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Impianti nuove precisazioni del Ministero dello Sviluppo Economico
Il decreto, replica il ministro uscente, «rafforza la sicurezza senza nessun nuovo o più pesante adempimento documentale e senza nessun nuovo o maggiore costo». E se manca il certificato di conformità per la caldaia, i tubi dell'acqua, i cavi del telefono o l'antenna tv? Nessun timore: al compromesso o al rogito, assicura il ministero, ogni cosa si potrà sistemare con un accordo tra le parti. In effetti, il Dm 37/08 impone un obbligo di garanzia di chi vende un edificio o una sua porzione e un obbligo di consegna di documenti all'acquirente o al conduttore dell'immobile. Tuttavia, è stato più volte precisato che: - l'espressione «impianto a norma» va intesa nel senso di impianto in regola con le norme in vigore all'epoca in cui l'impianto venne realizzato o modificato (e quindi, per gli impianti "superati" da legislazione sopravvenuta, non vi è alcun obbligo di adeguamento); - l'obbligo di garanzia (che è inderogabile quando è venduto un immobile nuovo di fabbrica) negli altri casi è derogabile, nel senso che, se l'impianto non è a norma, la casa non è invendibile e il venditore non è per forza tenuto a renderlo conforme. Se infatti l'acquirente intende ugualmente effettuare l'acquisto di un bene con impianti non a norma, egli può esonerare il venditore dall'obbligo di garantire gli impianti a norma e di produrre certificazioni di conformità; - anche l'obbligo di allegazione di attestazioni di conformità al contratto di compravendita oppure l'obbligo di consegna di questi documenti all'inquilino possono essere derogati, se interviene un accordo in tal senso tra i contraenti. Resta il f...

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