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QUESITO N. 302: Se l’acquisto di un bene immobile effettuato da uno solo dei coniugi dopo aver optato per il regime di separazione dei beni è opponibile al creditore procedente nei confronti dell'altro coniuge.-
Quesito n. 302: Se l’acquisto di un bene immobile effettuato da uno solo dei coniugi dopo aver optato per il regime di separazione dei beni è opponibile al creditore procedente nei confronti dell'altro coniuge.-

Tale aspetto è disciplinato da alcune specifiche norme, le quali vengono riportate integralmente.-
L’ Art. 162 del codice civile - forma delle convenzioni matrimoniali – prevede che: “[I]. Le convenzioni matrimoniali debbono essere stipulate per atto pubblico  HYPERLINK "file:///C:\\Programmi\\Juris%20Data\\CCXA2699" sotto pena di nullità. [II]. La scelta del regime di separazione può anche essere dichiarata nell'atto di celebrazione del matrimonio. [III]. Le convenzioni possono essere stipulate in ogni tempo, ferme restando le disposizioni dell'articolo  HYPERLINK "file:///C:\\Programmi\\Juris%20Data\\CCXA194" 194  [IV]. Le convenzioni matrimoniali non possono essere opposte ai terzi quando a margine dell'atto di matrimonio non risultano annotati la data del contratto, il notaio rogante e le generalità dei contraenti, ovvero la scelta di cui al secondo comma”.
L’Art. 34-bis disp. att. al codice civile dispone che: “[I]. Il notaio rogante deve, nel termine di 30 giorni dalla data del matrimonio o dalla data dell'atto pubblico di modifica delle convenzioni ovvero di quella dell'omologazione del caso previsto dal secondo comma dell'articolo  HYPERLINK "file:///C:\\Programmi\\Juris%20Data\\CCXA163" 163 del codice, richiedere l'annotazione a margine dell'atto di matrimonio della convenzione matrimoniale dell'atto di modifica della stessa. [II]. Nello stesso termine deve richiedere l'annotazione di cui all'ultimo comma dell'articolo  HYPERLINK "file:///C:\\Programmi\\Juris%20Data\\CCXA163" 163 del codice”.
Il dettato normativo degli articoli appena citati, ha dato origine a degli orientamenti dottrinali (Vedi ZACCARIA, GABRIELLI e altri) e a degli indirizzi giurisprudenziali ben solidi, i quali possono essere sintetizzati nella necessità dell’annotazione della modifica della convenzione a margine dell’atto di matrimonio per renderla opponibile ai terzi e quindi nel fatto che alle modificazioni delle convenzioni patrimoniali si applichi integralmente il regime pubblicitario esposto dall’ art. 162 c.c.
Sul punto, si richiamano alcuni casi di scuola: “I coniugi in regime patrimoniale di comunione legale, al fine di effettuare l'acquisto anche di un solo bene in regime di separazione (tale essendo l'eventuale acquisizione in comunione ordinaria, che esige un regime di separazione) sono tenuti a previamente stipulare una convenzione matrimoniale derogatoria d...

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