Decreto sulle liberalizzazioni Bersani Bis.
Decreto sulle liberalizzazioni Bersani bis
Decreto Legge , testo coordinato, 31.01.2007 n° 7 , G.U. 01.02.2007
Via libera al nuovo tassello del “pacchetto liberalizzazioni” proposto del Ministro dello sviluppo economico, Pierluigi Bersani, ai fini dell’apertura dei mercati a beneficio e tutela del consumatore.
Fra le molte novità previste dal decreto legge n. 7 del 31 gennaio 2007, convertito dalla HYPERLINK "http://www.altalex.com/index.php?idnot=36444" legge n. 40 del 2 aprile 2007, si segnala in particolare:
Assicurazioni Ramo Danni - abolizione dei contratti monomandatari tra compagnie assicurative ed agenti di vendita. In caso di durata pluriennale l’assicurato potrà recedere annualmente dal contratto senza oneri e con preavviso di sessanta giorni.
Assicurazioni Rc auto - trasparenza sulle tariffe disponibili sul mercato ed obbligo per l'assicurazione di mantenere al cliente che stipula un contratto nuovo per la seconda auto o a seguito di un'interruzione della copertura assicurativa la classe di merito indicata dall'ultimo attestato di rischio.
Cellulari - abolizione del costo della ricarica e della scadenza del credito telefonico delle carte prepagate. Maggior trasparenza delle tariffe con l'obbligo di indicare l'effettivo costo del traffico telefonico comprensivo di tutte le voci che lo compongono.
Imprese - semplificazione dell'iter di apertura di una nuova azienda grazie alla previsione di un unico adempimento per l'avvio dell'attività: la comunicazione al registro delle imprese.
Mutui immobiliari - divieto di clausole penali in caso di estinzione anticipata dei mutui immobiliari e libertà di portabilità del mutuo.
Professioni - libero accesso all’attività di parrucchiere, estetista, pulizia, disinfezione, facchinaggio, autoscuola, per le quali sarà sufficiente la dichiarazione di inizio attività.
Telefonia - libertà totale del consumatore nella scelta dell'operatore, che potrà essere cambiato in qualsiasi momento e senza vincoli temporali.
Trasporto Aereo - trasparenza della pubblicità con indicazione del costo effettivo totale dell'offerta (tasse e supplementi aggiuntivi compresi) e del numero di posti disponibili;
(Altalex, 3 aprile 2007. Vedi anche il HYPERLINK "http://www.altalex.com/index.php?idnot=10661" primo commento di Alessandro del Dotto)
TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 31 gennaio 2007, n.7
Testo del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7 (in HYPERLINK "http://www.altalex.com/index.php?idnot=36102" Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 26 del 1° febbraio 2007), coordinato con la HYPERLINK "http://www.altalex.com/index.php?idnot=36444" legge di conversione 2 aprile 2007, n. 40 (in questo stesso S.O, alla pag. 5), recante «Misure urgenti per la tutela dei consumatori, la promozione della concorrenza, lo sviluppo di attivita' economiche e la nascita di nuove imprese, la valorizzazione dell'istruzione tecnico-professionale e la rottamazione di autoveicoli».
( HYPERLINK "http://www.altalex.com/index.php?idnot=222" G.U. n. 77 del 2-4-2007- Suppl. Ordinario n.91)
Avvertenza:Il testo qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, nonche' dell'art. 10, comma 2 e 3, del medesimo testo unico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione, che di quelle modificate o richiamate nel decreto, trascritte nelle note. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri in grassetto e corsivi.Sul video tali modifiche sono riportate tra i segni ((...))A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400: (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.
Capo I
MISURE URGENTI PER LA TUTELA DEI CONSUMATORI
Art. 1.
Ricarica nei servizi di telefonia mobile, trasparenza e liberta' di recesso dai contratti con operatori telefonici, televisivi e di servizi internet
1. Al fine di favorire la concorrenza e la trasparenza delle tariffe, di garantire ai consumatori finali un adeguato livello di conoscenza sugli effettivi ((prezzi)) del servizio, nonche' di facilitare il confronto tra le offerte presenti sul mercato, e' vietata, da parte degli operatori ((di telefonia, di reti televisive e di comunicazioni elettroniche)), l'applicazione di costi fissi e di contributi per la ricarica di carte prepagate, anche via bancomat o in forma telematica, aggiuntivi rispetto al costo del traffico telefonico o ((del servizio)) richiesto. E' altresi' vietata la previsione di termini temporali massimi di utilizzo del traffico o del ((servizio)) acquistato. Ogni eventuale clausola difforme e' nulla e ((non comporta la nullita' del contratto, fatti salvi i vincoli di durata di eventuali offerte promozionali comportanti prezzi piu' favorevoli per il consumatore)). Gli operatori di telefonia mobile adeguano la propria offerta commerciale alle predette disposizioni entro il termine di trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.(( 2. L'offerta commerciale dei prezzi dei differenti operatori della telefonia deve evidenziare tutte le voci che compongono l'offerta, al fine di consentire ai singoli consumatori un adeguato confronto.))(( 2-bis. L'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni determina le modalita' per consentire all'utente, a sua richiesta, al momento della chiamata da un numero fisso o cellulare e senza alcun addebito, di conoscere l'indicazione dell'operatore che gestisce il numero chiamato.))3. I contratti per adesione stipulati con operatori di telefonia e di reti televisive e di comunicazione elettronica, indipendentemente dalla tecnologia utilizzata, devono prevedere la facolta' del contraente di recedere dal contratto o di ((trasferire le utenze))presso altro operatore senza vincoli temporali o ritardi non giustificati e senza spese non giustificate da costi dell'operatore e non possono imporre un obbligo di preavviso superiore a trenta giorni. Le clausole difformi sono nulle, fatta salva la facolta' degli operatori di adeguare alle disposizioni del presente comma i rapporti contrattuali gia' stipulati alla data di entrata in vigore del presente decreto entro i successivi sessanta giorni.(( 4. L'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni vigila sull'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo e stabilisce le modalita' attuative delle disposizioni di cui al comma 2. La violazione delle disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 e' sanzionata dall'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni applicando l'art. 98 del codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, come modificato dall'articolo 2, comma 136, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n.286.))
Art. 1-bis.Misure per il mercato delle telecomunicazioni
(( 1. All'articolo 25, comma 6, del codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, dopo il primo periodo sono inseriti i seguenti: «Con decreto del Ministro delle comunicazioni, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, le autorizzazioni possono essere prorogate, nel corso della loro durata, per un periodo non superiore a quindici anni, previa presentazione di un dettagliato piano tecnico finanziario da parte degli operatori. La congruita' del piano viene valutata d'intesa dal Ministero delle comunicazioni e dall'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni, in relazione anche alle vigenti disposizioni comunitarie e all'esigenza di garantire l'omogeneita' dei regimi autorizzatori».))
Art. 2.Informazione sui prezzi dei carburanti e sul traffico lungo la rete autostradale e stradale
1. Al fine di favorire la concorrenza e la trasparenza dei prezzi nel settore della distribuzione dei carburanti, di garantire ai consumatori un adeguato livello di conoscenza sugli effettivi costi del servizio, nonche' di facilitare il confronto tra le offerte presenti sul mercato, il gestore della rete stradale ((di interesse nazionale)) e autostradale deve utilizzare i dispositivi di informazione di pubblica utilita' esistenti lungo la rete e le convenzioni con emittenti radiofoniche, nonche' gli strumenti di informazione di cui al comma 3 per informare gli utenti, anche in forma comparata, dei prezzi di vendita dei carburanti praticati negli impianti di distribuzione dei carburanti presenti lungo le singole tratte della rete autostradale e delle strade statali ((extraurbane principali)), con conseguente onere informativo dei gestori degli impianti ai concessionari circa i prezzi praticati. ((La violazione di tale obbligo comporta l'applicazione delle sanzioni previste dalla disciplina del commercio per la mancata esposizione dei prezzi.))2. Il gestore della rete stradale ((di interesse nazionale)) e autostradale deve utilizzare i medesimi strumenti di informazione per avvertire, in tempo reale, delle condizioni di grave limitazione del traffico che gli utenti potrebbero subire accedendo alla rete di competenza.3. Il Ministero dei trasporti sottopone, ((entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto,)) al Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) una proposta intesa a disciplinare, senza oneri aggiuntivi per il bilancio pubblico, nell'ambito delle concessioni autostradali e stradali, l'installazione di strumenti di informazione di pubblica utilita' e la sottoscrizione di convenzioni con organi di informazione e gestori di telefonia per facilitare la diffusione delle informazioni di cui ai commi 1 e 2.
Art. 3.Trasparenza delle tariffe aeree
1. Al fine di favorire la concorrenza e la trasparenza delle tariffe aeree, di garantire ai consumatori un adeguato livello di conoscenza sugli effettivi costi del servizio, nonche' di facilitare il confronto tra le offerte presenti sul mercato, sono vietati le offerte e i messaggi pubblicitari di voli aerei recanti l'indicazione del prezzo al netto di spese, tasse e altri oneri aggiuntivi, ovvero riferiti a una singola tratta di andata e ritorno, a un numero limitato di titoli di viaggio o a periodi di tempo delimitati o a modalita' di prenotazione, se non chiaramente indicati nell'offerta.2. A decorrere dal trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto, le offerte e i messaggi pubblicitari di cui al comma 1 sono sanzionati quali pubblicita' ingannevole.
Art. 4.Data di scadenza dei prodotti alimentari
1. All'articolo 3 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, e successive modificazioni, dopo il comma 2 e' inserito il seguente:«2-bis. L'indicazione del termine minimo di conservazione o della data di scadenza deve figurare in modo facilmente visibile, chiaramente leggibile e indelebile e in un campo visivo di facile individuazione da parte del consumatore».2. I soggetti tenuti all'apposizione dell'indicazione di cui al comma 1 si adeguano alle prescrizioni del medesimo comma entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. ((I prodotti confezionati in data antecedente a quella dell'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto possono essere immessi nel mercato fino allo smaltimento delle scorte.))
Art. 5.Misure per la concorrenza e per la tutela del consumatore nei servizi assicurativi
1. I divieti di cui all'articolo 8 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, si applicano alle clausole contrattuali di distribuzione esclusiva di polizze relative a tutti i rami danni, a decorrere ((dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, fatta salva la facolta' di adeguare i contratti gia' stipulati alla medesima data entro il 1° gennaio 2008.))(( 1-bis. All'articolo 134, comma 3, del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «In caso di cessazione del rischio assicurato o in caso di sospensione o di mancato rinnovo del contratto di assicurazione per mancato utilizzo del veicolo, l'ultimo attestato di rischio conseguito conserva validita' per un periodo di cinque anni».))2. All'articolo 134 del codice delle assicurazioni private di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:(( «4-bis. L'impresa di assicurazione, in tutti i casi di stipulazione di un nuovo contratto, relativo a un ulteriore veicolo della medesima tipologia, acquistato dalla persona fisica gia' titolare di polizza assicurativa o da un componente stabilmente convivente del suo nucleo familiare, non puo' assegnare al contratto una classe di merito piu' sfavorevole rispetto a quella risultante dall'ultimo attestato di rischio conseguito sul veicolo gia' assicurato.))4-ter. Conseguentemente al verificarsi di un sinistro, le imprese di assicurazione non possono applicare alcuna variazione di classe di merito prima di aver accertato l'effettiva responsabilita' del contraente, che e' individuata nel responsabile principale del sinistro, secondo la liquidazione effettuata in relazione al danno e fatto salvo un diverso accertamento in sede giudiziale. Ove non sia possibile accertare la responsabilita' principale, ((ovvero, in via provvisoria, salvo conguaglio, in caso di liquidazione parziale,)) la responsabilita' si computa pro quota in relazione al numero dei conducenti coinvolti, ai fini della eventuale variazione di classe a seguito di piu' sinistri.4-quater. E' fatto comunque obbligo alle imprese di assicurazione di comunicare tempestivamente al contraente le variazioni peggiorative apportate alla classe di merito.».3. All'articolo 136 del codice delle assicurazioni private di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e' aggiunto, in fine, il seguente comma:«3-bis. Il Ministero dello sviluppo economico utilizza il sistema tariffario completo in tutte le sue estensioni organizzato dall'ISVAP, sulla base dei dati forniti dalle imprese di assicurazione, per realizzare un servizio informativo, anche tramite il proprio sito internet, che consente al consumatore di comparare le tariffe applicate dalle diverse imprese di assicurazione relativamente al proprio profilo individuale.».4. Al primo comma dell'articolo 1899 del codice civile, il secondo periodo e' sostituito dal seguente: «In caso di durata poliennale, l'assicurato ha facolta' di recedere annualmente dal contratto senza oneri e con preavviso di sessanta giorni. ((Tali disposizioni entrano in vigore per i contratti stipulati dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Per i contratti stipulati antecedentemente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, la facolta' di cui al primo periodo puo' essere esercitata a condizione che il contratto di assicurazione sia stato in vita per almeno tre anni.».))5. Le clausole in contrasto con le prescrizioni del presente articolo sono nulle e ((non comportano la nullita' del contratto,))fatta salva la facolta' degli operatori di adeguare le clausole vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto entro i successivi sessanta giorni, ((ovvero, limitatamente al comma 4, entro i successivi centottanta giorni.))
Art. 6.
(Soppresso).
Art. 7.Estinzione anticipata dei mutui immobiliari divieto di clausole penali
1. E' nullo qualunque patto, anche posteriore alla conclusione del contratto, ivi incluse le clausole penali, con cui si convenga che il mutuatario, che richieda l'estinzione anticipata o parziale di un contratto di mutuo per l'acquisto ((o per la ristrutturazione di unita' immobiliari adibite ad abitazione ovvero allo svolgimento della propria attivita' economica o professionale da parte di persone fisiche,)) sia tenuto ad una determinata prestazione a favore del soggetto mutuante.2. Le clausole apposte in violazione del divieto di cui al comma 1 sono nulle di diritto e non comportano la nullita' del contratto.3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano ai contratti di mutuo stipulati a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto.4. (Soppresso).5. L'Associazione bancaria italiana e le associazioni dei consumatori rappresentative a livello nazionale, ai sensi dell'articolo 137 del codice del consumo di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, definiscono, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le regole generali di riconduzione ad equita' dei contratti di mutuo in essere mediante, in particolare, la determinazione della misura massima dell'importo della penale dovuta per il caso di estinzione anticipata o parziale del mutuo.6. In caso di mancato raggiungimento dell'accordo di cui al comma 5, la misura della penale idonea alla riconduzione ad equita' e' stabilita ((entro trenta giorni)) dalla Banca d'Italia e costituisce norma imperativa ai sensi dell'articolo 1419, secondo comma, del codice civile ai fini della rinegoziazione dei contratti di mutuo in essere.7. In ogni caso i ((soggetti mutuanti)) non possono rifiutare la rinegoziazione dei contratti di mutuo stipulati prima della data di entrata in vigore del presente decreto, nei casi in cui il debitore proponga la riduzione dell'importo della penale entro i limiti stabiliti ai sensi dei commi 5 e 6.
Art. 8.Portabilita' del mutuo; surrogazione
1. In caso di mutuo, apertura di credito od altri contratti di ((finanziamento da parte di intermediari bancari e finanziari,)) la non esigibilita' del credito o la pattuizione di un termine a favore del creditore non preclude al debitore l'esercizio della facolta' di cui all'articolo 1202 del codice civile.2. Nell'ipotesi di surrogazione ai sensi del comma 1, il mutuante surrogato subentra nelle garanzie accessorie, personali e reali, al credito surrogato. L'annotamento di surrogazione puo' essere richiesto al conservatore senza formalita', allegando copia autentica dell'atto di surrogazione stipulato per atto pubblico o scrittura privata.3. E' nullo ogni patto, anche posteriore alla stipulazione del contratto, con il quale si impedisca o si renda oneroso per il debitore l'esercizio della facolta' di surrogazione di cui al comma 1. ((La nullita' del patto non comporta la nullita' del contratto.))4. La surrogazione per volonta' del debitore di cui al presente articolo non comporta il venir meno dei benefici fiscali.(( 4-bis. Nell'ipotesi di cui al comma 2 non si applicano l'imposta sostitutiva di cui all'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, ne¨ le imposte indicate nell'articolo 15 del medesimo decreto.4-ter. All'onere derivante dall'attuazione del comma 4-bis, valutato in 2,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2007, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2007-2009, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale»dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2007, allo scopo parzialmente utilizzando, quanto a 2,5 milioni di euro per l'anno 2007 e a decorrere dall'anno 2009, l'accantonamento relativo al medesimo Ministero e, quanto a 2,5 milioni di euro per l'anno 2008, l'accantonamento relativo al Ministero della solidarieta' sociale.4-quater. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio degli oneri derivanti dall'applicazione del comma 4-bis, anche ai fini dell'applicazione dell'articolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, e trasmette alle Camere, corredati da apposite relazioni, gli eventuali decreti emanati ai sensi dell'articolo 7, secondo comma, numero 2), della citata legge n. 468 del 1978. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.))
Art. 8-bis.Disposizioni a tutela dei cittadini utenti
(( 1. Nell'ambito dei rapporti assicurativi e bancari e' fatto assoluto divieto di addebitare al cliente spese relative alla predisposizione, produzione, spedizione, o altre spese comunque denominate, relative alle comunicazioni di cui agli articoli 5, 7, 8 e 13, commi da 8-sexies a 8-terdecies, del presente decreto.))
Capo II
MISURE URGENTI PER LO SVILUPPO IMPRENDITORIALE E LA PROMOZIONE DELLACONCORRENZA
Art. 9.Comunicazione unica per la nascita dell'impresa
1. Ai fini dell'avvio dell'attivita' d'impresa, l'interessato presenta all'ufficio del registro delle imprese, per via telematica ((o su supporto informatico,)) la comunicazione unica per gli adempimenti di cui al presente articolo.2. La comunicazione unica vale quale assolvimento di tutti gli adempimenti amministrativi previsti per l'iscrizione al registro delle imprese ((ed ha effetto, sussistendo i presupposti di legge, ai fini previdenziali, assistenziali, fiscali individuati con il decreto di cui al comma 7, secondo periodo,)) nonche' per l'ottenimento del codice fiscale e della partita IVA.3. L'ufficio del registro delle imprese contestualmente rilascia la ricevuta, che costituisce titolo per l'immediato avvio dell'attivita' imprenditoriale, ((ove sussistano i presupposti di legge,)) e da' notizia alle Amministrazioni competenti dell'avvenuta presentazione della comunicazione unica.4. Le Amministrazioni competenti comunicano all'interessato e all'ufficio del registro delle imprese, per via telematica, immediatamente il codice fiscale e la partita IVA ed entro i successivi sette giorni gli ulteriori dati definitivi relativi alle posizioni registrate.5. La procedura di cui al presente articolo si applica anche in caso di modifiche o cessazione dell'attivita' d'impresa.6. La comunicazione, la ricevuta e gli atti amministrativi di cui al presente articolo sono adottati in formato elettronico e trasmessi per via telematica. A tale fine le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura assicurano, gratuitamente, previa intesa con le associazioni imprenditoriali, il necessario supporto tecnico ai soggetti privati interessati.7. Con decreto adottato dal Ministro dello sviluppo economico, entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore ((della legge di conversione)) del presente decreto, di concerto con i Ministri per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, dell'economia e delle finanze, e del lavoro e della previdenza sociale, e' individuato il modello di comunicazione unica di cui al presente articolo. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, di concerto con i Ministri dello sviluppo economico, dell'economia e delle finanze, e del lavoro e della previdenza sociale, ai sensi dell'articolo 71 del codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore ((della legge di conversione)) del presente decreto, sono individuate le regole tecniche per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, le modalita' di presentazione da parte degli interessati e quelle per l'immediato trasferimento telematico dei dati tra le Amministrazioni interessate, anche ai fini dei necessari controlli.8. La disciplina di cui al presente articolo trova applicazione a decorrere dal sessantesimo giorno successivo dalla data di entrata in vigore del decreto ((di cui al comma 7, primo periodo.))9. A decorrere dalla data di cui al comma 8, sono abrogati l'articolo 14, comma 4, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, e successive modificazioni, e l'articolo 1 del decreto-legge 15 gennaio 1993, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 marzo 1993, n. 63, ferma restando la facolta' degli interessati, per i primi sei mesi di applicazione della nuova disciplina, di presentare alle Amministrazioni competenti le comunicazioni di cui al presente articolo secondo la normativa previgente.10. Al fine di incentivare l'utilizzo del mezzo telematico da parte delle imprese individuali, relativamente agli atti di cui al presente articolo, la misura dell'imposta di bollo di cui all'articolo 1, comma 1-ter, della tariffa annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, come sostituita dal decreto del Ministro delle finanze 20 agosto 1992, e successive modificazioni, e' rideterminata, garantendo comunque l'invarianza del gettito, con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dello sviluppo economico, da adottarsi entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore ((della legge di conversione)) del presente decreto.
Art. 10.Misure urgenti per la liberalizzazione di alcune attivita' economiche
1. Le disposizioni del presente articolo sono volte a garantire la liberta' di concorrenza secondo condizioni di pari opportunita' sul territorio nazionale e il corretto ed uniforme funzionamento del mercato, nonche' ad assicurare ai consumatori finali migliori condizioni di accessibilita' all'acquisto di prodotti e servizi sul territorio nazionale, in conformita' al principio comunitario della concorrenza e alle regole sancite dagli articoli 81, 82 e 86 del Trattato istitutivo della Comunita' europea.2. Le attivita' di acconciatore di cui alle leggi 14 febbraio 1963, n. 161, e successive modificazioni, e 17 agosto 2005, n. 174, e l'attivita' di estetista di cui alla legge 4 gennaio 1990, n. 1, sono soggette alla sola dichiarazione di inizio attivita', da presentare ((allo sportello unico del comune, laddove esiste,)) o al comune territorialmente competente ai sensi della normativa vigente, e non possono essere subordinate al rispetto del criterio della distanza minima o di parametri numerici prestabiliti, riferiti alla presenza di altri soggetti svolgenti la medesima attivita', e al rispetto dell'obbligo di chiusura infrasettimanale. Sono fatti salvi il possesso dei requisiti di qualificazione professionale, ove prescritti, e la conformita' dei locali ai requisiti urbanistici ed igienico-sanitari.3. Le attivita' di pulizia e disinfezione, di cui al decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 7 luglio 1997, n. 274, e successive modificazioni, e di facchinaggio di cui al decreto del Ministro delle attivita' produttive 30 giugno 2003, n. 221, sono soggette alla sola dichiarazione di inizio attivita' ai sensi della normativa vigente, da presentare alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura competente, e non possono essere subordinate a particolari requisiti professionali, culturali e di esperienza professionale. Sono fatti salvi, ove richiesti dalla normativa vigente, i requisiti di onorabilita' e capacita' economico-finanziaria. ((Per l'esercizio delle sole attivita' di facchinaggio non sono necessari i requisiti di capacita' economico-finanziaria di cui alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 5 del regolamento di cui al decreto del Ministro delle attivita' produttive 30 giugno 2003, n. 221.)) Resta salva la disciplina vigente per le attivita' di disinfestazione, derattizzazione e sanificazione ed in ogni caso le attivita' professionali di cui al presente comma possono essere esercitate solo nel pieno rispetto della normativa vigente in materia di tutela del lavoro e della salute ed in particolare del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni, e della normativa in materia di smaltimento dei rifiuti speciali o tossici.4. Le attivita' di guida turistica e accompagnatore turistico, come disciplinate dall'articolo 7 della legge 29 marzo 2001, n. 135, e successive modificazioni, non possono essere subordinate all'obbligo di autorizzazioni preventive, al rispetto di parametri numerici e a requisiti di residenza, fermo restando il possesso dei requisiti di qualificazione professionale ((previsti dalle normative regionali.))Ai soggetti titolari di laurea in lettere con indirizzo in storia dell'arte o in archeologia o titolo equipollente, l'esercizio dell'attivita' di guida turistica ((non puo' essere negato, ne' subordinato allo svolgimento dell'esame abilitante o di altre prove selettive, salva la previa verifica delle conoscenze linguistiche e del territorio di riferimento. Al fine di migliorare la qualita' dell'offerta del servizio in relazione a specifici territori o contesti tematici, le regioni promuovono sistemi di accreditamento, non vincolanti, per le guide turistiche specializzate in particolari siti, localita' e settori. Ai soggetti titolari di laurea o diploma universitario in materia turistica o titolo equipollente non puo' essere negato l'esercizio dell'attivita' di accompagnatore turistico, fatta salva la previa verifica delle conoscenze specifiche quando non siano state oggetto del corso di studi. I soggetti abilitati allo svolgimento dell'attivita' di guida turistica nell'ambito dell'ordinamento giuridico del Paese comunitario di appartenenza operano in regime di libera prestazione dei servizi senza necessita' di alcuna autorizzazione, ne' abilitazione, sia essa generale o specifica.))5. L'attivita' di autoscuola e' soggetta alla sola dichiarazione di inizio attivita' da presentare all'amministrazione p...
... continua