Loading…
Se l’apertura di finestre è consentita su area di proprietà comune ed indivisa, quando manca una disciplina contrattuale vincolante per i comproprietari circa il suo utilzzo.-

Apertura di finestre, aria e luce agli immobili circostanti, cortile comune a due corpi di fabbrica Cass. civ., sez. II, 26 febbraio 2007, n. 4386 Quando un cortile è comune a due corpi di fabbrica e manca una disciplina contrattuale vincolante per i comproprietari al riguardo, il relativo uso è assoggettato alle norme sulla comunione in generale, e in particolare alla disciplina di cui all'art. 1102, primo comma, c.c., in base al quale ciascun partecipante alla comunione può servirsi della cosa comune, sempre che non ne alteri la destinazione e non ne impedisca il pari uso agli altri comunisti. L'apertura di finestre s...

... continua
La versione completa è consultabile sul sito mediante registrazione