individuale, con il quale il socio acquista la proprietà dell'alloggio, vengono meno i poteri della commissione (S.U. 23 settembre 1997, n. 9350, ex multis) .
E' in questo quadro che si forma e si consolida (S.U. 19 gennaio 1991, n. 516; S.U. 17 febbraio 1992, n. 1912; S.U. 26 aprile 1993, n. 4905; S.U. 2 agosto 1994, n. 7189; ex plurimis) l'orientamento secondo cui, ai sensi dell'art. 131 r.d. 1165/38, la giurisdizione è attribuita al giudice amministrativo ratione materiae, a prescindere cioè dal fatto che le posizioni dedotte in causa abbiano natura di interesse legittimo ovvero di diritto soggettivo; orientamento riaffermato (tra le altre, S.U. 19 novembre 2001, 14542 e S.U. 21 gennaio 2002, n. 637) nella sopravvenienza del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 80 (recante disposizioni di giurisdizione amministrativa, in attuazione dell'art. 11, comma 4, l. 15 marzo 1997, n. 59), che - stabilendo la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo in materia di servizi pubblici, di edilizia e di urbanistica (artt. 33 e 34) - ha ampliato il criterio distintivo delle competenze giurisdizionali anc...
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