Loading…
Effetto impianti sulle locazioni


Effetto impianti sulle locazioni 
I contratti su immobili abitativi in locazione, comodato, le case vacanze, gli uffici e locali commerciali sono soggetti ad un oneroso regime di documentazione, dal 27 marzo 2008 in poi, a seguito dell'entrata in vigore del decreto ministeriale 37/2008. La norma impone di consegnare all'utilizzatore (cioè a chi abiterà l'immobile, o l'userà come ufficio o struttura produttiva) una «copia della stessa documentazione» che spetta a chi compra (o potrebbe comprare) lo stesso immobile.
I professionisti dell'intermediazione immobiliare e il ministero dello Sviluppo economico hanno chiarito, negli ultimi giorni del mese di marzo, come attuare la norma con una serie di dichiarazioni delle parti contraenti. Adeguate clausole contrattuali possono evitare documentazioni, garanzie e attestati di «conformità» o «rispondenza », ribaltando sull'acquirente l'onere di adeguamento e, nella sostanza, l'obbligo di corretta utilizzazione del bene. Diverso è il caso delle locazioni, contratti che si articolano nel tempo con prestazioni corrispettive tra le quali c'è anche la garanzia sull'utilizzabilità del bene. È onere del proprietario mettere a disposizione dell'inquilino l'immobile in buono stato di manutenzione (articolo 1575 Codice civile) fornendo i documenti «necessari all'uso» (come per la vendita, articolo 1477). Dal 27 marzo possono ritenersi necessari anche gli attestati di «conformità » o «rispondenza», che il conduttore può chiedere al proprietario facendo leva sul decreto 37, norma posta a tutela dell'incolumità di coloro che utilizzano il bene. Il ministero dello Sviluppo economico, nella nota del 26 marzo 2007 e nelle successive risposte a quesiti (ivi, 29 marzo) prevede la possibilità di «non consegnare» all'utilizzatore (inquilino, comodatario, utilizzatore) la dichiarazione di conform...

... continua
La versione completa è consultabile sul sito mediante registrazione