CONTRATTO DI LOCAZIONE ABITATIVA PER STUDENTI UNIVERSITARI
CONTRATTO DI LOCAZIONE ABITATIVA PER STUDENTI UNIVERSITARI
(art. 5, comma 2, legge 9/12/1998, n. 431)
Il/La Sig./Soc……………………………………………………., di seguito denominato/a “locatore” concede in locazione al/alla sig…………………………………………, di seguito denominato/a “conduttore”, che accetta, l’unità immobiliare sita in……………….............................
via………………………………………………........, n………piano……..scala…………int. ……composta di n. ……… vani, messa singola, posto macchina in comune o meno ecc.) ………………………………..non ammobiliata/ammobiliata come da elenco a parte sottoscritto dalle parti.
La locazione è regolata dalle pattuizioni seguenti.
Articolo 1
(Durata)
Il contratto è stipulato per la durata di…………….mesi, dal…………..al………………Alla prima scadenza il contratto si rinnova automaticamente per uguale periodo se il “conduttore” non comunica al “locatore” disdetta almeno tre mesi prima della data di scadenza del contratto.
Articolo 2
(Natura transitoria)
Secondo quanto previsto dall’Accordo territoriale stipulato ai sensi dell’art.5, comma 3, della legge n. 431/1998, tra …………………………………depositato il …………………………presso il comune di………………………………, le parti concordano che la presente locazione ha natura transitoria in quanto il conduttore espressamente ha l’esigenza di abitare l’immobile per un periodo non eccedente …………………………………….frequentando il corso di studi di ……………………..presso l’università di…………………………..
Articolo 3
(Canone)
Il canone di locazione è convenuto in euro …………………………oltre a oneri accessori provvisoriamente quantificati in euro ……………………..salvo conguaglio, che “il conduttore” si obbliga a corrispondere nel domicilio del “locatore”, a mezzo di bonifico bancario (ovvero………………………..) in n. ………………..rate eguali anticipate di euro ………………………………ciascuna, alle seguenti date: ……………………………………… Le parti si danno reciprocamente atto che il canone è determinato tra valori minimi e massimi risultanti dall’Accordo territoriale stipulato tra le organizzazioni maggiormente rappresentative della proprietà e dei conduttori relativo al Comune di ………………………….., depositato presso detto Comune il……………………………., prot. …………………………………, e inoltre che detto canone è conforme a quanto stabilito dall’ Accordo integrativo stipulato in ………………………il………………………tra “il locatore” e le organizzazioni sindacali della proprietà edilizia e dei conduttori………………………….del Comune di ………………………….
Articolo 4
(Deposito cauzionale)
A garanzia delle obbligazioni assunte con il presente contratto, il conduttore versa/non versa al “locatore”, che con la firma del contratto ne rilascia quietanza, una somma di euro……………………………pari a ………………mensilità del canone, non imputabile in conto pigioni e produttiva di interessi legali, riconosciuti al conduttore al termine di ogni periodo di locazione. Il deposito cauzionale come sopra costituito viene reso al termine della locazione, previa verifica sia dello stato dell’unità immobiliare sia dell’osservanza di ogni obbligazione contrattuale.
Articolo 5
(Imposte, tasse, spese di contratto)
Tutte le spese di bollo, di quietanza, di esazione canoni, compresi i diritti di banca, sono a carico del “conduttore”.
È fatto obbligo al “locatore” di provvedere alla registrazione del contratto, dandone notizia al “conduttore”, che dovrà corrispondere la quota di sua spettanza, pari alla metà.
Articolo 6
(Pagamento)
Il “conduttore” si impegna a effettuare il pagamento dei canoni, nonché degli importi dovuti per oneri accessori, secondo le modalità di cui al precedente art. 3.
Il pagamento non può venire ritardato o sospeso dal “conduttore” per alcuna ragione o motivo. Il mancato puntuale pagamento, per qualunque causa, anche di una sola rata del canone, costituisce in mora il “conduttore”, fatto salvo quanto previsto dall’art. 55 della legge n. 392/1978.
Articolo 7
(Risoluzione e prelazione)
Qualora dovesse intervenire una causa che possa dar diritto al “conduttore” di ottenere la risoluzione del contratto per inidoneità sopravvenuta della cosa locata a servire all’uso convenuto, non imputabile ad alcuna delle parti del contratto, il “locatore” è tenuto a restituire solo la parte di corrispettivo anticipatogli proporzionale al periodo di mancato godimento da parte del “conduttore”, escluso ogni altro compenso e qualsiasi risarcimento di danni e previa riconsegna della cosa locata.
Il “conduttore” ha la facoltà di recedere per gravi motivi dal contratto, previo avviso da recapitare mediante lettera raccomandata almeno sei mesi prima.
La vendita dell’unità immobiliare locata – in relazione alla quale viene/non viene concessa la prelazione al “conduttore” – non costituisce motivo di risoluzione del contratto.
Articolo 8
(Cessione, sublocazione, comodato, successione)
E’ fatto espresso divieto al “conduttore” di sublocare, in tutto o in parte, la cosa locata, di cedere in qualsiasi forma ad altri il suo contratto, di consentire, a qualsiasi titolo, l’utilizzo di quanto oggetto del presente contratto o chicchessia. Non è quindi consentito, al di là della breve e occasionale ospitalità, dare alloggio, sia pure a titolo gratuito, a persone. L’inosservanza del presente patto determina inadempimento contrattuale e consente al “locatore” di chiedere la risoluzione del contratto ai sensi dell’art. 1453 del c.c.
Articolo 9
(Recesso)
Il “conduttore” ha facoltà di recedere dal contratto per gravi motivi previo avviso da recapitarsi mediante lettera raccomandata almeno tre mesi prima. Tale facoltà è consentita anche a uno o più dei conduttori firmatari e in tal caso, dal mese dell’intervenuto recesso, la locazione prosegue nei confronti degli altri, ferma restando la solidarietà del conduttore recedente per i pregressi periodi di conduzione.
Articolo 10
(Uso e riparazioni)
Il “conduttore” si obbliga a usare la cosa locata con la diligenza del padre di famiglia, senza recare molestia agli altri conduttori o utilizzatori dell’edificio, e a eseguire gli interventi di manutenzione ordinaria. Sono altresì a carico del “conduttore” gli interventi resi necessari da un uso negligente o cattivo della cosa locata o dalla mancata manutenzione. Ove il “conduttore” non provveda a tali interventi, vi può provvedere il “locatore” a spese del “conduttore” medesimo.
Qualora la cosa locata abbisogni di riparazioni non a carico del “conduttore”, quest’ultimo è...
... continua