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Se la violazione dell'obbligo di consegnare i documenti relativi all'immobile alla data del rogito implichi la risoluzione del contratto preliminare.-
Risoluzione del contratto preliminare per inadempimento del promittente venditore
Cassazione , sez. II civile, sentenza 04.12.2006 n° 25703 ( HYPERLINK "http://www.altalex.com/?idstr=85&idu=75460" Federica Malagesi)

Con la sentenza n. 25703 del 4 dicembre 2006 la Corte di Cassazione si è nuovamente pronunciata in tema di risoluzione del contratto preliminare per inadempimento da parte del promittente venditore dell'obbligo di consegnare alla data del rogito i documenti relativi all’immobile promesso in vendita.
Nella fattispecie, il promissario acquirente aveva adito in giudizio il promittente alienante, al fine di ottenere il riconoscimento del suo diritto di recedere dal contratto preliminare stipulato con il convenuto, non avendo questi adempiuto all’ obbligo di consegnare, al momento della stipula dell’atto definitivo, i documenti di legittimazione nonchè il certificato di abitabilità e la concessione in sanatoria.
Il Giudice di prime cure, in accoglimento della tesi promossa dal convenuto, rigettava l’istanza dell’attore ed emetteva sentenza costitutiva ex art. 2932 c.c., disponendo il trasferimento dell’immobile de quo.
A seguito del gravame proposto dal promissario acquirente, la sentenza veniva riformata dalla Corte d’Appello.
Il giudice di secondo grado ha, infatti, ritenuto che il comportamento tenuto dall’appellato, il quale, alla data del rogito, si presentava dinanzi al notaio senza avere provveduto ancora all’accatastamento dell’immobile e privo della documentazione relativa, (nello specifico del certificato di abitabilità e della concessione in sanatoria), non solo costituisse inadempimento alle obbligazioni assunte alla stipula del preliminare, ma che tale inadempienza fo...

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