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Se il conduttore può recedere anticipatamente quando l'immobile locato non è in regola con le norme di sicurezza.
Locazione, conduttore, recesso, violazione di norme sulla sicurezza, legittimità
Cassazione civile , sez. III, sentenza 30.10.2007 n° 22886
Locazione – conduttore – recesso – violazione di norme sulla sicurezza – legittimità [ HYPERLINK "http://www.altalex.com/index.php?idnot=37104" \l "art1580" art. 1580 c.c.]
E’ legittimo il recesso anticipato del conduttore con riferimento ad un contratto di locazione, laddove la cosa locata non sia in regola con la normativa in tema di sicurezza; è irrilevante che il conduttore fosse a conoscenza delle suddette irregolarità, perché trattandosi di norme imperative non possono essere derogate dalle parti. (1) (2) (3) (4)
(1) In tema di locazione ed alienazione di una quota dell’immobile, si veda  HYPERLINK "http://www.altalex.com/index.php?idnot=37519&idstr=20" Cassazione civile SS.UU. 13886/2007. (2) In tema di consegna tardiva del bene da parte del conduttore, si veda  HYPERLINK "http://www.altalex.com/index.php?idstr=20&idnot=38037" Cassazione civile 11189/2007. (3) A proposito degli obblighi gravanti sul conduttore, si veda  HYPERLINK "http://www.altalex.com/index.php?idstr=20&idnot=38362" Cassazione civile 10562/2007. (4) Sul tema dei vizi della cosa locata, si veda  HYPERLINK "http://www.altalex.com/index.php?idstr=20&idnot=37740" Cassazione civile 11198/2007.
(Fonte:  HYPERLINK "http://www.massimario.it/" Altalex Massimario 23/2007)

SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE
SEZIONE III CIVILE
Sentenza 30 ottobre 2007, n. 22886
(Pres. Nicastro - Est. Lanzillo)
Motivi della decisione
I cinque motivi di ricorso denunciano tutti l'erroneità della sentenza impugnata, per violazione di legge e difetto di motivazione, nella parte in cui la Corte di appello ha ritenuto ingiustificato il recesso del conduttore ed ha emesso condanna al pagamento dei canoni per il periodo successivo.
Con il primo motivo il ricorrente deduce la violazione degli art. 1346 e 1418 cod. civ., con la motivazione che l'inidoneità dell'immobile ad essere utilizzato come scuola, per inosservanza delle prescrizioni in tema di sicurezza, integra impossibilità-illiceità dell'oggetto e comporta la nullità del contratto di locazione, giustificando il recesso del conduttore per l'impossibilità di perseguire lo scopo convenuto: nullità rilevabile anche di ufficio, in ogni stato e grado del procedimento.
Con il secondo motivo, proposto in subordine, per il caso in cui si escluda la nullità, il ricorrente prospetta la violazione degli art. 1460, 1571, 1575 e 1578 cod. civ., per non avere la Corte di appello rilevato che il mancato rispetto delle norme sulla prevenzione degli incendi e sull'adeguamento dell'impianto elettrico costituisce inadempimento del locatore, a cui l'art. 1575 cod. civ. impone l'obbligo di mantenere la cosa locata in stato di servire all'uso a cui è destinata, mentre l'art. 1578 giustifica la risoluzione del rapporto qualora i vizi del bene locato ne diminuiscano in modo apprezzabile l'idoneità all'uso pattuito. Nella specie, il Longo si sarebbe reso inadempiente sia all'atto della conclusione del contratto, per avere concesso in locazione un immobile non idoneo ad essere destinato all'uso convenuto, sia nel corsa del rapporto, per non avere provveduto all'adeguamento dell'immobile, dopo l'ispezione dell'autorità sanitaria.
Con il terzo motivo il ricorrente lamenta la violazione dell'art. 27, ult. comma, legge n. 392 del 1978, per avere la Corte di appello escluso la legittimità del recesso con la sola motivazione che la situazione rilevata dalla Usl era già esistente alla data della conclusione del contratto e ben nota al conduttore, limitando la sua indagine all'insufficienza dell'altezza dei locali, mentre le contestazioni della Usl erano ben più ampie e riguardavano anche l'inadeguatezza degli impianti elettrici, delle scale e delle vie di fuga, rispetto alle prescrizioni delle leggi n. 46 del 1990 e n. 626 del 1994, e la conseguente, totale inagibilità dei locali. Con il quarto motivo il ricorrente prospetta...

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